Quesito 06/2021

prevenzio.net

Domanda

Faccio seguito alla circolare di Confindustria Ceramica del 19/02/2021 di cui riporto in calce una sintesi.

Tra le attività che comportano la presenza di cancerogeni il DM 11/02/2021 modifica l'Allegato XLII del D.Lgs 81/08 e inserisce:

  • Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore
  • Lavori comportanti l ' esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel";

Mi vengono in mente tutte le autofficine dove si effettua il ricambio d'olio e prove sui motori diesel, come pure l'utilizzo dei carrelli elevatori diesel.
In tutti questi casi quali sono gli adempimenti per le aziende?

E' da considerare a priori la presenza del rischio cancerogeno con attivazione del registro degli esposti a tappeto o c'è una discriminante per cui dall'esito della valutazione del rischio (es. utilizzo dei guanti di protezione o utilizzo del carrello elevatore all'aperto o il capannoni con portoni aperti) possono escludere la presenza o meno del rischio cancerogeno.

Sempre lo stesso Decreto inserisce nell'Allegato XLIII del D.Lgs 81/08 nr.13 nuovi agenti cancerogeni per i quali (in realtà non per tutti) viene riportato un valore limite sulle 8 ore e di breve durata.

Proprio su questi valori limite chiedo spiegazioni. Per i cancerogeni si è sempre ragionato sul fatto che sia presente o meno a prescindere dalla concentrazione in ambiente di lavoro. Le aziende ora come devono muoversi?

Fare dei campionamenti ambientali? Come si dovrebbe poi valutare il rapporto concentrazione rilevata con i rispettivi valori limite (che non sono presenti per tutte le sostanze/miscele)?

Pubblicato dal Ministero del lavoro il DM 11 febbraio 2021 che riceve la seconda e la terza delle tre direttive, recentemente pubblicato (D.lgs. n. 44/2020), relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il provvedimento modifica il D.lgs. 81/2008 (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/130 e della Direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019), comportando:

  • l'integrale sostituzione dell'allegato XLII del D.lgs. 81/08 (contenente l'elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali). Sono stati, di fatto, introdotti un punto settimo relativo ai "Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore" e un ottavo relativo ai "Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel";
  • l'integrale sostituzione dell'allegato XLIII del Dlgs 81/08 (contenente i "valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni / mutageni"), prevedendo l'inserimento di tredici nuovi agenti cancerogeni (tra cui, ad esempio, le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, formaldeide, berillio, etc.).
  • Tali modifiche potrebbero determinare numerose implicazioni e nuovi adempimenti in capo ai datori di lavoro (di cui al titolo IX, capo II del D.Lgs. 81/08) in tema di agenti cancerogeni/mutageni (dalla sostituzione delle sostanze in uso, all'aggiornamento della valutazione dei rischi, all'adozione di misure tecniche, preventive e protettive, etc.).

Risposta

Con l'aggiornamento dell'allegato XLII (elenco di sostanze, miscele o processi che rientrano nella definizione di agente cancerogeno) sono considerati agenti cancerogeni anche i lavori comportanti:

  • penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore
  • l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel".

Pertanto nelle aziende dove siano presenti i suddetti "processi" i datori di lavoro sono soggetti agli adempimenti previsti dal Capo II del Titolo IX del DLgs 81/08, tra i quali:

  • sostituzione (se possibile) o riduzione dell'agente cancerogeno (art. 235)
  • valutazione del rischio (art. 236)
  • applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali (artt. 237 e 238)
  • informazione e formazione dei lavoratori (art. 239).

I lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute, dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e verrà istituito per loro il registro degli esposti (artt. 242 e 243). Pertanto l'applicazione di misure quali:

  • utilizzo dei guanti di protezione,
  • utilizzo del carrello elevatore all'aperto,
  • capannoni con portoni aperti,

non esclude a priori la presenza di un rischio cancerogeno ma deve essere considerata, insieme agli elementi indicati nell'art. 236, nel processo di valutazione dei rischi al fine di evidenziare o meno un rischio per la salute dei lavoratori.

Rispetto all'aggiornamento dell'allegato XLIII si ricorda che il significato del valore limite, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 235, consiste nel divieto di superamento dello stesso, fermo restando che, qualora il ricorso ad un sistema chiuso non sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

Anche nel caso di agenti cancerogeni per i quali non è definito un valore limite si applica il principio di riduzione dell'esposizione al valore più basso tecnicamente possibile.

La misurazione della concentrazione degli agenti cancerogeni, effettuata in conformità alla Norma UNI EN 689/19, è funzionale alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.

Marzo 2021