Quesito 06/2023
Domanda
Considerando le misure di emergenza covid ed essendo una persona fragile pluripatologico sono in lavoro agile dal 8 giugno 2020, mi è stata inviata la prorogo al 30 settembre 2023 ed essendo in condizione di disabilità (art.4 comma 1 legge 104 del 1992), chiedo che la mia mansione rimanga in modo permanente a lavoro agile / smart working come anche richiamato dalle tutele previste dall'art. 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (art.4 lettera B), prescrizione già indicata dal medico competente nelle due visite di idoneità allegate. Purtroppo nelle mie condizioni di pluripatologico è necessario avere tutte le cautele possibili, essendo in presenza di una situazione asmatica severa con danni neurovegetativi associati e ISC; qualsiasi irritante e infezione polmonare rischia di peggiorare gravemente le mie condizioni, portandomi a desaturazione con collassi cardiaci e o rischio di vita come il medico competente vi ha segnalato.
Come disabile fragile in smart working chiedo che le visite periodiche vengano eseguite presso la mia residenza, anche tramite visite di sorveglianza speciale se necessario, viste le gravi patologie acquisite. Il Ministro del Lavoro con l'Interpello-1-2023 indica "assegnazione di un medico competente locale per gli operatori che prestano lavoro a distanza in smart working". Considerate i gravi rischi che mi comportano gli spostamenti in ambiente malsano, per le mie condizioni di salute. (se necessario posso anche integrare certificato del medico curante).
Nel valutare le mie richieste, auspico che venga tenuto conto del mio operato svolto in oltre 16 anni per l'azienda.
Risposta
Il medico competente effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/08 presso ambulatori medici, in possesso di specifici requisiti stabiliti dalle normative regionali, situati abitualmente o presso studi-poliambulatori o anche nelle aziende.
Le visite domiciliari sono invece previste in altri specifici ambiti, quali, ad esempio, l'assistenza sanitaria di base in caso di paziente non trasferibile o gli accertamenti fiscali.
Si precisa inoltre che l'interpello citato (1/2023) riporta che "la Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa".
Agosto 2023