Archivio quesiti 2020
Quesito 20/2020
Domanda
Si richiedono delucidazioni in merito alla prossima entrata in vigore in data 24/06/2020 del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) di modifica del D.Lgs. 81/08.
In particolare si chiede se dall'entrata in vigore del nuovo decreto, per attività quali taglio piastrelle e imprese edili (che svolgono anche attività di demolizione) sarà necessario provvedere a redigere specifica valutazione del rischio cancerogeno per esposizione a silice libera cristallina respirabile, preso atto che fino ad ora tale agente chimico era stato preso in considerazione nella valutazione del rischio chimico.
Inoltre, poiché nelle suddette attività negli ultimi 2 anni erano già stati effettuati campionamenti analitici dosimetrici delle polvere e della silice libera cristallina, conformi alla norma UNI-EN 689, si chiede se tali campionamenti possono essere tenuti validi per la nuova valutazione del rischio
cancerogeno (e portati alla "naturale" scadenza dei 3 anni, visto l'esito dei campionamenti stessi al di sotto del 10% del TLV), oppure occorra necessariamente ripetere i campionamenti della silice nell'anno in corso, funzionali alla redazione del nuovo DVR cancerogeno e la conseguente compilazione del registro degli esposti.
Risposta
Nel rispetto della Norma UNI-EN 689:2019 non è necessario effettuare nuove misurazioni qualora un agente chimico venga considerato agente cancerogeno e/o mutageno, ma deve essere obbligatoriamente aggiornato il documento di valutazione dell'esposizione di cui al Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08 a cui devono essere allegati i resoconti di misurazioni in conformità la Norma UNI EN ISO 17025 e alle Norme vigenti in Italia in materia di professioni. Il documento sarà aggiornato ogni 3 anni o ad ogni variazione delle attività lavorative indipendentemente da quanto viene richiesto dalla Norma UNI-EN 689:2019.
Ovviamente dovrà essere compilato il registro degli esposti al nuovo agente cancerogeno/mutageno.
Giugno 2020
Quesito 19/2020
Domanda
Un Documento di valutazione dei rischi che fosse firmato da M.C. RLS RSPP e datore di lavoro al fine di asseverare la data certa potrebbe essere firmato con firma digitale da parte di alcuni dei soggetti (es. medico competente e rspp esterno) e con firma sul cartaceo dei rimanenti firmatari?
Se nel caso in cui questo fosse possibile le firme digitali potrebbero avere data differente?
La firma apposta in momenti diversi assevera comunque la data CERTA del documento? (i firmatari, pur in momenti diversi, apponendo la loro firma asseriscono che il documento è stato redatto a seguito di valutazione eseguita nella data in esso indicata).
Risposta
Nulla vieta la firma mista (digitale e autografa) sullo stesso DVR; per poter adottare questa modalità di sottoscrizione si suggerisce di:
- apporre prima le firme autografe sul DVR;
- scansionare l'intero documento firmato;
- inoltrarlo mezzo PEC ai soggetti che devono firmare digitalmente.
L'inoltro a mezzo PEC assevera la data certa del DVR, per tale motivo le firme possono essere apposte anche in date differenti.
In azienda bisognerà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo sia la versione cartacea firmata a mano che quella informatica firmata digitalmente.
Giugno 2020
Quesito 18/2020
Domanda
Il quesito riguarda la elezione / nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riguardo a imprese costituite da un solo dipendente oppure imprese con numero di lavoratori ridotto (<5).
Qualora il/i lavoratore/i non esercitino il loro diritto di "eleggere" o "nominare" un RLS, e quindi nel Documento di valutazione dei rischi sarà riportata la dicitura "I lavoratori non hanno ancora esercitato il loro diritto di eleggere o nominare il/i RLS", avendo quindi un organigramma dove non c'è né un RLS interno né un RLS territoriale.
È consentita tale situazione dalle vigenti disposizioni legislative?
Risposta
Il Datore di Lavoro nell'ambito della "formazione generale" prevista dall'Accordo del 21.12.2011 emanato ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 81/08, deve formare i lavoratori anche relativamente alla "organizzazione della prevenzione aziendale" nonché sui "diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali", incluso quindi il tema della consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Qualora i lavoratori non esercitino la facoltà di eleggere o designare un RLS aziendale, le funzioni di RLS sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, indicato dagli Organismi paritetici territoriali, a cui le aziende partecipano versando un contributo al fondo istituito ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 81/08. L'organismo paritetico comunica all'azienda il nominativo del RLST.
