Quesito 11/2022
Domanda
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi
Si chiede se un'impresa multiservizi del settore pulizia con codice Ateco 81.21, che applica il contratto multiservizi piccola media industria, debba essere inquadrata, ai sensi dell'allegato II del D.Lgs. 81/2008, tra le "Aziende artigiane e industriali" (con limite fino a 30 lavoratori) o tra le "Altre aziende" (con limite fino a 200 lavoratori).
Risposta
L'impresa può essere riconosciuta appartenente alla categoria "Altre aziende" (con limite fino a 200 lavoratori), in quanto l'erogazione di servizi di pulizia non viene classificata come impresa industriale, che tipicamente include le attività di trasformazione materiali e produzione di beni e servizi quali gas, energia, acqua, gestione rifiuti, ecc.
In proposito si richiama la Circolare 27 giugno 1996, n. 89 del Ministero del Lavoro:
"… significato da attribuire alla locuzione "aziende industriali". Al riguardo, si ritiene che per individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno della categoria "aziende industriali", si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuale o ad altri fini di vario genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale dell'attività in concreto svolta con l'aggettivo "industriali" si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò consegue che tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella categoria "aziende industriali" …"
Aprile 2022