Archivio quesiti 2022
Quesito 09/2022
Domanda
Si chiede se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile.
Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione.
Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro.
Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.
Risposta
Al riguardo, premesso che:
- l'articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Definizioni", al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa";
- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: "(…) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività";
- il successivo articolo 19, rubricato "Obblighi del preposto", al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: "sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";
- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: "(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate";
- l'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", al comma 7, prevede che: "Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo", mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: "Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi";
- l'articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente" ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l'altro, dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis)
la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione.
Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.
Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Dicembre 2023
Allegati
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello 5/2023
Quesito 24/2022
Domanda
Vendita macchine usate
Vista la Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 e visto l'Interpello n. 1 / 2017 presentato alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro qualora si effettui la vendita di macchinari, di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, ad un'Azienda terza (non necessariamente esperta di "revisioni e messe a norma di macchinari industriali" e quindi appartenente al medesimo settore di produzione ovvero ad un concessionario), se nel contratto di vendita viene inserita una clausola per cui prima di utilizzare o rivendere il suddetto oggetto esso debba essere revisionato e debbano essere ripristinati i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, l'Azienda venditrice si è liberata delle responsabilità di cui all'articolo 23 "Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori" Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008?
Risposta
In ragione dell'interpello, la Commissione, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro e di impianti non conformi, così come la mera esposizione al pubblico, senza alcuna previsione di utilizzazione (che è presupposto ineludibile), ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 e 72.
Nel caso specifico del quesito, la vendita di macchinario non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ammissibile (cioè non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 23 e dell'art.72 del D.lgs. 81/08) solo qualora l'acquirente si impegni formalmente ad adeguarlo prima del suo utilizzo e dimostri di possedere capacità e competenza tecniche adeguate per l'adeguamento del macchinario stesso.
Gennaio 2023
Quesito 23/2022
Domanda
QUESITO RSPP esterni
Sono un ingegnere Consulente in materia di Sicurezza e RSPP esterno per una Latteria da circa 15 anni.
Qualche anno fa la Latteria che seguo ha acquisito due Stalle nella stessa provincia mantenendo Consulente e RSPP esterno che avevano già in precedenza.
Sottolineo che dall'acquisizione le Stalle ricadono sotto la ragione sociale della Latteria.
Vi pongo perciò alcune domande:
- possono esserci due RSPP esterni visto che sono due realtà produttive completamente diverse (con rischi diversi) e nelle quali i lavoratori non interagiscono mai?
- Se SI come bisogna comportarsi (nomine, Riunione annuale, ecc.)? Dobbiamo collaborare informandoci reciprocamente oppure ognuno "fa mondo a sé"?
- Se SI nel caso di infortunio nella Stalla il Giudice può chiamare anche il sottoscritto, nonostante io segua solo la Latteria e non conosca le Stalle?
Risposta
Premesso che:
- L'articolazione organizzativa minima a cui fare riferimento nella nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), indicata nell'art. 31 del D. Lgs. 81/08, è rappresentata dalla unità produttiva
- Si può parlare però di unità produttiva solo se sono garantiti i due requisiti indicati nell'art. 2 dello stesso decreto: autonomia finanziaria e tecnico-funzionale,
di seguito si risponde per punti:
- Sì, se i due insediamenti citati nel quesito hanno autonomia finanziaria e tecnico-funzionale l'una rispetto all'altra (e quindi possono essere considerate strutture diverse e autonome) il Datore di Lavoro può nominare RSPP esterni diversi (anche lo stesso, ovviamente), uno per ciascuna unità produttiva.
- Non ci sono indicazioni su come debbano reciprocamente comportarsi gli RSPP di più unità produttive, tuttavia l'indicazione è che il servizio di prevenzione e protezione sia adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 per tutte le unità produttive: in questo caso si tratterebbe di rendere distinti tra le due unità produttive anche tutti gli altri obblighi previsti dalla norma, a partire dalla valutazione dei rischi.
