Quesito 07/2024

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Aggiornamento formazione per un neoassunto

Domanda

Vorrei sapere se il datore di lavoro, quando assume un nuovo dipendente, qualora questi fornisse l'ultimo attestato di aggiornamento della formazione lavoratori in possesso, ancora valido, ha l'obbligo di richiedere anche quello della prima formazione? E qualora non fosse possibile acquisirlo, l'azienda potrebbe essere sanzionata?

Risposta

Premesso che il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare la formazione “specifica” secondo le risultanze della propria valutazione dei rischi ed in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, non è detto che la formazione specifica di cui il lavoratore neoassunto è già in possesso sia adeguata al nuovo contesto lavorativo.

Pertanto il datore di lavoro dovrà non solo acquisire l’attestato di formazione del corso iniziale oltre a quello dell’ultimo aggiornamento, ma dovrà anche verificare che ci sia corrispondenza tra il codice ATECO dell’azienda dove il lavoratore ha svolto la formazione pregressa con il codice ATECO della propria azienda, nonché verificare che i contenuti della formazione pregressa siano adeguati al proprio contesto lavorativo, con particolare riferimento ad attrezzature, sostanze pericolose, gestione delle emergenze, rischi fisici, DPI, ecc.

Qualora il Datore di Lavoro non sia in grado di dimostrare l’avvenuta formazione del lavoratore esibendo gli attestati della prima formazione e degli aggiornamenti successivi, è sanzionabile per la violazione dell’art. 37 del D.Lgs.81/08.

Luglio 2024