Archivio quesiti 2021
Quesito 42/2021
Domanda
"Accesso alle strutture socio-sanitarie-assistenziali di lavoratori con contratti esterni"
In relazione all'art. 2 del D.L. 172 del 26/11/2021, "Estensione dell'obbligo vaccinale", che introduce l'Art. 4-ter al D.L. 1/4/21 n.44, al comma 1, lettera c), si dichiara che l'obbligo vaccinale si applica anche al "c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis".
Vorrei capire se tutto il personale non dipendente dell'ente gestore delle strutture sopra richiamate, può accedere alle stesse non con l'obbligo vaccinale ma con il possesso del green-pass base (in quanto lavoratori soggetti all'obbligo per poter accedere al proprio posto di lavoro).
Ad esempio gli addetti alle pulizie, i manutentori esterni, servizi di portineria in appalto, ecc...
Fermo restando l'obbligo per chi, pur avendo contratti esterni, appartiene ad una professione sanitaria.
Si chiede se tale interpretazione sia corretta.
Risposta
No, l’interpretazione non è corretta.
In primo luogo alla luce del contenuto del Comma 1 del citato art. 4 bis ( D.L.l 44/21):
-
Dal 10 ottobre 2021, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità….
E inoltre in merito alle responsabilità:
… I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87….
Tali indicazioni peraltro sono coerenti con i principi precauzionali e di protezione degli utenti fragili ospitati presso tali strutture, che impongono la vaccinazione agli ospiti stessi ed a tutto il personale che svolge attività a qualsiasi titolo all’interno delle stesse.
Si richiama infine il recente Decreto-legge 07 gennaio 2022 , n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” che impone la vaccinazione a tutti i lavoratori che hanno compiuto 50 anni e più.
Gennaio 2022
Quesito 41/2021
Domanda
"Quesito in merito ad aggiornamento formazione specifica"
Quesito in merito all’interpretazione dell'obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione specifica di tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e accordi stato regioni:
premesso che la necessità formativa per ogni lavoratore (o preposto) è prevista dalla normativa in almeno 6 ore ogni 5 anni, qualora il lavoratore termini le 6 ore in anticipo rispetto alla scadenza del quinquennio, scatta un nuovo periodo di riferimento o, comunque, occorre prima terminare i cinque anni poi inizierà il secondo quinquennio?
Es. pratico: un lavoratore termina la formazione iniziale nel 2020 quindi ha fino al 2025 per completare le 6 ore di aggiornamento. Se effettua 6 ore entro il 2023, è a posto fino al 2025 (ed eventuale formazione ulteriore non fa cumulo) poi incomincia un nuovo quinquennio, oppure inizia un nuovo quinquennio di riferimento per poter fare altre 6 ore direttamente dal 2023 (quindi 2023-2028)?
Risposta
Il termine iniziale per il calcolo dei quinquenni per l’aggiornamento successivo è quello della data del completamento della prima formazione e quindi nell’esempio proposto è il 2025.
Il lavoratore dovrà completare un altro ciclo di aggiornamento di almeno 6 ore nel quinquennio successivo ovvero entro il 2030.
Gennaio 2022
Quesito 40/2021
Domanda
"Formazione sicurezza da parte del DDL"
L'art. Articolo 4 - comma 2 del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 (G.U. del 18 marzo 2013) stabilisce che per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore decreto stesso, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti di RSPP di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011.
Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
Successivamente, il punto 12.1 dell’ACCORDO 7 luglio 2016 (G.U. del 19 agosto 2016) indica che il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 81/08, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo […] del 21 dicembre 2011 […], anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
Si chiede come possa un Accordo derogare a un Decreto.
Risposta
Si ritiene che il quesito "come possa un Accordo derogare a un Decreto" non sia di competenza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL.
Gennaio 2022
Quesito 39/2021
Domanda
"Direttiva macchine"
Vista la Decisione CEE/CEEA/CECA 14 ottobre 2021, n. 1813 della Commissione Europea, la quale aggiorna i riferimenti alle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/46/CE "Direttiva Macchine";
visto l'aggiornamento delle suddette norme armonizzate relativamente alle caratteristiche di funzionamento e/o sicurezza delle macchine così come definite dalla direttiva 2006 /46/CE;
visto il recepimento della direttiva 2006/46/CE da parte del D.Lgs. n°17 del 27 Gennaio 2010;
si richiede quanto le modifiche alle suddette norme armonizzate debbano essere ritenute cogenti rispetto alla legislazione nazionale con particolare riferimento alla necessità, da parte dei produttori o comunque degli utilizzatori finali, di aggiornare le caratteristiche tecniche delle proprie macchine per garantire la loro rispondenza alle più recenti versioni delle normative di riferimento.