Nel caso non sia costituito un organismo paritetico territoriale, l'art. 48 comma 6 attribuisce al suddetto Fondo l'onere di comunicare all'azienda il nominativo del RLST. Ad oggi tale modalità non risulta operativa, pertanto è possibile che nelle aziende dove i lavoratori non hanno esercitato la facoltà di eleggere/designare il RLS e per le quali non risulta istituito un Organismo paritetico territoriale, non sia presente il RLS né il RLST.
Giugno 2020
Quesito 16/2020
Domanda
In caso di uso di piattaforma a pantografo in cui entrino 2 addetti entrambi hanno l'obbligo di aver effettuato il corso abilitante?
È obbligatorio avere comunque a terra una persona che sappia, in caso di emergenza, portare a terra la stessa?
Risposta
L'obbligo di effettuare la specifica formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08; Accordo del 22 febbraio 2012 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) vige solo per un operatore, a condizione che l'altro NON CONDUCA la PLE. Il secondo operatore dovrà comunque essere formato ai sensi dell'art. 73 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, nonché formato ed addestrato ai sensi dell'art. 77 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08 all'uso dei DPI di III categoria contro la caduta dall'alto, che dovrà obbligatoriamente indossare nel momento in cui sale e staziona sulla PLE.
In caso di emergenza, è necessario assicurare un intervento di recupero della PLE in tempi congrui; non necessariamente questo equivale a presenza di persona dedicata sul posto, ma nel sito / area di cantiere in cui viene utilizzata la PLE dovrà comunque essere presente una persona capace di intervenire per il recupero di emergenza. Tale operatore dovrà essere addestrato alla sequenza di manovre necessarie per il recupero a terra della PLE, la cui complessità dipende dal modello della stessa, mentre non è obbligatoria per tale soggetto la specifica formazione alla conduzione della PLE. Copia del manuale di uso e manutenzione della PLE, in cui in un apposito capitolo sono indicate le manovre di emergenza, dovrà essere fornita al personale incaricato delle manovre di emergenza (fonte: Linea Guida INAIL 2016 - PLE NEI CANTIERI).
Giugno 2020
Quesito 17/2020
Domanda
Nelle definizioni di "lavoratore" dell'art. 2 - DLgs 81/08 vengono esplicitamente considerati come lavoratori i VOLONTARI del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
Si richiede se i volontari della Croce Rossa Italiana, non essendo espressamente citati, debbano comunque essere considerati lavoratori, rientrando nella definizione generale fornita dal citato art. 2.
Risposta
I volontari della Croce Rossa Italiana, analogamente ai volontari della Protezione Civile, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco, sono da considerare "lavoratori".
Tuttavia, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività ed interventi, ad essi si applicano le disposizioni previste dal DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011 (emanato ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis) e dall'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 (secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008).
Giugno 2020
Quesito 14/2020
Domanda
Si chiede se sia possibile svolgere con modalità in videoconferenza la parte pratica dei corsi di primo soccorso e i rinnovi dello stesso.
Risposta
Con riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna con circolare Prot. PG/2020/0322765 del 28/04/2020, condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nel Luoghi di Lavoro,
le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona sono equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza,
ad esclusione dei moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
Maggio 2020
Quesito 13/2020
Domanda
Si richiede se l'attività di sanificazione con ozono sia riconosciuta oppure no.
Risposta
Secondo l'OMS e la Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020, una procedura efficace e sufficiente di sanificazione può essere effettuata mediante la pulizia con acqua e detergente, seguita dalla applicazione di comuni sostanze attive, quali ipoclorito di sodio (0,1 – 0,5 %), etanolo (62 - 71%), perossido di idrogeno (0,5 %), usate anche in ambito ospedaliero.
