Quesito 17/2021
Domanda
Una società, concessionaria ufficiale Linde MH di carrelli elevatori, ha erogato in data 26/10/2019 un corso di formazione a 4 persone per il rinnovo quinquennale della formazione prevista per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori;
ad oggi, nonostante plurimi solleciti, l'impresa che ha partecipato e pagato il corso, come da fattura allegata, non ha ancora ottenuto copia degli attestati di partecipazione al corso di aggiornamento.
In caso di verifica da parte dell'organo di vigilanza, o più ancora di un infortunio (occorso a terzi o allo stesso conducente) durante la guida del carrello da parte di una di queste persone, l'assenza di un attestato o meglio la disponibilità da parte dell'impresa della sola fattura è sufficiente a testimoniare l'avvenuto rinnovo della formazione previsto dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012?
Risposta
L'obbligo del Datore di Lavoro è garantire la formazione (e l'aggiornamento della stessa) ai lavoratori addetti all'uso dei carrelli elevatori, secondo i contenuti dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
L'azienda che ha erogato la formazione, citata nel quesito, è soggetto formatore ai sensi del punto B - 1.1 - lettera f) (si suppone sia accreditata in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione).
Il punto 5.2. dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 stabilisce che gli attestati di abilitazione vengono rilasciati dai soggetti formatori, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
Qualora il soggetto formatore non abbia rilasciato gli attestati di abilitazione, in caso di vigilanza gli UPG accerteranno con altre modalità l'avvenuta formazione dell'addetto alla conduzione del carrello elevatore, tra cui l'acquisizione della fattura e del registro delle presenze direttamente presso il soggetto formatore.
Giugno 2021