I preimballaggi

Cosa sono i pre-imballaggi e come deve essere organizzata la produzione

I preimballaggi sono prodotti che vengono confezionati in assenza dell'acquirente e, quindi, posti in vendita in involucri contenenti quantità predeterminate e costanti di prodotto che non possono essere soggette a variazione se non con un'alterazione evidente della confezione.

Non appartengono a questa categoria quei prodotti che il venditore confeziona preventivamente, per motivi di efficienza o di strategia, senza condizionarne la quantità ad una massa o a un volume prestabiliti. Tali prodotti vengono detti "prepesati".

La disciplina metrologica dei preimballaggi si applica ai prodotti destinati alla vendita al consumatore finale. Non si applica pertanto ai preimballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali.

L'ufficio Metrico della Camera di Commercio, oltre alla verifica dei singoli strumenti di misura utilizzati nel processo di confezionamento e nel sistema di controllo, è incaricato del rispetto delle norme applicabili alla categoria dei preimballaggi, nonché della sorveglianza sulle quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi e sulle iscrizioni metrologiche, anche sui prodotti già immessi nel mercato.

Destinatari

Chiunque intenda confezionare in quantità predeterminate prodotti (in stato solido, liquido o gassoso) alimentari o non.

Modalità operativa

I preimballaggi conformi alle direttive della Comunità Europea sono detti "Preimballaggi CEE", a loro volta suddivisi in preimballaggi di liquidi alimentari e preimballaggi di prodotti diversi dai liquidi alimentari. I rimanenti sono detti "Nazionali".

Pertanto, a ciascuno dei tre gruppi:

  • a. Preimballaggi CEE - Liquidi alimentari
  • b. Preimballaggi CEE - Prodotti diversi dai liquidi alimentari
  • c. Preimballaggi Nazionali

corrispondono norme diverse.

Alcuni provvedimenti stabiliscono il campo di applicazione delle relative disposizioni in base alla quantità (indicata in unità di massa o volume) del contenuto.

Per esempio la normativa sui preimballaggi di tipo CEE contenenti liquidi alimentari si applica alle confezioni contenenti volumi non superiori a 10 litri.

La normativa vigente, tuttavia, fissa una serie di principi e di requisiti, sostanzialmente omogenei per tutti i gruppi di norme sopra citati, in base ai quali un preimballaggio può essere ritenuto conforme alle relative disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda la conformità del contenuto effettivo con quello nominale.

Le principali regole comuni a cui il produttore deve attenersi sono:

  • la produzione deve essere tale che in media i preimballaggi devono contenere un quantitativo effettivo non inferiore a quello indicato in etichetta;
  • la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore a quello tollerato deve essere tale da superare i controlli statistici previsti;
  • i preimballaggi che presentano un errore superiore al doppio di quello indicato nella tabella delle tolleranze non possono essere commercializzati.

Al fine di garantire la possibilità di confronto, in termini di rapporto quantità/prezzo, fra preimballaggi di diversi produttori, le norme stabiliscono, inoltre, per numerose categorie di prodotti dei valori (cd. “gamme”) ammessi per i contenuti nominali: un determinato prodotto non può, quindi, essere confezionato in preimballaggi di valore (massa o volume) qualsiasi, ma solo nei formati eventualmente previsti dalla normativa per quella categoria di prodotti.

Nei preimballaggi di contenuto superiore a 5 grammi o a 5 millilitri è obbligatoria l’iscrizione relativa al contenuto nominale; il valore numerico deve essere seguito dal simbolo o nome dell’unità di misura.

L’iscrizione deve essere indelebile, ben leggibile e situata nello stesso campo visivo del nome del prodotto. Gli strumenti di controllo del produttore devono essere sempre di tipo legale e con una sensibilità adeguata alla quantità di prodotto trattato per la singola confezione.

Solo per i preconfezionati di tipo diverso da quello CEE, i fabbricanti e gli importatori hanno l'obbligo di comunicare prima dell'inizio della produzione o dell'importazione, anche tramite il proprio Ufficio Metrico, al:

Ministero Sviluppo Economico - Dip. Impresa ed Internazionalizzazione - Dir.Gen. per il Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Norm. Tecnica - Ufficio IV - Strumenti di Misura - Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA

il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo.

Per modalità di controllo statistico ammesse o autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali o internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati e alle proprietà dei prodotti confezionati.

I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi devono altresì comunicare, oltre al luogo di applicazione della sigla, se in relazione alle modalità di confezionamento il lotto identificato è stato determinato con riferimento alla produzione oraria ed alla macchina confezionatrice oppure a parametri diversi.

Normativa

Provvedimenti validi per tutte le tipologie di preimballaggi

  • D.Lgs. 27/1/92 N.109 (G.U. 17/2/92 N.39 Suppl.Ord.)
  • D.M. 22/1/01 (G.U. 2/2/01 N. 27)
  • Circolare Ministeriale n. 71/2 del 19/9/95
  • Circolare Ministeriale n. 43 del 17/4/96
  • Circolare Ministeriale n.110 del 21/11/97
  • Circolare Ministeriale n.165 del 31/3/00 (G.U. 19/4/00 N. 92)
  • Circolare Ministeriale n.166 del 12/3/01 (G.U. 20/3/01 N. 66).

Provvedimenti specifici

Normativa sui Pre-imballaggi CEE: liquidi alimentari

  • D.L. 3/7/76 n. 451 (G.U. 6/7/76 N. 175)
  • D.M. 5/8/76 (G.U. 10/8/76 N. 210)
  • Legge 19/8/76 N. 614 (G.U. 2/9/76 N. 233
  • D.M. 13/3/79 (G.U 24/4/79 N. 113
  • D.P.R. 23/8/82 n. 825 (G.U. 12/11/82 N. 312)
  • Legge 16/2/87 n. 47 (G.U. 26/2/87 N. 47
  • D.Lgs. 25/1/92 n. 106 (G.U. 17/2/92 N. 39 – Suppl.

Normativa sui Pre-imballaggi CEE: prodotti diversi dai liquidi alimentari

  • Legge 25/10/78 n.690 (G.U. 11/11/78 N. 316)
  • D.M. 27/2/79 (G.U. 16/3/79 N. 75)
  • D.P.R. 23/8/82 n. 871 (G.U. 26/11/82 N. 326)
  • D.M. 1/3/88 n.131 (G.U. 27/4/88 N. 97)
  • D.Lgs. 25/1/92 n.75 (G.U. 13/2/92 N. 36 - Suppl.)

Normativa sui Pre-imballaggi Nazionali

  • D.P.R. 26/5/80 n. 391 (G.U. 2/8/80 n. 211)
  • D.M. 4/11/82 (G.U. 30/11/82 N. 329)
  • D.M. 12/6/85 (G.U. 20/6/85 N. 144)
  • D.M. 1/8/85 (G.U. 8/8/85 N. 186)
  • D.M. 29/7/99 (G.U. 23/8/99 N. 197)
  • D.Lgs. 25/1/92 n.105 (G.U.17/2/92 N. 39 - Suppl.)
  • D.M. 14/5/01 (G.U. 18/6/01 N.139)

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pubblicato il 28/08/2019 ultima modifica 28/08/2019