Si richiede inoltre precisazione in merito alla cogenza delle predette norme armonizzate già al momento del recepimento della direttiva 2006/46/CE da parte del D.Lgs. n°17 del 27 Gennaio 2010.
Tale precisazione si ritiene necessaria dati i differenti pareri ricevuti da chi scrive in altri ambiti di interrogazione.
Risposta
Le norme armonizzate in vigore al momento della immissione sul mercato della macchina (citate sulla Dichiarazione di Conformità) consentono di dare la presunzione di conformità della macchina stessa ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) della Direttiva Macchine.
In caso di ritiro o sostituzione della norma armonizzata (quella in vigore ed applicata al momento della immissione sul mercato) a partire dalla data di ritiro/cessazione della norma armonizzata cessa la presunzione di conformità della macchina ai RES della Direttiva Macchine. Ciò nonostante non è detto che la macchina non sia più rispondente ai RES della Direttiva Macchine né deve essere obbligatoriamente dimostrata la rispondenza della macchina ai requisiti della nuova edizione della norma armonizzata.
Non vi è quindi un preciso obbligo di aggiornamento della macchina ai requisiti previsti dalle successive edizioni della norma armonizzata, ciò che deve essere rispettata è la rispondenza in ogni momento della macchina ai RES della Direttiva Macchine: lo si può fare dimostrando la rispondenza alle norme armonizzate in vigore che attestano la presunzione di conformità.
Si segnala infine che rimane fermo l'obbligo più generale derivante dall'art. 2087 del C.C., nonché dall'art. 15 comma 1 lettera z) in combinato disposto con l'art. 71 comma 4 lettera a) punto 3 del D.Lgs. 81/08 di adeguamento delle misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica.
Dicembre 2021
Quesito 38/2021
Domanda
Estrazione barelle da ambienti confinati
In relazione a scenario operativo riscontrato presso azienda ns. cliente chiediamo quanto segue:
Situazione di lavoro in ambiente "confinato" per difficoltà di accesso ed estrazione (area sottostante macchina di produzione, alla quale accedono i manutentori per effettuare pulizie). In caso di malore, sono state previste procedure di estricazione dei lavoratori che accedono all'area sempre dotati di imbragatura e possono venir caricati anche su barelle.
Si chiede se, in tali casi, qualora sia impossibile posizionare in tripode, è plausibile l'utilizzo di carroponte per sollevare il lavoratore posto in barella ed estrarlo dall'area, con ausilio degli operatori a terra che possono mantenere stabile il corpo/la barella?
Risposta
In merito al quesito posto si ritiene che non sia corretto utilizzare il carroponte per il recupero di una persona infortunata, in quanto essendo progettato per il sollevamento di cose/oggetti non prevede i sistemi di sicurezza necessari per il sollevamento di persone. In particolare, anche se è fuori di dubbio che in termini di portata il carroponte sia sicuramente in grado di sollevare la massa di una persona, tuttavia perderebbe la sua efficacia in caso di malfunzionamenti di vario genere (black-out elettrico, impigliamento cavi, …) aggravando di conseguenza l'emergenza in corso.
Nel caso specifico si potrebbe individuare un sistema alternativo di recupero della persona infortunata utilizzando, ad esempio, il gancio del carroponte come punto fisso di scorrimento di una fune a trazione manuale per il sollevamento della barella.
Nel DVR, in relazione a operazioni di manutenzione di questo tipo, soprattutto se sistematiche, andrà quindi predisposta priori l'opportuna procedura.
Si coglie l'occasione per precisare che la postazione di lavoro illustrata nel quesito non risponde alla definizione di "Ambiente Confinato" come descritto dal DPR 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti", a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e al punto 3 dell'allegato IV, del medesimo decreto legislativo.
Rimane tuttavia a carico del datore di lavoro, come più sopra ricordato, l'obbligo di predisporre adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali, senza tralasciare informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, per l'esecuzione di operazioni come quella descritta.
