Quesito 38/2021

prevenzio.net

Domanda

Estrazione barelle da ambienti confinati

In relazione a scenario operativo riscontrato presso azienda ns. cliente chiediamo quanto segue:

Situazione di lavoro in ambiente "confinato" per difficoltà di accesso ed estrazione (area sottostante macchina di produzione, alla quale accedono i manutentori per effettuare pulizie). In caso di malore, sono state previste procedure di estricazione dei lavoratori che accedono all'area sempre dotati di imbragatura e possono venir caricati anche su barelle.

Si chiede se, in tali casi, qualora sia impossibile posizionare in tripode, è plausibile l'utilizzo di carroponte per sollevare il lavoratore posto in barella ed estrarlo dall'area, con ausilio degli operatori a terra che possono mantenere stabile il corpo/la barella?

Risposta

In merito al quesito posto si ritiene che non sia corretto utilizzare il carroponte per il recupero di una persona infortunata, in quanto essendo progettato per il sollevamento di cose/oggetti non prevede i sistemi di sicurezza necessari per il sollevamento di persone. In particolare, anche se è fuori di dubbio che in termini di portata il carroponte sia sicuramente in grado di sollevare la massa di una persona, tuttavia perderebbe la sua efficacia in caso di malfunzionamenti di vario genere (black-out elettrico, impigliamento cavi, …) aggravando di conseguenza l'emergenza in corso.

Nel caso specifico si potrebbe individuare un sistema alternativo di recupero della persona infortunata utilizzando, ad esempio, il gancio del carroponte come punto fisso di scorrimento di una fune a trazione manuale per il sollevamento della barella.

Nel DVR, in relazione a operazioni di manutenzione di questo tipo, soprattutto se sistematiche, andrà quindi predisposta priori l'opportuna procedura.

Si coglie l'occasione per precisare che la postazione di lavoro illustrata nel quesito non risponde alla definizione di "Ambiente Confinato" come descritto dal DPR 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti", a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e al punto 3 dell'allegato IV, del medesimo decreto legislativo.

Rimane tuttavia a carico del datore di lavoro, come più sopra ricordato, l'obbligo di predisporre adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali, senza tralasciare informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, per l'esecuzione di operazioni come quella descritta.

Dicembre 2021