Tali sostanze attive dovranno essere utilizzate in condizioni di sicurezza, adottando le idonee misure di prevenzione e protezione ed eseguendo una corretta valutazione del rischio prima del loro impiego. Le procedure di prevenzione e protezione da adottare rappresentano una responsabilità tipica del Datore di Lavoro o dell'Impresa esterna che eventualmente esegue la sanificazione.
La stessa sanificazione può essere effettuata utilizzando presidi medico-chirurgici registrati dal Ministero della Salute o da biocidi registrati anche in ambito Europeo.
Non è vietato l'utilizzo di ozono per l'igienizzazione degli ambienti di lavoro (infatti l'ozono viene considerato un igienizzante in quanto il suo impiego non è registrato dal Ministero della Salute come biocida), in particolare in quei luoghi in cui siano presenti attrezzature/strumentazioni che potrebbero essere danneggiati dal contatto con le sostanze attive sopraelencate.
Nel caso di trattamento igienizzante con ozono, si deve considerare inoltre che:
- solo il Ministero della Salute, su richiesta dell'Impresa produttrice del macchinario e dell'impiego della sostanza, può attestarne l'efficacia richiesta. Proprio in questi giorni gli Uffici competenti del Ministero della Salute (Ufficio 4 - Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale della prevenzione sanitaria), stanno prendendo in considerazione questa tipologia di igienizzazione;
- dovrà essere valutata l'apparecchiatura impiegata per il trattamento nonché la concentrazione dell'ozono, vista la pericolosità di tale sostanza;
- di norma negli ambienti chiusi (ad esclusione di quelli sopraccitati) non si giustifica tecnicamente dal punto di vista dell'efficacia questa tipologia di trattamento, che comunque deve essere eseguito da personale specializzato ed adeguatamente protetto.
Maggio 2020
Quesito 12/2020
Domanda
Si richiede se, per quelle attività lavorative in cui non possa essere sempre garantita la distanza di un metro tra le persone, al fine dalla protezione da contagio Covid-19 ed in vista del sopraggiungere della stagione estiva, la mascherina chirurgica possa essere sostituita da una visiera (es. di tipo chirurgico).
La richiesta nasce dalla necessità di garantire una protezione più confortevole (ma pur sempre efficace) del lavoratore.
Si precisa che l'ambiente di lavoro di riferimento non è un'ambiente sanitario ma una manifattura in genere.
Risposta
Attualmente i provvedimenti assunti dal governo per il contrasto ed il contenimento del contagio da Covid-19, ed in particolare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure anticontagio nei luoghi di lavoro, nei cantieri e nel settore dei trasporti e logistica, impongono l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...), qualora non sia possibile lavorare a distanza interpersonale superiore ad un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. Non è prevista la possibilità di sostituire la mascherina con una visiera.
Maggio 2020
Quesito 11/2020
Domanda
Si voleva chiedere un chiarimento in merito all'attività di sanificazione prevista per le aziende citate nel protocollo condiviso.
Alcuni fonti autorevoli (come ad esempio "certifico") dicono che deve essere fatta da azienda esterna qualificata che certifichi la sanificazione. È così?
La sanificazione non può essere fatta quindi ad opera dell'azienda stessa?
In caso affermativo quali sono le motivazioni.
Risposta
La sanificazione può essere effettuata anche dalla stessa azienda.
Le motivazioni:
- Gli attuali provvedimenti assunti dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 non impongono l'obbligo che la sanificazione venga effettuata da "azienda esterna qualificata".
- Seguendo le indicazioni dell'OMS, una procedura efficacie e sufficiente di sanificazione può essere effettuata mediante la pulizia con acqua e detergente, seguita dalla applicazione di comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1 - 0,5 %), etanolo (62 - 71%), perossido di idrogeno (0,5 %), usati anche in ambito ospedaliero.
Maggio 2020
Quesito 8/2020
Domanda
Premesso che nel 2019 ara stato posto il quesito se serbatoi a pressione con rapporto pressione x volume inferiore a 8000 fossero comunque soggetti a denuncia di messa in servizio all'INAIL e che al quesito era stato risposto che l'esclusione dalla denuncia della messa in servizio dei recipienti in pressione aventi il PsxV < 8.000 era prevista dalla superata "Raccolta E" dell'ISPESL e che oggi la direttiva PED, recepita con Decreto n. 329-2004 esclude fra l'altro dalla messa in servizio i seguenti recipienti in pressione: a) V < 25 litri; b) V< 50 litri se con Ps ≤ 12 bar.