- Fermo restando che la decisione spetta al giudice, ragionevolmente in caso di infortunio nella stalla l'RSPP (nel caso) coinvolto sarà quello della stalla.
Ottobre 2022
Quesito 22/2022
Domanda
Salubrità ricircolo aria
Con la presente sono a richiedere parere in merito ad una condizione ambientale presente presso un locale produttivo di un cliente. Riporto qui di seguito il contesto.
In un locale attiguo ai locali produttivi è stato installato un nuovo compressore per la produzione di aria compressa, per approfittare di un risparmio energetico in merito al riscaldamento dei locali produttivi è stato installato un sistema di canalizzazione che recupera l'aria di raffreddamento del compressore e la immette negli ambienti.
La domanda che vorrei gentilmente porre alla vostra attenzione è la seguente:
Una volta gestito l'aspetto del rischio rumore, i parametri microclimatici (umidità, temperatura e velocità dell'aria) e verificato che non ci siano inquinanti trainati dal flusso, l'aria immessa potrebbe costituire un problema di salubrità per i lavoratori presenti? Possono esserci condizioni che debbano coinvolgere l'agenzia regionale per la protezione ambientale in merito a rischi per l'ambiente?
Risposta
Nel quesito posto non è chiaro come avviene lo scambio di calore; tuttavia se non vi è contatto tra l'aria di raffreddamento e parti del compressore che possano rilasciare inquinanti, tale flusso di aria può essere reimmesso in ambiente di lavoro.
Ottobre 2022
Quesito 21/2022
Domanda
Palestra aziendale
La palestra aziendale è considerata luogo aperto al pubblico ai sensi dell'art. 11 co. 4 Legge regionale E.R. n. 8/2007? Vi è quindi l'obbligo della presenza di un istruttore qualificato?
Il certificato medico è obbligatorio?
Deve essere presente kit pronto soccorso e defribillatore?
Quali Conseguenze per il proprietario in caso di infortunio de dipendente in palestra?
Risposta
Premessa
Il Testo Unico di Sicurezza (D.lgs. 81/2008) si applica ai lavoratori ossia alle persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione.
Da questo punto di vista, l'apertura di una palestra aziendale ed il conseguente svolgimento di attività fisica all'interno della palestra aziendale da parte dei lavoratori, durante le pause dall'attività lavorativa e, comunque, su base volontaria, non sembrano essere sottoposti all'applicazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La palestra aziendale è considerata luogo aperto al pubblico ai sensi dell'art. 11 co. 4 Legge regionale E.R. n. 8/2007?
No, in quanto trattasi di struttura privata destinata ai lavoratori dell'azienda.
Per quanto riguarda i locali, la struttura deve rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche vigenti. Essendo una struttura privata, non aperta al pubblico, non ha bisogno di autorizzazioni particolari da parte dell'AUSL.
Vi è quindi l'obbligo della presenza di un istruttore qualificato?
Sì, le normative regionali impongono l'individuazione di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o della Laurea in Scienze Motorie, cui affidare la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.
Ad ogni modo, la presenza dell'istruttore nella struttura deve essere tale da consentire l'esercizio della funzione di programmazione delle attività e di vigilanza e controllo sull'attuazione dei programmi a tutela dei praticanti. Non è richiesta, pertanto, una presenza ininterrotta durante tutto l'arco di svolgimento delle singole attività motorie.
Il certificato medico è obbligatorio?
Se l'attività svolta è ascrivibile ad una disciplina sportiva (pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica o simili) occorre la certificazione di idoneità non agonistica, se l'attività è ascrivibile alla pratica ludico motoria non è necessaria certificazione. Il consiglio è comunque quello di rivolgersi al proprio MMG prima di praticare una qualsiasi attività motoria soprattutto se si è consapevoli di uno stile di vita sedentario o della presenza di patologie o fattori di rischio.
Deve essere presente kit pronto soccorso e defribillatore?