Dicembre 2021
Quesito 34/2021
Domanda
Quesito in merito all'ambiente confinato
Si richiede se, in caso di lavori su un tetto adeguatamente parapettato, ma a cui si accede dall'interno del fabbricato, tramite una scala retrattile come quella in foto, l'area di lavoro sul tetto debba essere considerata come ambiente confinato a causa del non agevole accesso ed alle evidenti difficoltà nell'evacuare un soggetto eventualmente privo di coscienza o comunque incapace di deambulare autonomamente.
Pur in assenza di ambiente confinato si dà per scontata la necessità di predisporre adeguate procedure per l'evacuazione dei soggetti suddetti.
Risposta
In relazione all'oggetto del quesito proposto non si ritiene che un ambiente di lavoro come quello descritto rientri nella definizione di "Ambiente Confinato", pur essendoci situazioni di non agevole accesso con conseguente difficoltà di recupero di un soggetto eventualmente privo di coscienza, come descritto dal DPR 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti", a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e al punto 3 dell'allegato IV, del medesimo decreto legislativo.
Non si intravvedono pertanto le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dal citato DPR 177/2011.
Rimane tuttavia a carico del datore di lavoro l'obbligo di predisporre adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali, senza tralasciare informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, per l'esecuzione di lavori sulle coperture, in particolar modo se rientrano nell'oggetto sociale dell'azienda.
Dicembre 2021
Quesito 33/2021
Domanda
Quesito in merito ai criteri antisismici
Buongiorno, si richiede se il parere emesso dal CTS costituito ai sensi della LR 19/2008 in data 9 Luglio 2018, seduta n° 67 debba essere inteso come obbligo di progettazione ed adeguamento ai criteri antisismici per tutte le scaffalature presenti sul territorio dell'Emilia Romagna e non delle sole scaffalature presenti nel "cratere" sismico definito dal DL 74/2021.
Risposta
Il parere espresso dal CTS pone specifica attenzione alle modalità di calcolo/verifica delle strutture di stoccaggio ed immagazzinamento a sviluppo verticale, in particolare alla necessità di progettazione, calcolo e verifica delle scaffalature alle sollecitazioni imposte da azioni sismiche, potenzialmente verificabili non solo nella zona definita quale "Cratere sismico", ma in tutte le zone del territorio regionale, ognuna caratterizzata dal proprio indice di sismicità.
Inoltre si precisa che, in ottemperanza al D.Lgs 81/08 applicato su tutto il territorio nazionale, il datore di lavoro è obbligato ad analizzare e valutare tutti i rischi inerenti l'attività lavorativa negli ambienti di lavoro, ivi compresi quelli indotti da un azione sismica, ed attuare le dovute misure di prevenzione. L'adeguamento di tutte le scaffalature ai criteri antisismici è sicuramente una delle misure più efficaci per prevenire il rischio di ribaltamento/collasso delle stesse.
Ciò premesso si ritiene che la progettazione ed adeguamento ai criteri antisismici debba applicarsi a tutte le scaffalature presenti sul territorio dell'Emilia Romagna.
Dicembre 2021
Quesito 36/2021
Domanda
Quesito in merito all'art. 4 bis del D.Lgs. 44/2021
Buongiorno, con la presente siamo a richiedere informazioni sulla base del DLGS 44/2021 e del DLGS 122 del 10/09/2021 (legge 76/21) che integra ed amplia l'articolo 4 bis del citato 44.
Nello specifico siamo a richiedere se le seguenti strutture residenziali
- struttura/Comunità residenziale per minori stranieri non accompagnati;
- strutture per l'accoglienza di richiedenti Asilo-rifugiati;
- strutture per l'accoglienza residenziale di migranti in condizioni di fragilità socio-sanitaria,
siano da considerarsi strutture residenziali socio-assistenziali o socio-sanitarie e quindi presupponenti l'obbligo vaccinale per il personale ivi impiegato o no?
Risposta
La tipologia 1 e 3 rientrano nel campo di applicazione dell'art. 4 bis del d. lgs. 44/2021; la tipologia 2 non rientra.
Dicembre 2021
Quesito 37/2021
Domanda
Formazione degli addetti alla conduzione di pale caricatrici
Un addetto che utilizza una pala caricatrice che riporta sul libretto la dicitura:
PESO OPERATIVO MAX = 3200Kg.
deve partecipare al corso di formazione previsto dall'accordo stato regioni del 22/02/2012 ALLEGATO IX?
