Quesito 11/2021
Domanda
In base a quanto stabilito dal comma 6 art. 31 del D.lgs.81/08 l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatorio nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori.
Si chiede se una azienda che non rientra nella classificazione industriale possa nominare un RSPP esterno a prescindere dal numero di addetti impiegati e se ci sono dei limiti di addetti oltre i quali anche le aziende non industriali devono provvedere alla nomina di un RSPP interno.
In caso affermativo si chiede quali siano i riferimenti legislativi.
Risposta
Il Datore di Lavoro di una azienda che non rientra nella classificazione "industriale" e nelle altre fattispecie dell'elenco di cui all'art.31 comma 6 può nominare un RSPP esterno a prescindere dal numero di lavoratori, fermo restando quanto indicato al comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08 ovvero "il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva".
Aprile 2021