Sì, devono essere presenti kit pronto soccorso e defribillatore (quest'ultimo è obbligatorio in tutte le realtà sportive anche dilettantistiche, comprese le palestre).
Quali Conseguenze per il proprietario in caso di infortunio del dipendente in palestra?
Ai frequentatori della palestra dovrà essere fornita copertura assicurativa.
Settembre 2022
Quesito 20/2022
Domanda
Lavoratore in distacco e nomina RLS
Abbiamo costituito una nuova società, appartenente al 100% al nostro gruppo industriale, nella quale lavorano in distacco alcuni nostri dipendenti. Volevo chiedervi se è possibile formare e nominare come Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della nuova società un lavoratore in distacco.
Risposta
Premesso che
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
- l'istituto del distacco non determina il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro
- l'istituto del distacco deve necessariamente essere temporaneo: tale previsione non incide sulla durata del distacco, che può anche essere non breve, purché non coincidente con tutta la durata del rapporto di lavoro
si ritiene che i lavoratori della nuova società possano eleggere/designare un RLS nell'ambito dei lavoratori effettivamente dipendenti della nuova società.
Luglio 2022
Quesito 19/2022
Domanda
Società composta da 2 soci lavoratori: quali prescrizioni applicare del D.Lgs. 81/08
Si chiede a quali disposti di cui al Dlgs 81/08 e s.m.i. si deve riferire una società (SNC o SRL) composta da 2 soci lavoratori senza dipendenti (nel caso in esame in subappalto all'interno di un cantiere in Titolo IV) relativamente a formazione, sorveglianza sanitaria ecc.
Si chiede, quindi, se in fase di verifica della idoneità tecnico professionale, è corretto richiedere che vengano osservati gli obblighi di cui all'Art. 18 del T.U. (e conseguentemente anche dell'Art. 97), ritenendo la società una impresa a tutti gli effetti ed equiparando quindi un socio lavoratore al profilo del lavoratore mentre l'altro al profilo del datore di lavoro e viceversa, oppure se tale società può avvalersi dei contenuti di cui all'art. 21.
Risposta
Premesso che:
- l'art.21 del D.Lgs. 81/08 si applica:
- ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile
- ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile
- ai coltivatori diretti del fondo
- ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
- agli artigiani e piccoli commercianti. - all'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, nell'ambito della definizione di "lavoratore", è precisato che al "lavoratore" è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso
si ritiene che nel caso descritto si applichi l'art.18 del D.Lgs. 81/08 e NON l'art. 21 del D.Lgs. 81/08.
Nel caso in cui la società risultasse impresa affidataria di lavori di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08, si farà riferimento anche agli obblighi previsti dall'art. 97 del medesimo decreto.
Giugno 2022
Quesito 18/2022
Domanda
Chiarimenti per dichiarazione di conformità impianto elettrico di cantiere
Si chiede un chiarimento relativo alla Dichiarazione di Conformità di impianto elettrico di cantiere, nello specifico, si chiede se occorra comunque effettuare la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto elettrico di cantiere qualora il cantiere venga svolto all'interno di un'abitazione e venga installato un quadro elettrico completo di conformità CE, allacciato direttamente al contattore esistente tramite un collegamento effettuato da elettricista.
Risposta
Premesso che:
- i requisiti richiesti per gli impianti elettrici di cantiere non sono necessariamente soddisfatti dai requisiti di un impianto civile
- l'utilizzo di un quadro ASC non implica di per sé l'assolvimento di tutti i requisiti richiesti dalla normativa (il quadro ASC dovrà essere scelto e cablato adeguatamente, in riferimento alle caratteristiche costruttive ed alle condizioni di utilizzo)
- l'allacciamento diretto del quadro ASC al contatore esistente comporta l'assenza di protezione tramite interruttori differenziali nella parte di linea che va dal quadro ASC al contatore, mentre la parte di impianto a valle è protetta unicamente dal quadro di cantiere
il soggetto (elettricista) che realizza l'impianto dovrà rilasciare Dichiarazione di Conformità (Di.Co) a garanzia che l'impianto elettrico realizzato con quella precisa scelta di materiali, cablati in quel modo, con quelle distanze, in quel luogo, garantisca i requisiti imposti dalla normativa, non potendo tali requisiti essere dati per scontati sulla base di un allaccio ad impianto civile e scelta di un quadro ASC certificato.
