Quesito 07/2021
Domanda
Valutazione rischio chimico
Il quesito riguarda la valutazione del rischio chimico presso un'azienda (che realizza prodotti per la salute ed il benessere degli animali, in particolare il cavallo), i cui lavoratori in diverse postazioni sono esposti a polveri e stanazalolo.
Alcune considerazioni:
- Tutte le postazioni sono dotate di aspirazione localizzata.
- Sono parecchie postazioni quindi i prelievi personali, ad ognuna di queste, comporterebbero un importo significativo, anche se a priori diventa difficile escluderne qualcuna.
- Per i medicinali, a parte lo stanazololo che già viene considerato nella lista, a mio avviso si dovrebbe fare una mappatura di quali medicinali che vengono trattati e vedere i possibili effetti sull'uomo, fare quindi una valutazione del rischio specifica a partire dai risultati dei prelievi personali, che comprenda anche i principi attivi dei medicinali e la valutazione del grado di protezione data dai DPI. Non ho idea di come fare questa valutazione, perché non è una valutazione di rischio chimico tipo MOVARISCH..
Chiedevo un parere sul tipo di valutazione del rischio che, a vostro avviso, per mappare bene le postazioni si dovrebbe effettuare in funzione del ragionamento di cui sopra.
Risposta
Considerate le definizioni riportate all'art.222 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,
la lavorazione di sostanze come lo stanazalolo (steroide anabolizzante orale di origine sintetica) ed i medicinali di uso veterinario espongono i lavoratori ad un rischio chimico per la salute.
La valutazione del rischio chimico deve rispondere ai criteri dell'art. 223 del D.Lgs. 81/08 e quindi:
- dovranno essere elencati tutti gli agenti chimici pericolosi
- per ciascuno di essi dovranno essere indicate le proprietà pericolose
- dovranno essere indicati il livello, il modo e la durata dell'esposizione
- dovranno essere indicate le quantità di agenti chimici pericolosi e le circostanze in cui viene svolto il lavoro
- dovrà essere indicata la presenza di misure di prevenzione e protezione (ad esempio aspirazioni localizzate, ciclo chiuso, DPI) ed i loro effetti
- dovrà essere indicata la necessità di ulteriori misure di prevenzione e protezione
- nel caso di esposizione a più agenti chimici pericolosi, dovrà essere valutata la loro combinazione
- dovranno essere indicati gli esiti della sorveglianza sanitaria, se disponbili.
Si ribadisce che il fornitore di agenti chimici pericolosi è sempre tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischi, anche nel caso in cui non sia prevista/dovuta la Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del regolamento REACH; nel caso in cui la SDS sia prevista, questa assolve a tale obbligo.
Relativamente ai dati di esposizione personale derivanti dai monitoraggi ambientali, si rammenta che:
- devono essere allegati al DVR Chimico (comma 4 articolo 225 del D.Lgs. 81/08)
- consentono al Datore di Lavoro di verificare o meno l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate.
La scelta di quali e quante postazioni di lavoro assoggettare a campionamento potrà basarsi (ad esempio) su criteri di maggiore esposizione e maggiore pericolosità dell'agente chimico.
Marzo 2021