Si richiedono precisazioni in merito:
Il Decreto ministeriale 1 Dicembre 2004 n. 329 esclude dal controllo della messa in servizio i recipienti semplici aventi pressione < 12 bar e prodotto PxV inferiore 8000.
Tale esclusione non sembra però riguardare la dichiarazione di messa in servizio che parrebbe essere comunque obbligatoria per gli apparecchi semplici di cui sopra, stando a quanto disposto dall'Art. 6 comma 4 del già citato decreto ministeriale, il quale afferma:
"Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni."
Il quesito del 2019 si voleva riferire appunto alla sola dichiarazione.
Si chiede pertanto:
- Risulta lecita l'interpretazione qui descritta?
- L'esclusione prevista alla "superata raccolta E" dell'Ispesl è oggi supportata da qualche altro disposto normativo o anch'essa si riferiva al "controllo" e non alla "denuncia"?
Risposta
Per quanto riguarda gli obblighi per la Messa in Servizio delle attrezzature in pressione, le disposizioni di cui al D.M.21/05/1974, e relativa specifica tecnica Raccolta "E" sono state ora superate dai disposti del D.M. 01 dicembre 2004 n. 329. di attuazione del D.lgs.n°93/2000 di recepimento della direttiva PED.
Il citato D.M. 21/05/1974 e relativa specifica tecnica, rimangono ora in vigore per i soli articoli NON modificati dal D.lgs.n°93/2000 e s.m.i.
Pertanto ora NON sono soggetti a comunicazione di Messa in Servizio ad INAIL ed AUSL competenti per territorio, NÉ alle verifiche di Messa in Servizio INAIL e NEANCHE alle successive verifiche di Riqualificazione periodica, tutte le attrezzature rientranti nell'art.2 del D.M.329/04 che per il caso di che trattasi sono i recipienti in pressione di qualsiasi Volume ma con PS<0,5 bar, quelli fabbricati sia come Semplici a pressione di cui al D.lgs.n°311/91 sia con Direttiva PED di cui D.lgs.n°93/2000, aventi V< 25 litri e con qualsiasi pressione PS, oppure con V< 50 litri se con PS ≤ 12 bar
I soli recipienti Semplici a pressione di cui D.lgs.311/9, cioè che siano di forma semplice e destinati a contenere solamente aria od azoto, limitatamente a quelli aventi PS<12 bar e PSxV<8000 barxlitri ed in base all'art.5 comma c) del D.M.329/04 sono ESCLUSI dai controlli INAIL di messa in Servizio, ma sono comunque soggetti a comunicazione di Messa in Servizio secondo i disposti dell'art.6 del D.M.329/04.
Tali recipienti sono poi in seguito soggetti a Verifiche di Riqualificazione periodica secondo le cadenze della Tabella Allegato B del D.M.329/04 a meno che non siano nelle condizioni di cui all'art.11 comma a) del D.M.329/04, cioè che sono stati fabbricati in modo da non essere soggetti a fenomeni di corrosione sia interna che esterna.
I recipienti di analoghe caratteristiche, come anche quelli di caratteristiche dimensionali superiori, ma certificati secondo Direttiva PED di cui D.lgs.93/2000 oppure fabbricati precedentemente e dotati di Libretto matricolare ANCC od ISPESL, e per questi ultimi nei casi di cessione o spostamento anche se precedentemente dotati di avvenuta omologazione d'impianto e verifiche oppure esclusi od esonerati, sono invece soggetti sia comunicazione di Messa in Servizio che a Verifiche INAIL di Messa in Servizio e poi anche alla dette Verifiche di Riqualificazione periodiche successive, queste ultime salvo che i recipienti stessi non siano nelle richiamate condizioni di cui all'art.11 comma a) del D.M.329/04 e che siano destinati a contenere fluidi del gruppo due ( non pericolosi), escluso il vapor d'acqua.