Si precisa che con la Di.Co. l'elettricista non risponde di tutto l'impianto ma solo di quello di sua realizzazione (non risponde dell'impianto della struttura né delle attrezzature utilizzate).
Luglio 2022
Quesito 16/2022
Domanda
Si richiede se, in uno stabilimento produttivo il cui impianto di messa a terra sia soggetto a verifica QUINIQUENNALE e ove sia presente una porzione di impianto elettrico in ATMOSFERA ESPLOSIVA (es. zona 0 oppure 1 per ricarica carrelli elevatori o simili) soggetto a controllo BIENNALE, in virtù del fatto che anche la porzione di impianto elettrico ATEX è collegata all'impianto di messa a terra generale, la verifica dell'impianto di terra generale debba diventare anch'esso BIENNALE.
Risposta
Premesso che:
- la verifica periodica degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione deve essere eseguita con frequenza biennale e tale periodicità non è "trattabile"
- la verifica periodica degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, a differenza della verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra, prevede inoltre il controllo di:
- documento di valutazione del rischio
- idoneità degli impianti elettrici all'interno della zona classificata
- (eventuale) funzionamento di dispositivi di sicurezza e/o emergenza (pulsanti di emergenza, sistemi di ventilazione artificiale, ecc).
nel caso descritto la verifica periodica degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione deve essere eseguita con frequenza biennale, mentre la verifica dell'impianto di terra potrà essere eseguita con cadenza quinquennale.
In proposito si riporta un estratto del documento emesso nel 2018 dal Coordinamento tecnico Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche in ambiente di vita e di lavoro della Regione Emilia Romagna denominato "DPR 22 ottobre 2001, n. 462 - Indicazioni operative sull'applicazione del Regolamento alla luce delle novità introdotte dal Decreto 22 gennaio 2008 n°37":
A volte nella stessa attività lavorativa sono presenti ambienti che comportano periodicità diverse per le verifiche periodiche degli impianti installati. In questi casi, considerato che l'effettuazione di verifiche con tempi differenti nella medesima attività lavorativa appare tecnicamente incongruente, si ritiene necessario adottare il seguire il seguente criterio: quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l'effettuazione di verifiche biennali, gli ambienti sono sottoposti a verifica biennale. Nel caso contrario, quando gli impianti da sottoporre a verifica biennale riguardano solamente ambienti o attività secondarie o residue, si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti.
Nel caso di zone di ricarica carrelli elevatori è possibile (oltre che consigliato) posizionare il carrello elevatore in ricarica in modo da evitare la presenza di impianti elettrici all'interno della zona classificata per pericolo di esplosione: in sostanza occorre valutare l'area classificata come zona 1 e definire la posizione del carrello elevatore in ricarica, evitando che all'interno della zona classificata siano presenti impianti elettrici.
L'estensione delle zone classificate dipende dal tipo/potenza delle batterie e dalla ventilazione del locale/zona (vedi fig. 1 e 2). Nel caso in cui le zone di ricarica muletti siano realizzate in modo tale da non configurare più la presenza di "impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione", si può dichiarare nulla la "denuncia" e la verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra potrà essere eseguita con frequenza quinquennale.
Giugno 2022
Quesito 15/2022
Domanda
Cappa chimica con ricircolo in ambiente di lavoro
Si chiede se riteniate possibile l'installazione in un laboratorio chimico di una cappa appositamente brevettata per la manipolazione di supporti e materiali contenenti amianto/polveri cancerogene, priva di collegamento alla canalizzazione per espulsione delle emissioni all'esterno (ricircolo in ambiente).
