Quesito 23/2022
Domanda
QUESITO RSPP esterni
Sono un ingegnere Consulente in materia di Sicurezza e RSPP esterno per una Latteria da circa 15 anni.
Qualche anno fa la Latteria che seguo ha acquisito due Stalle nella stessa provincia mantenendo Consulente e RSPP esterno che avevano già in precedenza.
Sottolineo che dall'acquisizione le Stalle ricadono sotto la ragione sociale della Latteria.
Vi pongo perciò alcune domande:
- possono esserci due RSPP esterni visto che sono due realtà produttive completamente diverse (con rischi diversi) e nelle quali i lavoratori non interagiscono mai?
- Se SI come bisogna comportarsi (nomine, Riunione annuale, ecc.)? Dobbiamo collaborare informandoci reciprocamente oppure ognuno "fa mondo a sé"?
- Se SI nel caso di infortunio nella Stalla il Giudice può chiamare anche il sottoscritto, nonostante io segua solo la Latteria e non conosca le Stalle?
Risposta
Premesso che:
- L'articolazione organizzativa minima a cui fare riferimento nella nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), indicata nell'art. 31 del D. Lgs. 81/08, è rappresentata dalla unità produttiva
- Si può parlare però di unità produttiva solo se sono garantiti i due requisiti indicati nell'art. 2 dello stesso decreto: autonomia finanziaria e tecnico-funzionale,
di seguito si risponde per punti:
- Sì, se i due insediamenti citati nel quesito hanno autonomia finanziaria e tecnico-funzionale l'una rispetto all'altra (e quindi possono essere considerate strutture diverse e autonome) il Datore di Lavoro può nominare RSPP esterni diversi (anche lo stesso, ovviamente), uno per ciascuna unità produttiva.
- Non ci sono indicazioni su come debbano reciprocamente comportarsi gli RSPP di più unità produttive, tuttavia l'indicazione è che il servizio di prevenzione e protezione sia adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 per tutte le unità produttive: in questo caso si tratterebbe di rendere distinti tra le due unità produttive anche tutti gli altri obblighi previsti dalla norma, a partire dalla valutazione dei rischi.
- Fermo restando che la decisione spetta al giudice, ragionevolmente in caso di infortunio nella stalla l'RSPP (nel caso) coinvolto sarà quello della stalla.
Ottobre 2022