Quesito 08/2024

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Valutazione su aggiornamento del piano di emergenza

Domanda

Si richiede se, in funzione di quanto disposto dal D.M. 03/09/2021 il quale all'art. 4 precisa che all'entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l'aggiornamento della valutazione risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all'art. 29, comma 3, del D.lgs. 81/08, tale approccio possa essere esteso anche alla necessità di aggiornare o meno il piano di emergenza redatto dalla scrivente precedentemente all'entrata in vigore dei DM 1-2-3 Settembre 2021.

Risposta

Si ritiene che il Piano di Emergenza redatto prima dell'entrata in vigore dei DM del 1-2-3 settembre 2021 debba essere aggiornato qualora i contenuti dello stesso Piano di Emergenza non corrispondano a quelli previsti dal DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" - all'allegato II "GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA" – punto 2.2. "Contenuti del piano di emergenza".

Resta inteso che il Piano di Emergenza dovrà inoltre essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione e che l'aggiornamento dovrà prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza (come previsto dal suddetto DM all'allegato II "GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA" - punto 2.1. "Generalità").

Luglio 2024