Quesito 23/2021
Domanda
Quesito su tavola fermapiede ponteggi
Sono un tecnico coordinatore della sicurezza presso cantieri edili/impianti e nella fattispecie del presente quesito, mi riferisco a un intervento eseguito presso uno stabilimento industriale nel quale era prevista una manutenzione su una porzione del rivestimento esterno del cilindro di un atomizzatore, per cui si è reso necessario montare un ponteggio al fine di garantire la necessaria sicurezza ai lavoratori addetti.
Ora la specifica riferita al quesito riguarda un documento che mi è stato inoltrato dall'impresa (in subappalto) addetta al montaggio del ponteggio, a seguito di mia contestazione inerente il mancato posizionamento su tutti gli impalcati (n° 4, di cui il 1° a circa 11 ml da terra e il 4° a circa 17 ml) della tavola fermapiede interna; ancorché fossero comunque montati tutti i parapetti (sia esterni che interni), poiché la distanza dalla faccia dell'atomizzatore variava (appositamente per permettere le lavorazioni) dai 30 ai 40 cm circa, mancavano appunto le tavole fermapiede.
Contestato il fatto, il sottoscritto sospendeva i lavori e disponeva di montare immediatamente il fermapiede interno; per contro l'impresa si opponeva in un primo momento accampando spiegazioni riferite al documento allegato, dopodiché si adeguava e provvedeva alle disposizioni impartite.
Risposta
Premesso che in ogni caso le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo (art. 112 - D.Lgs. 81/08), con riferimento alla protezione nei confronti del rischio di caduta di persone e di cose (art. 122 e 126 - D.Lgs. 81/08), si richiama l'All. XVIII al D.Lgs. 81/08 ove si chiarisce al punto 2.1.5.1. che "Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio". Con deroghe (previste dall'art. 138 D.Lgs. 81/08) che prevedono, nel caso di ponteggi metallici realizzati con elemento prefabbricati, un'altezza del parapetto non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio e un'altezza pari a 15 cm per la fascia fermapiede.
Si ricorda che in generale ed in ogni caso, come previsto al punto 1.7.3. dell'allegato IV al D.Lgs. 81/08 Requisiti dei Luoghi di Lavoro:
"Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti…", dove per parapetto normale agli effetti del D. LGS. 81/08 deve intendersi quello che:
- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
- abbia un'altezza utile di almeno un metro;
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
Le misure sopra descritte sono da considerarsi quali requisiti minimi ove sia previsto il rischio di caduta di persone e cose da opere provvisionali da integrare con tutte quelle protezioni o misure che, effettuata un'attenta valutazione dei rischi, si riterrà utile adottare nel rispetto delle norme vigenti.
Agosto 2021