Quesito 14/2024

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PREPOSTI in cantiere

Domanda

Richiesta delucidazione in merito alla presenza di un preposto alla sicurezza in cantiere.

Casistica: cantiere di proprietà dell'AZIENDA A (Appaltatrice - Montaggio) con presenza di subappalto dell'AZIENDA B (subappaltatrice - Elettricista).
Per una particolare attività, l'Azienda A non ha lavorazioni da svolgere in cantiere in quanto, quella particolare attività (lavoro elettrico) è stata subappaltata all'Azienda B (subappaltatrice)

Per la casistica, richiediamo le seguenti delucidazioni:

  1. È obbligatorio, nel caso sopra esposto, che sia SEMPRE presente in cantiere anche un preposto dell'Azienda A (Appaltatrice) oltre al preposto dell'Azienda B (subappaltatrice)?
  2. È obbligatorio, nel caso sopra esposto, che sia sempre nominato un preposto dell'Azienda A (Appaltatrice) anche se non sempre presente in cantiere?
  3. Non è obbligatorio ne la nomina ne la presenza in cantiere dell'Azienda A (Appaltatrice) in quanto questa non opera, in quel momento, avendo subappaltato parte dei lavori.

Risposta

Premesso che nel quesito non è esplicitato:

  • se l'ipotesi riguarda un cantiere edile rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs.81/08 o se, invece, trattasi di lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs.81/08;
  • se l'azienda B esegua (o meno) lavori elettrici ai sensi della norma CEI 11-27, che prevede la presenza del PL (ovvero preposto lavori elettrici),

con riferimento alla normativa vigente e agli interpelli n.5/2023 e n.4/2024 aventi per oggetto la figura del preposto, si formulano le seguenti risposte ai quesiti posti.

  1. Devono essere sempre individuati i preposti sia dell'impresa affidataria (appaltatrice) sia della/e impresa/e esecutrice/i (subappaltatrici). Non è obbligatoria la presenza continua del preposto dell'impresa affidataria, tuttavia la presenza in cantiere della figura del preposto deve essere congrua a potere svolgere con diligenza ed efficacia il proprio ruolo, secondo l'analisi effettuata dal datore di lavoro in funzione della complessità del cantiere.
  2. Tutte le imprese devono individuare il preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art.19 del D. Lgs.81/08; nel caso dell'impresa affidataria (appaltatrice) il preposto deve avere, oltre alla consueta formazione, anche una formazione specifica per dare corso a quanto previsto dall'art.97 del D. Lgs.81/08 in merito al ruolo di verifica della sicurezza dei lavori affidati posta in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria.
  3. Per quanto illustrato nei due punti precedenti il terzo punto non è ammissibile: infatti, anche nell'ipotesi che nessuna lavorazione venga svolta dall'impresa affidataria (appaltatrice) al datore di lavoro di lavoro della medesima rimangono in carico tutti gli obblighi di cui all'art.97 del D. Lgs.81/08.

Dicembre 2024