Quesito 04/2022
Domanda
Nella nostra azienda metalmeccanica, è presente uno spogliatoio uomini con superficie di 75 mq.
All'interno sono presenti 60 armadietti.
Si richiede se è il numero massimo di armadietti che possono essere presenti o quale sia il numero massimo posizionabile.
Si richiede, inoltre, se il vincolo è il numero di armadietti oppure il massimo affollamento possibile, in quanto gli operai non sono mai presenti tutti 60 contemporaneamente, svolgendo lavoro su 3 turni.
Risposta
Il D.lgs. 81/08 disciplina la presenza e le caratteristiche degli spogliatoi nell'ambito dell'Allegato IV - punto 1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario e punto 1.13. Servizi igienico assistenziali; tale allegato non fornisce parametri "numerici" per il dimensionamento degli spogliatoi.
Pertanto, in assenza di indicazioni vincolanti, si ritengono corretti i seguenti criteri di dimensionamento (riportati anche sul sito della Azienda USL di Reggio Emilia):
- gli spogliatoi dovranno essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato e per consentire la fruizione degli arredi (ad es. le zone di passaggio e lo spazio necessario alle persone per cambiarsi dovranno avere larghezza > 60 cm);
- la superficie dovrà essere > 1 m2 lordo per ciascun operatore contemporaneamente presente, più 0,2 m2 per ogni armadietto presente.
Considerato quanto sopra, si ritiene che lo spogliatoio di 75 m2 sia adeguato per contenere i 60 armadietti e la presenza contemporanea delle persone, a maggior ragione in quanto i lavoratori sono suddivisi su tre turni.
Relativamente all'affollamento dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dai Protocolli condivisi delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Marzo 2022