Il peso operativo massimo coincide con la massa operativa massima?
Risposta
No, l'operatore non deve partecipare alla formazione perché questa è prevista per macchine con massa operativa superiore a 4500 kg.
Si può ritenere che la dicitura peso operativo sia equivalente a massa operativa ed infatti l'unità di misura indicata sul libretto è Kg.
Dicembre 2021
Quesito 35/2021
Domanda
Quesito in merito all'aggiornamento del RLS
Con la presente sono a richiedere un chiarimento in merito all'aggiornamento del RLS nelle aziende fino a 15 dipendenti.
Sia l'art. 37 del D.Lgs. 81/08, sia la circolare del Ministero del 2010, confermano la necessità di un aggiornamento periodico, ma senza specificare la periodicità in anni.
Sono pertanto a richiedere se è corretta l'interpretazione di un aggiornamento annuale, oppure se è possibile/prevista una periodicità differente (ad esempio ogni 2 anni).
Risposta
Alla luce dell'art. 37 comma 10 e della sopra citata comunicazione del Ministero del 2010, esiste l'obbligo di aggiornamento periodico per il RLS delle aziende che occupano fino a 15 dipendenti.
Tuttavia periodicità, contenuti e durata dell'aggiornamento, fatti salvi eventuali accordi specifici presi nell'ambito della contrattazione collettiva, possono essere stabiliti sulla base della valutazione dei rischi, al fine di assicurare adeguatezza ed effettività della formazione stessa. Si precisa comunque che in caso di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi (art. 37 comma 6), l'aggiornamento è obbligatorio e deve essere attuato tempestivamente.
Dicembre 2021
Quesito 32/2021
Domanda
Quesito in merito all'adozione del green pass
In merito alla questione dell'adozione del Green Pass, a partire dal 15 ottobre 2021 per entrare nei luoghi di lavoro privati, chiedo un vostro parere in merito alla valutazione del rischio biologico in azienda, previsto dal titolo X del D.Lgs. 81/2008 (protezione agenti biologici).
Dal momento che i lavoratori non vaccinati dovranno fare i tamponi nasali ogni 48 ore o molecolari orofaringei ogni 72 ore che decreteranno, per ottenere il Green Pass, la negatività al SARS-CoV-2 mi chiedo, per i lavoratori vaccinati che non si faranno il tampone, ma che possiedono il Green Pass di diritto, ma sui quali il vaccino non garantisce (dati scientifici e sanitari accertati) nessuna immunità sterilizzante (per cui i vaccinati possono infettarsi ed infettare), come tuteleremo i lavoratori non vaccinati da questi ultimi rispetto al contagio di questo agente biologico, il SARS-CoV-2, che è stato inserito nel gruppo III.
In sostanza, se volessimo applicare correttamente il principio della valutazione del rischio che è un punto cardine sul quale poggia la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), in riferimento agli agenti biologici, si dovrebbe esigere che anche i lavoratori vaccinati abbiano l'obbligo di effettuare il tampone per ottenere il Green Pass ed accedere, senza portare rischi ai lavoratori non vaccinati, nel medesimo luogo di lavoro.
Risposta
Relativamente alla valutazione del rischio biologico si richiama la risposta al quesito 3/2021.
Relativamente all'accesso ai luoghi di lavoro si rimanda alla specifica normativa relativa al Green Pass.
Ottobre 2021
Quesito 31/2021
Domanda
Quesito su aggiornamento della formazione per un lavoratore
Un lavoratore ha terminato le 16h di formazione specifica il 10/09/2015; per vari motivi l'aggiornamento di 6h non riesce ad essere effettuato entro 10/09/2020.
Il corso di aggiornamento di 6h è stato effettuato il 10/09/2021.
Si chiede se l'aggiornamento successivo lo farà il 10/09/2025 o 10/09/2026.
Risposta
Fermo restando che inviare il lavoratore all'aggiornamento della formazione con un anno di ritardo rispetto alla scadenza è un reato (violazione dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 81/08), sulla base delle linee applicative degli Accordi Stato Regione del 11 gennaio 2012 pubblicate il 26 luglio del 2012, il termine iniziale per il calcolo dei quinquenni per l'aggiornamento successivo è quello della data del completamento della prima formazione, quindi in questo caso l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 10/09/2025.
