Quesito 14/2024
PREPOSTI in cantiere
Domanda
Richiesta delucidazione in merito alla presenza di un preposto alla sicurezza in cantiere.
Casistica: cantiere di proprietà dell'AZIENDA A (Appaltatrice - Montaggio) con presenza di subappalto dell'AZIENDA B (subappaltatrice - Elettricista).
Per una particolare attività, l'Azienda A non ha lavorazioni da svolgere in cantiere in quanto, quella particolare attività (lavoro elettrico) è stata subappaltata all'Azienda B (subappaltatrice)
Per la casistica, richiediamo le seguenti delucidazioni:
- È obbligatorio, nel caso sopra esposto, che sia SEMPRE presente in cantiere anche un preposto dell'Azienda A (Appaltatrice) oltre al preposto dell'Azienda B (subappaltatrice)?
- È obbligatorio, nel caso sopra esposto, che sia sempre nominato un preposto dell'Azienda A (Appaltatrice) anche se non sempre presente in cantiere?
- Non è obbligatorio ne la nomina ne la presenza in cantiere dell'Azienda A (Appaltatrice) in quanto questa non opera, in quel momento, avendo subappaltato parte dei lavori.
Risposta
Premesso che nel quesito non è esplicitato:
- se l'ipotesi riguarda un cantiere edile rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs.81/08 o se, invece, trattasi di lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs.81/08;
- se l'azienda B esegua (o meno) lavori elettrici ai sensi della norma CEI 11-27, che prevede la presenza del PL (ovvero preposto lavori elettrici),
con riferimento alla normativa vigente e agli interpelli n.5/2023 e n.4/2024 aventi per oggetto la figura del preposto, si formulano le seguenti risposte ai quesiti posti.
- Devono essere sempre individuati i preposti sia dell'impresa affidataria (appaltatrice) sia della/e impresa/e esecutrice/i (subappaltatrici). Non è obbligatoria la presenza continua del preposto dell'impresa affidataria, tuttavia la presenza in cantiere della figura del preposto deve essere congrua a potere svolgere con diligenza ed efficacia il proprio ruolo, secondo l'analisi effettuata dal datore di lavoro in funzione della complessità del cantiere.
- Tutte le imprese devono individuare il preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art.19 del D. Lgs.81/08; nel caso dell'impresa affidataria (appaltatrice) il preposto deve avere, oltre alla consueta formazione, anche una formazione specifica per dare corso a quanto previsto dall'art.97 del D. Lgs.81/08 in merito al ruolo di verifica della sicurezza dei lavori affidati posta in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria.
- Per quanto illustrato nei due punti precedenti il terzo punto non è ammissibile: infatti, anche nell'ipotesi che nessuna lavorazione venga svolta dall'impresa affidataria (appaltatrice) al datore di lavoro di lavoro della medesima rimangono in carico tutti gli obblighi di cui all'art.97 del D. Lgs.81/08.
Dicembre 2024