La cappa è una cabina in classe I.
La cappa con apertura frontale è dotata di un sistema di ventilazione che la mette in depressione e quindi con richiamo d'aria dall'esterno verso l'interno, filtrazione assoluta con filtri posti sotto piano di lavoro in apposito cassonetto dotato di sistema cambio filtri bag in - bag out, elettroaspiratore opportunamente calibrato. Un apposito circuito idraulico permette l'irrorazione di liquido "incapsulante" sul filtro ULPA formando, sulla superficie dello stesso, una pellicola capace di bloccare le fibre o polveri che nella rimozione del filtro potrebbero disperdersi nell'ambiente di lavoro, con potenziale rischio e danno degli operatori.
La cappa è dotata quindi di:
- piano di lavoro con aspirazione sul fondo;
- filtrazione su filtro assoluto ULPA U15 posto sotto al piano di lavoro, con efficienza superiore al 99,995% MPPS, in classe H14 secondo le norme EN 1822;
- immediatamente a valle del filtro principale, nello stesso cassonetto in PVC, è posto un secondo filtro ULPA U15 di sicurezza identico al principale. I 2 filtri ULPA, a tenuta dinamica, sono inseriti in un cassonetto all'interno del supporto da pavimento
- sistema per incapsulamento della superficie superiore del filtro ULPA atto ad evitare contaminazioni al personale tecnico in fase di sostituzione filtri, con asportazione dell'intero pacco filtrante in massima sicurezza (brevettato)
- sistema rimozione cassonetto contenenti i filtri ULPA mediante sacco in PVC (sistema bag in - bag out);
- allarme acustico e visivo su display per:
- intasamento dei filtri assoluti ULPA mediante apposito depressostato
- anomalie velocità flusso aria entrante (barriera frontale)
- raggiunto limite di utilizzo dei filtri installati - motoventilatore radiale di alta qualità con regolazione automatica della aspirazione
- regolazione automatica della velocità dell'aria frontale in grado di compensare:
- in modo continuo le variazioni di apertura del vetro frontale
- il progressivo intasamento dei filtri assoluti
- la presenza di uno o più operatori di fronte alla cabina riducendo le turbolenze nelle zone di lavoro
Si allega uno schema riportante il principio di funzionamento.
Da referenze fornite dal fornitore risulta che la cappa è stata installata presso laboratori universitari, laboratori ARPA di alcune regioni.
Risposta
Si ritiene che l'aria trattata debba essere convogliata all'esterno dell'ambiente di lavoro mediante idonea canalizzazione.
Maggio 2022
Quesito 14/2022
Domanda
Aggiornamento quinquennale carrellisti
In riferimento all'Accordo Stato Regioni del 2012 relativo alla formazione per attrezzature si richiede qual è la data di riferimento da considerare, negli aggiornamenti successivi al primo, per i 5 anni previsti per l'aggiornamento.
Nello specifico, ad esempio, un carrellista ha effettuato la prima formazione il 29/01/2016.
Il primo aggiornamento è stato svolto il 28/09/2021 (quindi dopo i 5 anni previsti dall'Accordo, ma nel frattempo non ha usato il carrello).
L'aggiornamento successivo è da considerarsi dalla prima formazione (come per RSPP e lavoratori) o dalla data di aggiornamento?
Quindi nell'esempio la scadenza è fissata entro il 29/01/2026 o il 28/09/2026 ?
Risposta
Il quesito posto è sostanzialmente lo stesso del n. 29/2021.
Il prossimo aggiornamento dovrà essere effettuato entro a 5 anni dall'ultimo aggiornamento e cioè entro il 28/09/2026.