Ottobre 2021
Quesito 30/2021
Domanda
Quesito in materia di sicurezza e salute sul lavoro, relativamente alla formazione del dirigente ai sensi del D.Lgs.81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Si chiede se dei lavoratori con busta paga con qualifica dirigente oppure quadro hanno obbligo di svolgere il percorso formativo di 16 ore per dirigente dal momento che non hanno ricevuto incarichi e deleghe per la sicurezza e che di fatto non esercitano nessun potere su tematiche di sicurezza e quindi non sono mai coinvolti in questi aspetti (a titolo di esempio un dirigente commerciale), etc.
Quindi se in questo caso è più sensato procedere per l'iter formativo formazione lavoratori sulla sicurezza (generale e specifica).
Risposta
Sulla base della "descrizione" del ruolo dei lavoratori oggetto del quesito, verosimilmente tali soggetti NON rientrano nella definizione di dirigente di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, ovvero "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". Di conseguenza tali lavoratori NON dovranno essere formati ed aggiornati come Dirigente, bensì come lavoratori (formazione generale e specifica).
Ottobre 2021
Quesito 29/2021
Domanda
Quesito su formazione del carrellista
Un carrellista ha seguito la formazione di 12h il 5/09/2015; per vari motivi non riesce a seguire l'aggiornamento entro il 05/09/2020 ma lo segue il 10/03/2021.
Dal 5 settembre 2020 al 10 marzo 2021 non poteva usare il carrello.
L'aggiornamento successivo lo "riabilita".
Si chiede se il prossimo aggiornamento sarà entro il 10/03/2026 o entro il 5/09/2025.
Risposta
Fermo restando che l'accordo Stato Regioni prevede testualmente:
6. Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento
6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.
Il prossimo aggiornamento dovrà essere effettuato entro a 5 anni dall'ultimo aggiornamento e cioè entro il 10/03/2026.
Ottobre 2021
Quesito 28/2021
Domanda
Legge 4 agosto 2021 n. 116 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici"
In merito alla legge in oggetto si richiedono le seguenti precisazioni:
- All'art. 4 nel titolo vengono indicate "società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici"
Con la parola "società sportive" si sottintende anche le associazioni sportive?
Sia professionistiche che dilettantistiche?
Il riferimento alla dicitura "impianti sportivi pubblici" si intendono, come definito all'art.2 del DM 18/3/1996, tutti gli impianti sportivi sia pubblici che privati? - Inoltre si chiede conferma delle seguenti specifiche:
Qual è la decorrenza dell'obbligo, in capo ai soggetti già detentori di un DAE, acquistato prima del 28/8/2021, di comunicare al 118 l'esatta collocazione del dispositivo e le sue caratteristiche tecniche?
Si applica anche alle società e associazioni sportive di cui all'art.4, la scadenza indicata all'art.6 cioè entro il 27/10/2021?
Vale altresì, per società e associazioni sportive, la depenalizzazione indicata nell'art.3 c.1 lettera a)? (Cioè la depenalizzazione di colui che in assenza di corso provvede alla rianimazione in caso di sospetto arresto cardiaco)
Risposta
In merito alla legge in oggetto si richiedono le seguenti precisazioni:
1. All'art. 4 nel titolo vengono indicate "società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici"
Con la parola "società sportive" si sottintende anche le associazioni sportive?
Sia professionistiche che dilettantistiche?
Sì
Il riferimento alla dicitura "impianti sportivi pubblici" si intendono, come definito all'art.2 del DM 18/3/1996, tutti gli impianti sportivi sia pubblici che privati?
Sì se aperti al pubblico
2. Inoltre si chiede conferma delle seguenti specifiche:
Qual è la decorrenza dell'obbligo, in capo ai soggetti già detentori di un DAE, acquistato prima del 28/8/2021, di comunicare al 118 l'esatta collocazione del dispositivo e le sue caratteristiche tecniche?
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (così recita il testo, anche se in uno schema riassuntivo di un sito di consulenza legale viene riportata la data del 26/12/21, io propenderei per la prima)
Si applica anche alle società e associazioni sportive di cui all'art.4, la scadenza indicata all'art.6 cioè entro il 27/10/2021?
