Quesito 03/2024

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Aggiornamento corsi di formazione - Scadenza

Domanda

Volevo sapere se, nel caso in cui un nostro dipendente abbia superato la scadenza entro la quale doveva effettuare il corso di aggiornamento (di formazione specifica, o antincendio o primo soccorso), deve essere ripetuta la formazione iniziale o se è sufficiente eseguire il solo corso di aggiornamento.

Risposta

Per quanto riguarda la formazione per svolgimento del ruolo di addetto al primo soccorso e di addetto alla emergenza incendio, è sufficiente ripetere il corso di aggiornamento, fermo restando che nel periodo in cui la formazione risulta "scaduta" il lavoratore non può esercitare tali ruoli. In tale situazione, il datore di lavoro non commette violazione solo se in azienda sono presenti altri lavoratori addetti al primo soccorso e alla emergenza incendio, in regola con la formazione e con l'aggiornamento, in misura adeguata alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva.

Per quanto riguarda la formazione specifica del lavoratore, anche in questo caso è sufficiente effettuare il solo corso di aggiornamento, tuttavia la formazione eseguita tardivamente costituisce violazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, sanzionato dall'art. 55, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 81/08. In caso di vigilanza al Datore di Lavoro sarà contestata tale violazione con apposito verbale di prescrizione ex D.Lgs. 758/94.

Si vedano in proposito anche le risposte ai quesiti Prevenzionet n. 52/2019 e n. 31/2021.

Aprile 2024