Maggio 2022
Quesito 13/2022
Domanda
Formazione primo soccorso aziendale
In caso un'azienda abbia formato gli addetti al primo soccorso mediante un corso da 12 ore (Gruppo B/C) nel 2019 ma sia sempre stata inquadrata in realtà in Gruppo A (quindi è stato un errore di classificazione iniziale da parte dell'azienda e non un passaggio nel corso del tempo da un gruppo all'altro, di cui ho già visto il quesito 015/2017).
L'unico modo per sanare la situazione è quello di ripetere completamente il corso da 16 ore a tutti ? (sono circa 20 persone), oppure anche in questo caso potrebbe essere plausibile eseguire una formazione integrativa di 4 ore (anche se a distanza di 3 anni) e a seguire l'aggiornamento di 6 ore per Gruppo A ?
Risposta
Analogamente a quanto indicato nella risposta al quesito 015/2017, si ritiene che la formazione già acquisita possa essere integrata con le parti mancanti.
A seguire dovrà essere frequentato con cadenza triennale un corso di aggiornamento di 6 ore per aziende del gruppo A.
Maggio 2022
Quesito 11/2022
Domanda
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi
Si chiede se un'impresa multiservizi del settore pulizia con codice Ateco 81.21, che applica il contratto multiservizi piccola media industria, debba essere inquadrata, ai sensi dell'allegato II del D.Lgs. 81/2008, tra le "Aziende artigiane e industriali" (con limite fino a 30 lavoratori) o tra le "Altre aziende" (con limite fino a 200 lavoratori).
Risposta
L'impresa può essere riconosciuta appartenente alla categoria "Altre aziende" (con limite fino a 200 lavoratori), in quanto l'erogazione di servizi di pulizia non viene classificata come impresa industriale, che tipicamente include le attività di trasformazione materiali e produzione di beni e servizi quali gas, energia, acqua, gestione rifiuti, ecc.
In proposito si richiama la Circolare 27 giugno 1996, n. 89 del Ministero del Lavoro:
"… significato da attribuire alla locuzione "aziende industriali". Al riguardo, si ritiene che per individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno della categoria "aziende industriali", si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuale o ad altri fini di vario genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale dell'attività in concreto svolta con l'aggettivo "industriali" si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò consegue che tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella categoria "aziende industriali" …"
Aprile 2022
Quesito 10/2022
Domanda
Richiesta in merito all'aggiornamento della formazione specifica ex. art. 37 D.Lgs. 81/08
Sono a chiedervi un parere/chiarimento in merito all'aggiornamento della formazione specifica ex art. 37 D.Lgs 81/08.
Si chiede se qualora un lavoratore al termine del proprio quinquennio abbia ore di aggiornamento in "eccesso" (oltre le 6 stabilite), queste ore in eccedenza possano valere come crediti per il quinquennio successivo.
Risposta
No, poiché l'Accordo Stato Regioni stabilisce che l'aggiornamento quinquennale di 6 ore è da intendersi come monte ore "minimo".
Aprile 2022
Quesito 08/2022
Domanda
Realizzazione corsi sicurezza sul lavoro in videoconferenza dopo fine stato emergenza
Si chiede se dopo la fine dello stato di emergenza (quindi dal 01/04/2022) sarà possibile continuare a realizzare i corsi di formazione sulla sicurezza in videoconferenza nella regione Emilia-Romagna o se continueranno ad essere equiparati alla formazione in aula, aspettando l'uscita del nuovo Accordo Stato-Regioni.
In caso affermativo, si chiede se ci sia una circolare in merito.
Risposta
In attesa del nuovo accordo previsto dalla legge 215/2021 di modifica del D. Lgs. 81/08, si ritiene si possa continuare ad effettuare formazione in videoconferenza sincrona, secondo le modalità che la equiparano all'aula in presenza.
Maggio 2022
Quesito 07/2022
Domanda
Formazione degli addetti Primo Soccorso Aziendale
Un addetto al primo Soccorso è in possesso di un attestato per Addetto al Primo Soccorso gruppo (B 12 ore di formazione).
