Quesito 21/2021
Domanda
Quesito relativo all'applicazione del D.lgs.81/08 ad una associazione non a scopo di lucro.
L'associazione non ha dipendenti, ma si avvale esclusivamente della collaborazione di personale volontario. I volontari si occupano della cura e manutenzione di aree verdi.
Si chiede se sia corretto parificare i volontari ad addetti di una qualunque altra azienda e pertanto prevedere per tutti:
- Formazione Generale e specifica;
- Formazione all'uso di eventuali attrezzature di lavoro;
- Sorveglianza sanitaria.
Oltre che l'elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi, l'individuazione del RSPP, la nomina del medico competente, la predisposizione di misure di prevenzione e protezione.
Risposta
Ai volontari di tale associazione si applicano unicamente le disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/08 e cioè:
- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni legislative;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni legislative;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (se effettuano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto),
qualora l'associazione oggetto del quesito rientri in una delle fattispecie precisate all'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/08, ovvero:
- volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
- volontari che effettuano servizio civile
- soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose,
- volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale
- tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
È opportuno evidenziare che l'art. 3 comma 12-bis del D.lgs. 81/08 prevede anche che, qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".
Si rammenta infine quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08, e cioè che relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, i volontari hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
Luglio 2021