La comunicazione di Messa in Servizio di cui art.6 del D.M.329/04 va inviata all' I.N.A.I.L ed anche alla AUSL competenti per territorio. Nel caso della provincia di Modena all'INAIL di Bologna attraverso loro portale informatico CIVA e comunicazione da inviare al Servizio Impiantistico Antinfortunistico dell'AUSL a dsp@pec.ausl.mo.it".
Maggio 2020
Quesito 10/2020
Domanda
Nuovo DPCM del 26 Aprile, allegato 7 (Protocollo condiviso cantieri) punto 5, all'ultimo paragrafo è scritto:
il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Cosa si intende per "adeguata formazione"?
Si ritiene sufficiente quella già erogata nei corso DM 388 o deve essere predisposta una formazione integrativa? e se serve una formazione integrativa chi la può fare e in che modalità va fatta, dato che ad oggi i corsi non possono essere svolti se non in modalità a distanza.
Risposta
La formazione erogata ai sensi del DM 388 è da ritenersi adeguata ma dovrà essere integrata con indicazioni relative alle corrette modalità di comportamento dell'addetto al Primo Soccorso tra cui:
- misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- obbligo di lavare ed igienizzare le mani da parte dell'addetto al Primo Soccorso prima di effettuare l'intervento di soccorso
- obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica e di guanti monouso da parte dell'addetto al Primo Soccorso prima di effettuare l'intervento di soccorso
- obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica e di guanti monouso (questi ultimi se possibile) da parte dell'assistito
- se l'intervento di soccorso lo consente, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m
- disponibilità e collocazione in cantiere di mascherine chirurgiche, guanti monouso, igienizzanti per le mani disponibili per gli interventi di soccorso
Le modalità per l'erogazione della formazione suddetta sono quelle consentite attualmente dalle norme contro la diffusione del contagio, ovvero formazione a distanza, eventualmente integrata con opuscoli e materiale informativo.
Maggio 2020
Quesito 09/2020
Domanda
Fino al termine dell'emergenza vi è la possibilità (così come è permesso dalla Regione Veneto) di svolgimento di attività formative a distanza in merito alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compresa quella disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni? La Regione Emilia Romagna, parimenti a quella del Veneto, ha deliberato o dato indicazioni operative in merito alla possibilità di svolgere la formazione a distanza mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da garantire l'interazione docente-discente?
E ancora, in assenza di un orientamento Regionale, qual è la posizione dell'ASL di Modena in merito a questo delicato tema?
Si allega il documento della Regione Veneto.
Risposta
La Regione Emilia Romagna con circolare Prot. PG/2020/0322765 del 28/04/2020 ha emanato "Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro." in riferimento all'emergenza da COVID-19.
Con tale circolare, vengono fornite le indicazioni condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nel Luoghi di Lavoro, che prevedono:
- le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza
- tali attività sono ritenute idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
- le verifiche finali, laddove previste, possono essere svolte in modalità a distanza ad esclusione di tutte le prove pratiche che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni, attrezzature e dispositivi di protezione individuale.
Per completezza si allega il documento contenente le indicazioni condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nel Luoghi di Lavoro.
L'ASL di Modena si attiene alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna con la suddetta circolare Prot. PG/2020/0322765 del 28/04/2020.
Maggio 2020
Quesito 07/2020
Domanda
In questa fase di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del nuovo coronavirus è necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi o è sufficiente limitarsi a diffondere le buone prassi e le circolari diffuse dal Ministero?
Risposta
Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro nei confronti della malattia COVID-19, non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.
Il compito più importante ed utile del Datore di Lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:
- sui percorsi ufficiali individuati della Istituzioni nei casi specifici di "contatti stretti", di "casi sospetti" e di lavoratori che "provengono da aree a rischio";
- sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
- sulle misure igieniche adottate dall'azienda;
- sull'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del documento di valutazione dei rischi (DVR) nella parte del rischio biologico.
Trattandosi di un rischio per la popolazione generale non è DI NORMA necessario aggiornare il DVR, ad eccezione di:
- lavoratori addetti al contatto con il pubblico: il Datore di Lavoro, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà aggiornare il DVR valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà la misure preventive del caso, tra le quali risultano essere efficaci le seguenti: 1. distanza dell'operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente; 2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall'applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%; 3. disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%; 4. adeguata diffusione di materiali informativi sull'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale.