Qualora l'addetto cambi datore di lavoro e si trovi ad operare in un'azienda del gruppo A per poter ricoprire l'incarico di addetto al Primo Soccorso:
- deve rifare il corso completo (16 ore di formazione)?
- è sufficiente eseguire l'aggiornamento per aziende del gruppo A (6ore)?
- può partecipare a 4 ore di formazione ad integrazione delle 12 già svolte?
I 3 anni di validità dell'attestato vengono conteggiati dall'esecuzione dell'integrazione o dal rilascio del primo attestato?
Risposta
Analogamente a quanto indicato nella risposta al quesito 015/2017, si ritiene che la formazione già acquisita possa essere integrata con le parti mancanti, anche in relazione al fatto che il lavoratore passa ad una "nuova" azienda.
La validità dell'attestato decorre dalla data dell'integrazione.
A seguire dovrà essere frequentato con cadenza triennale un corso di aggiornamento di 6 ore per aziende del gruppo A.
Maggio 2022
Quesito 06/2022
Domanda
Si chiede se sia possibile istituire un servizio su base volontaria tra i dipendenti dell'azienda che si rechino ad una certa ora la domenica mattina (giorno non lavorativo) a controllare gli stabilimenti.
Si tratta di alcuni capannoni nel raggio di 5 km.
Risposta
Premesso che l'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/08 assimila i volontari ai lavoratori autonomi e pertanto ad essi si applica l'art. 21 del D.Lgs. 81/08, gli elementi del quesito non consentono di formulare una risposta più completa.
Aprile 2022
Quesito 05/2022
Domanda
Quesito in merito al tipo di formazione che deve avere un operatore per avere l'abilitazione alla conduzione di un escavatore idraulico cingolato con cesoia da demolizione integrata, una macchina che di fatto non scava ma solleva e taglia materiali ferrosi (si veda la foto allegata).
Ai sensi dell'ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012 - ATTREZZATURE DI LAVORO per gli escavatori a cingoli è prevista una formazione teorica - pratica della durata di 10 ore; si chiede se tale durata, riferendoci alla cesoia da demolizione con cui è attrezzato l'escavatore, soddisfa la richiesta di formazione, informazione e addestramento contenuta nell'Art. 73 comma 4, in merito all'uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
Risposta
Se la macchina in questione è identificata dal costruttore nel libretto uso e manutenzione come escavatore idraulico, essa rientra nella definizione data al punto 1 lettera g) della parte A dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ovvero: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
Si evidenzia che nella definizione l'escavatore idraulico è progettato "principalmente" per scavare, mentre non sono escluse altre lavorazioni.
Considerato quanto sopra, si ritiene che la formazione di 10 ore prevista dall'accordo (Modulo giuridico - normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore)) sia adeguato, in quanto come indicato al punto 3.1.5.2 lettera e) del suddetto Accordo, nel Modulo pratico sono comprese le operazioni di aggancio di attrezzature speciali e loro impiego.
Aprile 2022
Quesito 04/2022
Domanda
Nella nostra azienda metalmeccanica, è presente uno spogliatoio uomini con superficie di 75 mq.
All'interno sono presenti 60 armadietti.
Si richiede se è il numero massimo di armadietti che possono essere presenti o quale sia il numero massimo posizionabile.
Si richiede, inoltre, se il vincolo è il numero di armadietti oppure il massimo affollamento possibile, in quanto gli operai non sono mai presenti tutti 60 contemporaneamente, svolgendo lavoro su 3 turni.
Risposta
Il D.lgs. 81/08 disciplina la presenza e le caratteristiche degli spogliatoi nell'ambito dell'Allegato IV - punto 1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario e punto 1.13. Servizi igienico assistenziali; tale allegato non fornisce parametri "numerici" per il dimensionamento degli spogliatoi.
