Quesito 02/2021

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Domanda

RSPP non DDL nominato nel 2001 senza diploma di scuola media superiore nell'azienda A ( con regolare raccomanda inviata alla ASL). All'uscita nel 2006 dell' Accordo Stato Regioni egli dimostra di essere RSPP da almeno 3 anni e può quindi ricoprire il ruolo senza diploma, senza svolgere il modulo A ma svolgendo solo il modulo B4 + modulo C e successivi aggiornamenti quinquennali.
Il 01/01/2021 l'azienda A confluisce in un'altra azienda B con lo stesso ateco e stesso macro settore 4. In quest'ultima azienda B si nomina RSPP colui che era RSPP nell'azienda A, il quale ha continuato a svolgere sempre gli aggiornamenti per mantenere l'incarico mai interrotto nell'azienda A.

Confermate che l'assenza del diploma e della frequenza del modulo A è corretta anche per ricoprire l'incarico nell'azienda B? lo sarebbe stato anche se le due aziende fossero appartenute a macrosettori diversi?

Risposta

Trattandosi di una nuova nomina, il soggetto che ricopriva il ruolo di RSPP presso l'azienda A non può essere nominato RSPP nell'azienda B in quanto non possiede uno dei due requisiti minimi previsti attualmente per lo svolgimento di tale ruolo, ovvero il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).

Febbraio 2021