- lavoratori addetti al settore sanitario: il Datore di Lavoro attuerà quanto previsto dal DVR esistente. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione graduandole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree. Tra gli elementi da considerare sono: 1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio; 2. il tipo di setting e tipologia dei pazienti che ad esso accedono (pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree); 3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.); 4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (camice impermeabile a maniche lunghe, doppi guanti, facciale filtrante FFP2 o FFP3; schermo facciale o occhiali protettivi, cuffia).
Si rimanda integralmente a quanto previsto dal documento emanato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena in data 02/03/2020 intitolato "Indicazioni provvisorie per le Aziende della Provincia di Modena ai fini dell'adozione di misure per il contenimento dell'infezione da Coronavirus" trasmesso alle associazioni datoriali e sindacali nella medesima data, che si allega alla presente.
Marzo 2020
Quesito 05/2020
Domanda
Nel caso di carri per raccolta frutta è corretto prevedere, per i conduttori, la formazione analoga a quella prevista per le PLE++lavori in quota?
Per gli addetti che eseguono la semplice raccolta della frutta senza condurre in alcun modo il veicolo, può essere ritenuta sufficiente la formazione per lavori in quota?
Risposta
Le macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate "impianti speciali" di cui al punto 9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani.
Per i conduttori dei carri raccoglifrutta, attualmente non è previsto uno specifico corso di formazione dall'Accordo del 22 febbraio 2012 relativo alla individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pertanto si è in attesa della emanazione di specifiche indicazioni/norme.
Tuttavia, considerata la tipologia di rischi assimilabili a quella della PLE, l'indicazione è di inviare i conduttori dei carri raccoglifrutta a corsi di formazione analoghi a quelli previsti per l'uso della PLE.
Per gli addetti alla raccolta della frutta che non conducono il carro, la formazione è quella di 12 ore prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in attuazione dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 81/08.
Marzo 2020
Quesito 03/2020
Domanda
Ho un quesito che riguarda tutte le linee di smaltatura, si chiede se la fune di emergenza debba fermare solamente il trasporto o anche tutti gli accessori su di essa montati quali sbavatori, cabine spazzolatura, cabine di nebulizzazione, decoratrici rotative o digitali, ecc., e, soprattutto, se debba anche togliere corrente a tutti gli utilizzi disalimentando le blindo, oppure possa limitarsi a fermare solo il trasporto visto che tutte le macchine hanno poi le loro specifiche sicurezze.
La domanda nasce dal fatto che alcuni impiantisti, applicando in modo integralista la normativa, creano grossi disagi agli operatori in quanto basta urtare inavvertitamente la fune per fermare anche la motorizzazione dei mastelli con smalti che decantano immediatamente.
Risposta
Qualora fra le diverse attrezzature della linea di smaltatura esista un "legame funzionale" ma non un "funzionalmente solidale" e cioè:
- le singole attrezzature della linea di smaltatura presentano un funzionamento autonomo
- la loro interconnessione ed il loro funzionamento coordinato non comporta l'insorgere di pericoli diversi da quelli presi in considerazione e protetti dai costruttori delle singole unità
- l'attivazione o la disattivazione di una o più attrezzature non influisce sul rischio complessivo dell'insieme,
la fune di emergenza potrà fermare solo il trasporto.
Marzo 2020
Quesito 06/2020
Domanda
Una azienda srl, con due soci entrambi amministratori, ma uno di loro che chiameremo socio A, ha la delega in esclusiva per la sicurezza sul lavoro.
Visto che l'azienda srl ha superato i 30 dipendenti, può il socio B fare il corso per RSPP diverso da Datore di Lavoro (Modulo A, B, C) ?
Risposta
Sì, il socio B che non è Datore di Lavoro può svolgere il ruolo di RSPP previa formazione secondo l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, ovvero frequenza con verifica dell'apprendimento dei Moduli A, B (più eventuale modulo B specifico) e C.
Febbraio 2020
Quesito 04/2020
Domanda
Si chiede se nel caso di trattori a cui vengono collegate delle forche per la movimentare di balle di fieno o cassette di frutta, sia necessaria una ulteriore formazione rispetto a quella prevista per l'uso di trattori agricoli/forestali.
