Quesito 03/2021
Domanda
Si richiede se l'obbligo della valutazione del rischio biologico ai sensi dell'articolo 271 de DLgs 81/08, relativamente all'esposizione a SARS COV 2, ricada unicamente sui datori di lavoro che svolgono attività che comportano necessariamente contatti frequenti con soggetti portatori del suddetto virus e/o elementi infetti (ambulatori medici, laboratori, ecc..) o anche su quei datori di lavoro che svolgono attività le quali non comportano il necessario contatto con soggetti/elementi infetti (officine meccaniche in genere, uffici, magazzini in genere, altri tipi di industria manufatturiera).
Risposta
L'obbligo della valutazione del rischio biologico ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/08, relativamente all'esposizione a SARS COV 2, ricade sui datori di lavoro delle aziende/organizzazioni dove i lavoratori sono deliberatamente o potenzialmente esposti all'agente biologico, tra questi i lavoratori del settore sanitario e socio-assistenziale che possono avere contatti diretti con soggetti Covid positivi o con soggetti potenzialmente infetti.
Nelle altre attività lavorative, in cui l'esposizione a SARS COV 2 non sia un rischio specifico professionale ma un rischio generico, non è DI NORMA necessario effettuare la valutazione del rischio biologico ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/08; tuttavia si ritiene che in tali casi il DVR debba essere aggiornato/integrato con le misure atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro così come previsto dai protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore trasporti e logistica, allegati al DPCM del 3 dicembre 2020.
Si richiama inoltre quanto già esposto nella risposta al quesito 7/2020.
Febbraio 2021