Quesito 40/2021

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Domanda

"Formazione sicurezza da parte del DDL"

L'art. Articolo 4 - comma 2 del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 (G.U. del 18 marzo 2013) stabilisce che per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore decreto stesso, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti di RSPP di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011.
Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.

Successivamente, il punto 12.1 dell’ACCORDO 7 luglio 2016 (G.U. del 19 agosto 2016) indica che il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 81/08, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo […] del 21 dicembre 2011 […], anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Si chiede come possa un Accordo derogare a un Decreto.

Risposta

Si ritiene che il quesito "come possa un Accordo derogare a un Decreto" non sia di competenza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL.

Gennaio 2022