Risposta
Con riferimento all'ACCORDO SR del 22 febbraio 2012 relativo alla "individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"
si ritiene che non sia necessaria una ulteriore formazione nel caso descritto nel quesito in quanto:
- nella definizione di Trattori agricoli o forestali (al punto f) risulta incluso qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, … che può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale.
- in ALLEGATO VIII - Requisiti minimi del corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali il punto 1.0. stabilisce che "Il possesso dell'abilitazione di cui al presente allegato esonera nell'ambito del lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo."
In sostanza l'abilitazione all'uso della trattrice agricola secondo l'accordo Stato Regioni consente la guida del trattore e l'uso delle attrezzature ad esso collegate (rotopresse, sollevatori, forche, ecc.) purché in ambito agricolo-forestale.
Qualora nell'ambito di una azienda agricola sia utilizzato un sollevatore a braccio telescopico, trattandosi di un'altra tipologia di macchina, diversa dalla trattrice agricola, è prevista una specifica abilitazione. Se invece la macchina telescopica è stata immatricolata come trattrice agricola, il conducente deve essere in possesso dell'abilitazione della trattrice agricola (esistono pochi casi).
Febbraio 2020
Quesito 02/2020
Domanda
Il quesito è relativo ai requisiti del formatore per RLSA e preposti.
Da Accordo SR del 07/03/2016 e Decreto Interministeriale del 06/03/2013 risulterebbe che un RSPP in possesso dei requisiti formatore può formare i propri RLSA (fatto salvo diverse indicazioni del CCNL) e preposti.
Si chiede se l'interpretazione sia corretta.
Risposta
Il docente nei corsi per RLS-A e per i preposti deve essere in possesso dei requisiti previsti da:
- a) Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro"
- b) Contrattazione collettiva nazionale, che ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs.81/08 stabilisce le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come risulta precisato dalla tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione riportata in ALLEGATO V all'Accordo SR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
Se il docente in questione è anche RSPP aziendale, non vi sono elementi che impediscono a tale soggetto di svolgere il ruolo di formatore.
Febbraio 2020
Quesito 01/2020
Domanda
Alcuni carrelli commissionatori verticali (con cabina elevabile) come quello nell'immagine allegata, nel caso in cui si blocchino per un malfunzionamento ad altezze elevate, sono provvisti di un'imbragatura e un paranco per consentire all'utilizzatore di calarsi al suolo.
Si richiede se sia necessario sottoporre gli addetti a formazione e addestramento specifici per l'uso di D.P.I. di terza categoria (imbraghi) e quale altra formazione sia ritenuta obbligatoria in aggiunta a quella specifica per l'uso di carrelli elevatori commissionatori.
Risposta
Per carrello commissionatore si intende, di norma, un carrello elevatore con forche che permette all'operatore a bordo di prelevare il carico a più livelli e di avere un piano di appoggio (pallets) livellabile in altezza. Una definizione di carrello commissionatore viene fornita dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 13-08-2012 che identifica tali attrezzature come "carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature)".
Questi carrelli hanno altezza operativa e portata variabili e possono arrivare ad altezze anche superiori ai 10 metri, introducendo il rischio legato ai lavori in altezza (o lavori in quota).
Si ritiene pertanto che gli addetti debbano essere sottoposti a formazione e addestramento in relazione a:
- uso del DPI di terza categoria (imbragatura) e del paranco, in quanto nel caso oggetto del quesito il costruttore ha previsto l'uso di una imbragatura e di un paranco per consentire all'utilizzatore di calarsi al suolo in caso di blocco per malfunzionamento;
- rischio derivante dai lavori in altezza.
Relativamente alla eventuale ulteriore formazione e addestramento da assicurare al lavoratore che utilizza il carrello commissionatore, si precisa quanto segue.
- L'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 nell'Allegato A contiene l'elenco delle "attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori" così come previsto dall'Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare al paragrafo 1, lettera e), punto 2 definisce i "Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile."
- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21.2013 al punto 4 ha chiarito che l'elenco riportato nell'Allegato A del suddetto Accordo è esaustivo e non esemplificativo, pertanto l'elenco delle attrezzature non può essere esteso per analogia, ma resta quello definito nell'Accordo.