Sì
Vale altresì, per società e associazioni sportive, la depenalizzazione indicata nell'art.3 c.1 lettera a)?
Sì per coloro che agiscono in condizioni di necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave (sempre che non si abbia il dovere giuridico di agire)
(Cioè la depenalizzazione di colui che in assenza di corso provvede alla rianimazione in caso di sospetto arresto cardiaco)
Settembre 2021
Quesito 25/2021
Domanda
Consumazione pasti in azienda e green pass
Il datore di lavoro mette a disposizione un locale (spazio comune) provvisto di tavoli, sedie, scalda vivande, frigorifero e acqua corrente per la consumazione dei pasti da parte dei propri lavoratori.
Per l'uso del locale è prevista l'applicazione del protocollo anti-contagio (es. contingentamento, sanificazione prima e dopo, distanziamento, eventuali plexiglass di separazione, gel all'ingresso, areazione, ecc.).
Caso 1: I pasti vengono portati direttamente dai lavoratori e consumati nel locale. In questo caso non è il datore di lavoro a fornire il pasto.
Caso 2: I I pasti vengono forniti confezionati da un servizio esterno. Il lavoratore autonomamente ritira il pasto e lo consuma nel locale comune messo a disposizione. In questo caso il pasto è fornito dal datore di lavoro.
Si chiede un parere in merito all'obbligo di possedere il green pass nei casi descritti.
Risposta
Si ritiene che in entrambi i casi, e cioè indipendentemente dal fatto che il pasto venga fornito dalla ditta o sia portato dal lavoratore, sia necessario il possesso del green pass.
Ciò in quanto la normativa di riferimento (decreto legge 105/2021 e FAQ) introduce l'obbligo di green pass per evitare/ridurre il rischio di contagio da SARS CoV-2 in una condizione quale è quella del consumo dei pasti in cui non si fa uso della mascherina chirurgica, per tempi significativi, in un ambiente comune chiuso.
Si precisa che:
A) La normativa a cui occorre fare riferimento in merito alla necessità di possedere il green pass per consumare il pasto in ambienti chiusi è il decreto legge 105/2021 che all'art. 3 "Impiego certificazioni verdi COVID-19" recita:
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19).
1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) omissis.
B) Il governo si è espresso relativamente all'obbligo o meno di green pass per accedere alle mense aziendali mediante la seguente FAQ:
"Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021".
A ciò si aggiunge il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 settembre 2021, che introduce le seguenti misure di prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2:
- chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui si svolge l'attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19;
L'obbligo riguarda:
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni;
- il lavoro privato dipendente e autonomo;
L'obbligo decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
Settembre 2021
Quesito 27/2021
Domanda
Preposto
Un datore di lavoro ha concluso il corso come DDL SPP 48 ore. In seguito smette di essere datore di lavoro e viene assunto da un'altra ditta.
Si chiede se sia corretto ritenere valida la formazione DDL SPP fatta nella vecchia ditta per svolgere il compito di preposto nella nuova ditta come dipendente.
Risposta
La formazione come DDL SPP esonera dalla frequentazione del corso specifico per preposto.
La formazione specifica per lavoratori va invece riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
Ciò in base alle tabelle dell'ALLEGATO III dell'ACCORDO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016.
Settembre 2021
Quesito 26/2021
Domanda
Corso di aggiornamento quinquennale sulla sicurezza - 6h
Si chiede se una persona che ha seguito il Corso per Dirigenti debba seguire anche quello di aggiornamento quinquennale sulla sicurezza - 6h o sia esonerato.
Risposta
Una persona che ricopre il ruolo di Dirigente e che ha seguito il Corso per Dirigenti è esonerato dalla frequenza al corso di Formazione Generale e Specifica per Lavoratore.
Una persona che ricopre il ruolo di Dirigente è tenuto a seguire il corso di Aggiornamento di 6 ore e tale corso lo esonera dalla frequenza al corso di aggiornamento di 6 ore per Lavoratore.
Ciò in base a quanto previsto dalle tabelle dell'ALLEGATO III dell'ACCORDO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016.
Di tali tabelle si riporta estratto:
Settembre 2021
Quesito 24/2021
Domanda
Si chiede se una azienda con 4 stabilimenti dislocati a pochi Km di distanza tra loro con 220 dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) può avere l'RSSP esterno.
