Il Fabbricante Metrico
Secondo una opinione largamente diffusa e condivisa, è Fabbricante Metrico la persona fisica o giuridica che:
- realizza la progettazione tecnica di uno strumento metrico oppure la fa realizzare a suo nome;
- fabbrica uno strumento metrico, oppure lo fa fabbricare a suo nome;
- pone in commercio, a suo nome, lo strumento.
Viene altresì considerato fabbricante metrico la persona fisica o giuridica che:
- si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico ai requisiti indicati dalla normativa specifica (es. il manutentore);
- che ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità
Destinatari
Le persone fisiche e giuridiche che intendono acquisire la qualifica di Fabbricante Metrico.
Modalità operativa
Per ottenere il riconoscimento della qualifica di "fabbricante metrico", necessario ai fini della produzione, commercializzazione e riparazione degli strumenti, gli interessati devono presentare all'Ufficio Metrico della CCIAA della Provincia in cui ha sede i seguenti documenti:
- la dichiarazione di voler fabbricare, riparare o importare strumenti metrici su modulo predisposto;
- una domanda in bollo indirizzata alla Prefettura di rilascio della presa d'atto di tale dichiarazione, come da fac-simile;
- una marca da bollo da € 16,00;
- n. 2 targhette recanti sia il marchio di fabbrica adottato dall'impresa, sia l'impronta del punzone, a fronte del quale l'Ufficio Metrico gli rilascerà una certificazione di avvenuto deposito dell'impronta con cui saranno contrassegnati gli strumenti prodotti, commercializzati o riparati dall'impresa.
Pervenuta la presa d'atto della Prefettura, l'Ufficio Metrico provvederà a darne notizia all'interessato il quale, una volta ritirato il provvedimento prefettizio, verrà iscritto nella sezione Fabbricanti del registro Eureka (consultabile solo presso l'Ufficio metrico) e potrà dare avvio all'attività.
Al momento del ritiro del documento, il nuovo Fabbricante Metrico dovrà depositare, a prova dell'avvenuto rilascio, la propria firma su una copia del provvedimento.
Normativa
Regio Decreto N. 226/1902