Registro dei protesti

E' possibile effettuare ricerche sul Registro dei Protesti a livello nazionale o provinciale. Il Registro è pubblico.

Il mancato pagamento della cambiale o di un assegno produce come conseguenza il protesto, cioè un atto redatto in forma scritta da un ufficiale incaricato (Notai, Ufficiali Giudiziari, Segretari Comunali) nel quale viene formalizzato il mancato pagamento dell'effetto.

L'effetto protestato costituisce un titolo esecutivo che dà diritto ad una azione immediata nei confronti del patrimonio del debitore per il recupero del credito.

La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico per 5 anni dalla data di pubblicazione, oppure fino alla cancellazione su istanza di parte.

Dal momento dell'avvenuta cancellazione la legge fa obbligo a chiunque di considerare, a tutti gli effetti, il protesto come mai avvenuto.

La cancellazione può essere chiesta:

  • per avvenuto pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla data di levata;
  • per avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale o con atto notarile;
  • per illegittima o erronea levata del protesto su assegni o titoli cambiari;

e va presentata alla Camera di Commercio della provincia nella quale il protesto è stato levato.

Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto (solo per titoli cambiari)

Nel procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento è necessario che siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. il titolo protestato deve essere una cambiale o tratta accettata (non ammesso per gli assegni);
  2. la cambiale/tratta deve essere stata pagata entro 12 mesi dalla data di levata del protesto.

Alla domanda da presentare alla CCIAA bisogna allegare quanto segue:

  1. Cambiale in originale con atto di protesto;
  2. Dichiarazione liberatoria del creditore o della banca (si considera valido anche il timbro della banca o dell'ufficiale levatore apposto sulla cambiale che riporta la dicitura "PAGATO", la data di pagamento e la firma del cassiere);
  3. Fotocopia del documento d'identità;
  4. Marca da bollo (€ 16,00) secondo normativa vigente al momento della presentazione;
  5. Diritti di segreteria: € 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.

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Cancellazione per avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale o con atto notarile

La riabilitazione con Decreto del Tribunale o con atto notarile è prevista nelle seguenti ipotesi:
- assegni protestati, a prescindere dalla data di pagamento
l'ottenimento della sentenza di riabilitazione è l'unico modo per ottenere la cancellazione di un protesto  di assegno legittimamente levato, ed è necessario che sia trascorso un anno senza aver subito altri protesti.
- titoli cambiari pagati oltre 12 mesi dalla data della levata del protesto.

Per chiedere la riabilitazione al Tribunale occorre:

  1. Titolo in originale con atto di protesto;
  2. Dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore o dalla Banca (si considera valido anche il timbro della banca o dell'ufficiale levatore apposto sulla cambiale che riporta la dicitura "PAGATO", la data di pagamento e la firma del cassiere);
  3. Visura che attesti l'inesistenza di altri protesti nel corso dell'ultimo anno;
  4. Pagamento del contributo unificato di € 98,00 + n° 1 marca da bollo di € 27,00;

La documentazione, per la Camera di Commercio, da allegare alla domanda è la seguente:

  1. Copia conforme del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale;
  2. Fotocopia del documento di identità;
  3. Marca da bollo (€ 16,00) secondo normativa vigente al momento della presentazione;
  4. Diritti di segreteria: € 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione

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Il protesto dell'assegno determina tre tipi di conseguenze:

  1. Iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti gestito dalle Camere di Commercio.
  2. Iscrizione nell'archivio C.A.I.(Centrale Allarme Interbancaria) gestito dalla Banca d'Italia per informazioni utili al sistema creditizio (banche e uffici postali);
  3. Sanzione amministrativa applicata dall´Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura);

Nel caso di protesto avvenuto per mancanza di fondi, effettuando il pagamento entro 60 gg. in base a quanto disposto dagli artt. 8 e 8-bis Legge n. 386/1990 si evitano le conseguenze di cui ai punti 2 e 3. La prova del pagamento deve essere fornita alla banca trattaria e al Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto.

Gli assegni postali vengono protestati dalla Stanza di Compensazione della Banca d'Italia con sede a Roma o Milano.

Cancellazione per illegittima o erronea levata del protesto

La cancellazione per illegittima o erronea levata del protesto può essere chiesta da:

  1. Ufficiale Levatore;
  2. Azienda di Credito (banca).
  3. diretto interessato che dimostri di aver subito levata di protesto in modo illegittimo o erroneo;

Per procedere alla cancellazione per illegittima o erronea levata bisogna allegare alla domanda quanto segue:

  1. Domanda di cancellazione sottoscritta dal protestato o dall'Ufficiale Levatore o dal direttore dell'Azienda di Credito;
  2. Titolo in originale con atto di protesto;
  3. Documentazione che dimostri l'errata o illegittima levata del protesto;
  4. Marca da bollo da € 16,00;
  5. Diritti di segreteria: € 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.

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Visure Protesti

La Camera di Commercio rilascia visure sull'esistenza o meno di protesti in base a ricerche effettuate a livello nazionale o provinciale.

Destinatari

Il servizio si rivolge a banche, società finanziarie, professionisti, imprese o anche a singoli cittadini e rappresenta uno degli strumenti per verificare l'affidabilità dei clienti.

Modalità operativa

Per avere notizie sull'esistenza o meno di protesti a carico di un soggetto o di una società occorre richiedere una visura presso lo sportello Certificazione e Vidimazione Libri Sociali della sede della Camera di Commercio.

Il costo di una visura è di 2,00 euro.

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Le ricerche di protesti possono anche essere compiute direttamente da remoto tramite il servizio "Registro Imprese - Telemaco".

Normativa

  • Legge 12 febbraio 1955, n.77
  • Legge 7 marzo 1996, n. 108
  • Legge 18 agosto 2000, n. 235
  • D.M. 9 agosto 2000, n. 316

Azioni sul documento

pubblicato il 27/08/2019 ultima modifica 27/05/2024