Quesito 13/2024

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Attestati di formazione sulla sicurezza scaduti

Domanda

Volevo avere delucidazioni in merito ai corsi di formazione in materia di sicurezza. Volevo capire se, una volta scaduto un corso di formazione (primo soccorso, carrellista...) questo possa essere rinnovato con l'aggiornamento in qualsiasi momento o se deve essere seguita da capo tutta la formazione. Mi è stato detto da dei colleghi che l'aggiornamento deve essere previsto prima della scadenza del corso o al massimo poco dopo la sua scadenza, in accordo alle date fornite dall'azienda che eroga il servizio di formazione.

In un incontro precedente con un consulente sulla sicurezza, nel quale avevo posto questa domanda, mi era sembrato di capire che se l'attestato è scaduto il lavoratore non deve effettuare nuovamente il corso, semplicemente non deve esercitare quella funzione prevista dalla formazione fintanto che ha il corso scaduto (non guidare il carrello elevatore per esempio) e una volta conseguito l'aggiornamento può ricominciare a svolgere la propria funzione normalmente (primo soccorso, carrellista...).

Per quanto riguarda la patente B della macchina è previsto un test di guida se la patente è scaduta da più di 5 anni ma può essere rinnovata senza problemi entro quel periodo, chiedo a voi se esiste qualcosa di simile per i corsi della sicurezza.

Potreste chiarire questo punto, in modo che io abbia un riscontro sul quale basare la formazione mia e dei colleghi?

Risposta

Per quanto riguarda la formazione per svolgimento del ruolo di addetto al primo soccorso, di addetto alla emergenza incendio, di carrellista, è sufficiente ripetere il corso di aggiornamento, fermo restando che nel periodo in cui la formazione risulta "scaduta" il lavoratore non può esercitare tali ruoli.

Si veda anche risposta al quesito 3 del 2024.

Novembre 2024