Archivio quesiti 2021

Quesito 03/2021

prevenzio.net

Domanda

Si richiede se l'obbligo della valutazione del rischio biologico ai sensi dell'articolo 271 de DLgs 81/08, relativamente all'esposizione a SARS COV 2, ricada unicamente sui datori di lavoro che svolgono attività che comportano necessariamente contatti frequenti con soggetti portatori del suddetto virus e/o elementi infetti (ambulatori medici, laboratori, ecc..) o anche su quei datori di lavoro che svolgono attività le quali non comportano il necessario contatto con soggetti/elementi infetti (officine meccaniche in genere, uffici, magazzini in genere, altri tipi di industria manufatturiera).

Risposta

L'obbligo della valutazione del rischio biologico ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/08, relativamente all'esposizione a SARS COV 2, ricade sui datori di lavoro delle aziende/organizzazioni dove i lavoratori sono deliberatamente o potenzialmente esposti all'agente biologico, tra questi i lavoratori del settore sanitario e socio-assistenziale che possono avere contatti diretti con soggetti Covid positivi o con soggetti potenzialmente infetti.
Nelle altre attività lavorative, in cui l'esposizione a SARS COV 2 non sia un rischio specifico professionale ma un rischio generico, non è DI NORMA necessario effettuare la valutazione del rischio biologico ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/08; tuttavia si ritiene che in tali casi il DVR debba essere aggiornato/integrato con le misure atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro così come previsto dai protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore trasporti e logistica, allegati al DPCM del 3 dicembre 2020.

Si richiama inoltre quanto già esposto nella risposta al quesito 7/2020.

Febbraio 2021

Quesito 02/2021

prevenzio.net

Domanda

RSPP non DDL nominato nel 2001 senza diploma di scuola media superiore nell'azienda A ( con regolare raccomanda inviata alla ASL). All'uscita nel 2006 dell' Accordo Stato Regioni egli dimostra di essere RSPP da almeno 3 anni e può quindi ricoprire il ruolo senza diploma, senza svolgere il modulo A ma svolgendo solo il modulo B4 + modulo C e successivi aggiornamenti quinquennali.
Il 01/01/2021 l'azienda A confluisce in un'altra azienda B con lo stesso ateco e stesso macro settore 4. In quest'ultima azienda B si nomina RSPP colui che era RSPP nell'azienda A, il quale ha continuato a svolgere sempre gli aggiornamenti per mantenere l'incarico mai interrotto nell'azienda A.

Confermate che l'assenza del diploma e della frequenza del modulo A è corretta anche per ricoprire l'incarico nell'azienda B? lo sarebbe stato anche se le due aziende fossero appartenute a macrosettori diversi?

Risposta

Trattandosi di una nuova nomina, il soggetto che ricopriva il ruolo di RSPP presso l'azienda A non può essere nominato RSPP nell'azienda B in quanto non possiede uno dei due requisiti minimi previsti attualmente per lo svolgimento di tale ruolo, ovvero il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).

Febbraio 2021

Quesito 01/2021

prevenzio.net

Domanda

In cantiere edile si configura la seguente situazione:

impresa affidataria in forma giuridica di s.n.c. che riceve dalla Committenza appalto diretto di specifiche lavorazioni subappalta in toto le suddette a lavoratore autonomo.

Si chiede se l'impresa affidataria sia tenuta comunque alla produzione del POS ed altra documentazione alla stregua di impresa esecutrice e/o affidataria/esecutrice.

Risposta

L'impresa affidataria deve sempre redigere il POS relativo alle opere oggetto del contratto con il committente, a prescindere dalla possibilità di sub-appaltare le lavorazioni.

Il POS redatto dall'impresa affidataria deve:

  • rispettare i contenuti minimi previsti nell'allegato XV del DLgs 81/08
  • comprendere anche la specifica attività e le singole lavorazioni svolte dai lavoratori autonomi sub-affidatari.

Si precisa inoltre che l'impresa affidataria deve provvedere:

  • agli obblighi di cui all'art.97 del DLgs 81/08, tra cui: verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, coordinare gli interventi in cantieri, verificare la congruenza dei POS delle imprese a cui ha appaltato i lavori rispetto al proprio, ecc...
  • a coordinare gli interventi di cui agli artt. 95, 96 del DLgs 81/08, tra cui: la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.

Infine si sottolinea che il lavoratore autonomo è definito (art. 89 comma 1 lettera d) del DLgs 81/08) come la "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera...": pertanto, pur non essendo precisate nel quesito la natura e l'entità dalle opere, appare discutibile la scelta dell'impresa affidataria di appaltare ad un lavoratore autonomo l'intera realizzazione delle lavorazioni che le sono state affidate dal Committente.

Gennaio 2021

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