Pertanto, in assenza di indicazioni vincolanti, si ritengono corretti i seguenti criteri di dimensionamento (riportati anche sul sito della Azienda USL di Reggio Emilia):
- gli spogliatoi dovranno essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato e per consentire la fruizione degli arredi (ad es. le zone di passaggio e lo spazio necessario alle persone per cambiarsi dovranno avere larghezza > 60 cm);
- la superficie dovrà essere > 1 m2 lordo per ciascun operatore contemporaneamente presente, più 0,2 m2 per ogni armadietto presente.
Considerato quanto sopra, si ritiene che lo spogliatoio di 75 m2 sia adeguato per contenere i 60 armadietti e la presenza contemporanea delle persone, a maggior ragione in quanto i lavoratori sono suddivisi su tre turni.
Relativamente all'affollamento dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dai Protocolli condivisi delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Marzo 2022
Quesito 03/2022
Domanda
Modifiche all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 - Preposto e obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Si richiedono chiarimenti in merito alla modifica introdotta dal DL 21 ottobre 2021 n. 146 all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e smi, relativa al preposto (comma 1, lettera b-bis): art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" ((b-bis): individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".
Si chiede se con l'entrata in vigore del sopracitato decreto legge il datore di lavoro, indipendentemente dalla necessità, dall'assetto aziendale e dal numero dei dipendenti, sia obbligato a nominare un preposto.
Ad esempio, si chiede se il datore di lavoro di un'azienda con 5 dipendenti in cui la gestione e il controllo, e dell'attività lavorativa e dell'aspetto sicurezza, sia effettuata completamente dal datore di lavoro (che lavora egli stesso a fianco dei lavoratori) sia comunque obbligato ad individuare, e nominare con atto formale, un preposto anche se tale figura non è necessaria per lo svolgimento dell'attività aziendale.
Risposta
No, il Datore di Lavoro non è obbligato a nominare un Preposto.
Si rammenta tuttavia che la presenza di un Preposto "di fatto", ovvero di un soggetto che esercita "poteri direttivi" in materia di sicurezza anche in assenza di nomina/delega formalizzata, obbliga il Datore di Lavoro alla formazione del Preposto stesso.
Febbraio 2022
Quesito 01/2022
Domanda
Interpretazione delle novità introdotte al D. Lgs. 81/08 dalla conversione in legge 215/21 del D. Lgs. 146/2
Si richiedono chiarimenti in merito all'interpretazione delle novità introdotte al D. Lgs. 81/08 dalla conversione in legge 215/21 del D. Lgs. 146/2.
In particolare, in riferimento ai punti:
- La figura del preposto (Art. 18 e 19)
- Revisione degli accordi stato regioni sulla formazione (art. 37)
A livello interpretativo, si chiede se si debba aspettare l'uscita (entro il 30 giugno) di un Accordo per verificare se e come sono cambiati i contenuti del corso preposti e se l'aggiornamento non si possa più fare in e-learning, oppure se è già tutto in vigore dal 20 dicembre (se così fosse il webinar non è più consentito?)
Infine, si pone il seguente quesito:
"Per i datori di lavoro e per le verifiche dell'apprendimento sembra chiaro che si debba aspettare l'accordo... per i preposti, a detta di qualche addetto del settore, si dice che è già tutto in vigore. Posso chiedervi un parere in merito?"
Risposta
Formazione preposti: ai sensi del comma 7-ter dell'art. 37 le attività formative devono essere svolte in presenza nonché con cadenza almeno biennale a partire dal 20/12/2021 (data di entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili").
Relativamente a durata e contenuti minimi, rimangono in vigore le attuali modalità sino alla emanazione (che dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2022) del nuovo Accordo previsto dal comma 2 dell'art. 37, di accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi in vigore.
Formazione Datore di Lavoro: la formazione specifica per il datore di lavoro e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà definita dal suddetto Accordo, previsto dal comma 2 dell'art. 37.
Febbraio 2022