Quesito 41/2021

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Domanda

"Quesito in merito ad aggiornamento formazione specifica"

Quesito in merito all’interpretazione dell'obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione specifica di tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e accordi stato regioni:

premesso che la necessità formativa per ogni lavoratore (o preposto) è prevista dalla normativa in almeno 6 ore ogni 5 anni, qualora il lavoratore termini le 6 ore in anticipo rispetto alla scadenza del quinquennio, scatta un nuovo periodo di riferimento o, comunque, occorre prima terminare i cinque anni poi inizierà il secondo quinquennio?

Es. pratico: un lavoratore termina la formazione iniziale nel 2020 quindi ha fino al 2025 per completare le 6 ore di aggiornamento. Se effettua 6 ore entro il 2023, è a posto fino al 2025 (ed eventuale formazione ulteriore non fa cumulo) poi incomincia un nuovo quinquennio, oppure inizia un nuovo quinquennio di riferimento per poter fare altre 6 ore direttamente dal 2023 (quindi 2023-2028)?

Risposta

Il termine iniziale per il calcolo dei quinquenni per l’aggiornamento successivo è quello della data del completamento della prima formazione e quindi nell’esempio proposto è il 2025.

Il lavoratore dovrà completare un altro ciclo di aggiornamento di almeno 6 ore nel quinquennio successivo ovvero entro il 2030.

Gennaio 2022