Quesito 03/2022

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Domanda

Modifiche all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 - Preposto e obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Si richiedono chiarimenti in merito alla modifica introdotta dal DL 21 ottobre 2021 n. 146 all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e smi, relativa al preposto (comma 1, lettera b-bis): art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" ((b-bis): individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

Si chiede se con l'entrata in vigore del sopracitato decreto legge il datore di lavoro, indipendentemente dalla necessità, dall'assetto aziendale e dal numero dei dipendenti, sia obbligato a nominare un preposto.

Ad esempio, si chiede se il datore di lavoro di un'azienda con 5 dipendenti in cui la gestione e il controllo, e dell'attività lavorativa e dell'aspetto sicurezza, sia effettuata completamente dal datore di lavoro (che lavora egli stesso a fianco dei lavoratori) sia comunque obbligato ad individuare, e nominare con atto formale, un preposto anche se tale figura non è necessaria per lo svolgimento dell'attività aziendale.

Risposta

No, il Datore di Lavoro non è obbligato a nominare un Preposto.

Si rammenta tuttavia che la presenza di un Preposto "di fatto", ovvero di un soggetto che esercita "poteri direttivi" in materia di sicurezza anche in assenza di nomina/delega formalizzata, obbliga il Datore di Lavoro alla formazione del Preposto stesso.

Febbraio 2022