In particolare si fa riferimento all'articolo 31 comma 6 lettera e D.Lgs. 81/2008 quando parla di aziende industriali con oltre 200 lavoratori.
Si chiede se per lavoratori si intendano lavoratori a tempo indeterminato.
Risposta
Poiché l'azienda ha più di 200 dipendenti, anche se dislocati su 4 stabilimenti produttivi, ai sensi dell'art. 31 comma 6 lettera e), il RSPP deve essere interno.
Si ricorda inoltre che:
- il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alle singole unità produttive, purché sia adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti a suo carico in tutte le unità produttive dell'azienda (si vedano art. 31 comma 8 e Interpello N. 1/2012 del 15/11/2012 "Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione")
- il termine "interno" riferito al RSPP non è da intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un soggetto che assicuri una presenza adeguata e che sia inserito nell'organizzazione aziendale con un rapporto di lavoro compatibile con lo svolgimento del proprio ruolo (si veda Interpello N. 24/2014 del 04/11/2014 "Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81.2008").
Per lavoratori non si intendono solo quelli a tempo indeterminato.
Relativamente al computo dei lavoratori, infatti, vale quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 81/08, ovvero:
- il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato (ad eccezione di quanto previsto dal comma 4 nell'ambito delle attività stagionali);
- i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
- sono esclusi dal computo:
- i collaboratori familiari;
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
- i lavoratori di cui alla Legge n. 877/1973, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari (come definiti dalla Legge n. 266/1991), i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
- i lavoratori autonomi;
- i collaboratori coordinati e continuativi nonché i lavoratori a progetto ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
- i lavoratori in prova.
Settembre 2021
Quesito 23/2021
Domanda
Quesito su tavola fermapiede ponteggi
Sono un tecnico coordinatore della sicurezza presso cantieri edili/impianti e nella fattispecie del presente quesito, mi riferisco a un intervento eseguito presso uno stabilimento industriale nel quale era prevista una manutenzione su una porzione del rivestimento esterno del cilindro di un atomizzatore, per cui si è reso necessario montare un ponteggio al fine di garantire la necessaria sicurezza ai lavoratori addetti.
Ora la specifica riferita al quesito riguarda un documento che mi è stato inoltrato dall'impresa (in subappalto) addetta al montaggio del ponteggio, a seguito di mia contestazione inerente il mancato posizionamento su tutti gli impalcati (n° 4, di cui il 1° a circa 11 ml da terra e il 4° a circa 17 ml) della tavola fermapiede interna; ancorché fossero comunque montati tutti i parapetti (sia esterni che interni), poiché la distanza dalla faccia dell'atomizzatore variava (appositamente per permettere le lavorazioni) dai 30 ai 40 cm circa, mancavano appunto le tavole fermapiede.
Contestato il fatto, il sottoscritto sospendeva i lavori e disponeva di montare immediatamente il fermapiede interno; per contro l'impresa si opponeva in un primo momento accampando spiegazioni riferite al documento allegato, dopodiché si adeguava e provvedeva alle disposizioni impartite.
Risposta
Premesso che in ogni caso le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo (art. 112 - D.Lgs. 81/08), con riferimento alla protezione nei confronti del rischio di caduta di persone e di cose (art. 122 e 126 - D.Lgs. 81/08), si richiama l'All. XVIII al D.Lgs. 81/08 ove si chiarisce al punto 2.1.5.1. che "Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio". Con deroghe (previste dall'art. 138 D.Lgs. 81/08) che prevedono, nel caso di ponteggi metallici realizzati con elemento prefabbricati, un'altezza del parapetto non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio e un'altezza pari a 15 cm per la fascia fermapiede.
Si ricorda che in generale ed in ogni caso, come previsto al punto 1.7.3. dell'allegato IV al D.Lgs. 81/08 Requisiti dei Luoghi di Lavoro:
"Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti…", dove per parapetto normale agli effetti del D. LGS. 81/08 deve intendersi quello che:
- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
- abbia un'altezza utile di almeno un metro;
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
Le misure sopra descritte sono da considerarsi quali requisiti minimi ove sia previsto il rischio di caduta di persone e cose da opere provvisionali da integrare con tutte quelle protezioni o misure che, effettuata un'attenta valutazione dei rischi, si riterrà utile adottare nel rispetto delle norme vigenti.
Agosto 2021