Quesito 08/2021

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Domanda

Si chiedono delucidazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 11/02/2021 (relativo al recepimento delle direttive europee 2019/130/UE e 2019/983/UE) di modifica degli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento a due fattispecie di aziende:

  1. autofficina per la riparazione di veicoli, comprensiva di effettuazione di prove dei gas di scarico e sostituzione olio motore.
    A seguito dei nuovi punti 7 e 8. dell'allegato XLII comportanti rispettivamente "Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore" e "Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel" sarei interessato a sapere della necessità di eseguire la valutazione del rischio cancerogeno per la suddetta attività.
    Qualora la stessa sia ritenuta necessaria, si richiede come sia possibile individuare il livello di esposizione degli addetti alle miscele di IPA contenenti benzo(a)pirene (dato da riportare peraltro anche nel registro degli esposti) a seguito delle lavorazioni di sostituzione dell'olio motore, in relazione al fatto che per tale agente chimico non è stato individuato un VLEP, in relazione agli effetti di cancerogenesi correlati alla sola trasmissione cutanea.
  2. azienda nella quale viene impiegato un carrello elevatore a gasolio.
    Per la mansione di magazziniere, con relativa guida del suddetto carrello elevatore si chiede se occorre procedere ad effettuare la valutazione del rischio cancerogeno (con relativi campionamenti analitici, attivazione di specifica sorveglianza sanitaria, individuazione del registro degli esposti e tutt'altro ciò che ne deriva ai sensi del Titolo XI capo II), oppure se la stessa esposizione sia equiparabile a quella di un impiegato commerciale che abbia in dotazione un autoveicolo a gasolio, per il quale si tenderebbe ad escludere tale valutazione, poiché avente un'esposizione comparabile con quella del resto della popolazione non lavorativa.

Risposta

Per entrambe le aziende sopra citate dovrà essere eseguita la valutazione del rischio cancerogeno: nel caso in cui la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni evidenzi un rischio per la salute, i lavoratori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e dovrà essere istituito per loro il registro degli esposti (artt. 242 e 243).

Nel caso di agenti cancerogeni per i quali non sia possibile individuare un livello di esposizione, sul registro degli esposti andrà riportato il quantitativo annuo prodotto/utilizzato dell'agente cancerogeno.

Nel caso di agenti cancerogeni per i quali non risulti definito un valore limite, dovrà comunque essere perseguito dal datore di lavoro il principio di riduzione dell'esposizione al valore più basso tecnicamente possibile.

Marzo 2021