Quesito 34/2021
Domanda
Quesito in merito all'ambiente confinato
Si richiede se, in caso di lavori su un tetto adeguatamente parapettato, ma a cui si accede dall'interno del fabbricato, tramite una scala retrattile come quella in foto, l'area di lavoro sul tetto debba essere considerata come ambiente confinato a causa del non agevole accesso ed alle evidenti difficoltà nell'evacuare un soggetto eventualmente privo di coscienza o comunque incapace di deambulare autonomamente.
Pur in assenza di ambiente confinato si dà per scontata la necessità di predisporre adeguate procedure per l'evacuazione dei soggetti suddetti.
Risposta
In relazione all'oggetto del quesito proposto non si ritiene che un ambiente di lavoro come quello descritto rientri nella definizione di "Ambiente Confinato", pur essendoci situazioni di non agevole accesso con conseguente difficoltà di recupero di un soggetto eventualmente privo di coscienza, come descritto dal DPR 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti", a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e al punto 3 dell'allegato IV, del medesimo decreto legislativo.
Non si intravvedono pertanto le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dal citato DPR 177/2011.
Rimane tuttavia a carico del datore di lavoro l'obbligo di predisporre adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali, senza tralasciare informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, per l'esecuzione di lavori sulle coperture, in particolar modo se rientrano nell'oggetto sociale dell'azienda.
Dicembre 2021