- Sono conseguentemente esclusi dagli obblighi dell'Accordo i mezzi in cui l'operatore si trovi a bordo del carrello, ma non a "bordo su sedile".
Ciò premesso, occorre distinguere tra:
- Carrelli commissionatori con operatore a bordo su sedile
- Carrelli commissionatori con operatore a bordo in piedi.
Nel primo caso l'attrezzatura rientra nella definizione di cui all'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, pertanto in base a quanto disposto dall'articolo 73 comma 5) del D.Lgs 81/2008, è obbligatoria specifica abilitazione degli operatori addetti alla conduzione dei carrelli commissionatori, secondo i contenuti dell'Accordo stesso che disciplina argomenti, durata, soggetti formatori, indirizzi e requisiti minimi di validità dell'abilitazione.
Nel secondo caso (carrelli commissionatori in cui l'operatore si trova in piedi nella cabina di comando) l'attrezzatura non rientra nella definizione dell'Accordo sopra citato, di conseguenza gli operatori addetti alla loro conduzione non sono soggetti alla specifica abilitazione prevista dall'articolo 73 comma 5) del D.Lgs 81/2008 né ai contenuti dell'Accordo stesso.
Resta comunque da soddisfare la richiesta di formazione, informazione e addestramento contenuta nell'Art. 73 comma 4, in merito all'uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ma senza specifici vincoli sui contenuti e sulla durata dei corsi. Tale formazione dovrà essere "sufficiente ed adeguata", inoltre dovrà essere organizzata con la collaborazione dell'RSPP e dell'RLS.
Si evidenzia che alcuni aspetti relativi all'uso in sicurezza del carrello commissionatore sono sovrapponibili a quelli di un normale carrello semovente con conducente a bordo (baricentro del carico, targa di portata, ricarica e rischi nell'uso delle batterie, ecc…), pertanto il datore di lavoro potrebbe scegliere di inviare il lavoratore al corso per l'uso del carrello elevatore semovente (corso teorico e pratico di 8+4 ore) ed integrare poi la sua formazione in merito all'uso dell'attrezzatura specifica (carrello commissionatore), allo svolgimento dei lavori in quota e all'uso dei DPI di III categoria (imbragatura) come nel caso oggetto del presente quesito.
(Febbraio 2020)
Quesito 56/2019
Domanda
Si chiede quali sono i requisiti del docente formatore per poter svolgere e rilasciare gli attestati del corso antincendio a RISCHIO ALTO (PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE) ai sensi dell'Allegato IX del DM 10/03/98.
E infine se tale corso può essere svolto soltanto dai Vigili del Fuoco.
Risposta
Il docente formatore per gli addetti all'emergenza incendio (rischio elevato, medio, basso) deve possedere una specifica competenza nella materia antincendio; in proposito i riferimenti normativi attualmente vigenti a cui fare riferimento, oltre al D.Lgs.81/08, sono i seguenti:
- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013 della Commissione ex art. 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008;
- allegato V e punto 12.1 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008).
In caso di emanazione del Decreto previsto dall'art.46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 potranno essere definiti ulteriori criteri di qualificazione del docente formatore per gli addetti all'emergenza incendio.
Il corso di formazione per gli addetti all'emergenza incendio (rischio elevato, medio, basso) non deve necessariamente essere tenuto da personale dei Vigili del Fuoco.
È invece necessario rivolgersi al Comando dei Vigili del Fuoco per conseguire l'attestato di idoneità tecnica (ex art. 3 Legge 28 novembre 1996, n. 609) che si rende obbligatorio per gli addetti all'emergenza incendio designati nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (attività a rischio elevato più altre tipologie).
Si precisa infine che l'attestato di idoneità tecnica non coincide con l'attestato di frequenza al corso di formazione: infatti un addetto all'emergenza incendio, designato in una attività a rischio elevato, potrebbe svolgere il corso di formazione C di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 1998, con un docente che non appartiene al Corpo dei Vigili del Fuoco, al termine del quale ottenere l'attestato di frequenza; successivamente egli dovrebbe conseguire l'attestato di idoneità tecnica, previo superamento delle prove previste, presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
(Febbraio 2020)