Cosa fare in caso di ricezione di un verbale di contestazione/accertamento di violazione amministrativa
In caso di contestazione o notifica di un verbale di accertamento di violazione amministrativa l’interessato può:
- pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale. Se sul verbale è indicato anche un responsabile in solido, il pagamento fa effettuato una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido.
Oppure
- entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, l’interessato può presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio - Ufficio Sanzioni, chiedendo, se vuole, di essere ascoltato.
L'ufficio sanzioni esamina il rapporto ricevuto dall'Organo Accertatore, alla luce degli argomenti esposti nell’eventuale scritto difensivo presentato e nel corso dell’audizione e, se ritiene fondato l'accertamento, provvede ad emettere un'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il cui importo sarà determinato entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge, tenuto conto della gravità della violazione e dagli altri elementi previsti dall’art. 11 della L. 24/11/1981 n. 689, ovvero, se l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.
Importi sanzioni applicati nel caso in cui venga emessa un’ordinanza-ingiunzione a seguito del mancato pagamento dei verbali riguardanti violazioni inerenti al Registro Imprese, R.E.A. e Albo Artigiani.
Spese di Procedimento
A far data dal 1.3.2017, gli importi per le spese connesse ai procedimenti per sanzioni amministrative e per altri procedimenti (spese di procedimento e di notifica) gestiti e di competenza della Camera di Commercio sono stabiliti per come di seguito indicato:
- € 49,00 nel caso in cui il provvedimento irrogativo della sanzione venga notificato ai soggetti destinatari;
- € 30,00 nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga tramite addebito sul conto prepagato "Telemaco", ovvero con altri strumenti elettronici;
- € 49,00 per gli altri procedimenti (es. procedimenti d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c., procedimenti REA, Artigiani, ecc.).
Tali importi sono a carico sia dell'obbligato principale che di quello in solido.
Importo della sanzione amministrativa
Gli importi delle sanzioni e delle spese sono posti a carico di ciascun obbligato a cui per legge deve essere notificata la sanzione.