Quesito 24/2021

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se una azienda con 4 stabilimenti dislocati a pochi Km di distanza tra loro con 220 dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) può avere l'RSSP esterno.

In particolare si fa riferimento all'articolo 31 comma 6 lettera e D.Lgs. 81/2008 quando parla di aziende industriali con oltre 200 lavoratori.

Si chiede se per lavoratori si intendano lavoratori a tempo indeterminato.

Risposta

Poiché l'azienda ha più di 200 dipendenti, anche se dislocati su 4 stabilimenti produttivi, ai sensi dell'art. 31 comma 6 lettera e), il RSPP deve essere interno.

Si ricorda inoltre che:

  • il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alle singole unità produttive, purché sia adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti a suo carico in tutte le unità produttive dell'azienda (si vedano art. 31 comma 8 e Interpello N. 1/2012 del 15/11/2012 "Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione")
  • il termine "interno" riferito al RSPP non è da intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un soggetto che assicuri una presenza adeguata e che sia inserito nell'organizzazione aziendale con un rapporto di lavoro compatibile con lo svolgimento del proprio ruolo (si veda Interpello N. 24/2014 del 04/11/2014 "Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81.2008").

Per lavoratori non si intendono solo quelli a tempo indeterminato.

Relativamente al computo dei lavoratori, infatti, vale quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 81/08, ovvero:

  1. il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato (ad eccezione di quanto previsto dal comma 4 nell'ambito delle attività stagionali);
  2. i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
  3. sono esclusi dal computo:
    - i collaboratori familiari;
    - i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
    gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
    - i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
    - i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
    - i lavoratori di cui alla Legge n. 877/1973, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
    - i volontari (come definiti dalla Legge n. 266/1991), i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
    - i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
    - i lavoratori autonomi;
    - i collaboratori coordinati e continuativi nonché i lavoratori a progetto ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
    - i lavoratori in prova.

Settembre 2021