Quesito 38/2020

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Domanda

Chiarimenti su risposta a quesito n. 1/2020

Chiedo relativamente al quesito 01/2020 di avere alcune delucidazioni relative a quanto esposto ed in particolare:

  • vero è che l'Accordo Stato Regioni 53/2012 indica nell'Allegato A per quanto riguarda i carrelli elevatori solo macchine azionate da un operatore a bordo su sedile.
  • vero è che la circolare 21.2013 del MLPS indica come esaustivo l'elenco di cui all'allegato A relativo ai carrelli elevatori

Si chiede quindi come sia da interpretare quanto esposto nell'allegato VI punto 1.0 del suddetto Accordo Stato Regioni dove recita "l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle precedentemente considerate nel presente allegato richiede il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato"
Dove si specifica "conducente a bordo" ma non "seduto"

In particolare, la perplessità è se sia da considerare la formazione per carrelli industriali semoventi, ad esempio, valida anche per i carrelli commissionatori avendo questi l'uomo a bordo (seppure in piedi e non seduto) e quindi soddisfacendo il suddetto punto 1.0 dell'allegato VI del CSR 53/2012, ma essendo in contrasto con la circolare 21.2013 suddetta.

Secondariamente altro quesito è se ci siano i presupposti per considerare l'operatore di carrello elevatore commissionatore come lavoratore che effettua lavori in quota come definiti dall'art. 107 del D.Lgs 81/2008, in quanto il rischio di caduta per come è configurata la cabina del carrello commissionatore si può ritenere solo residuo.

Risposta

L'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 - Allegato A paragrafo 1, lettera e), punto 2 definisce i "Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile."
Pertanto quanto esposto nell'allegato VI punto 1.0 del suddetto Accordo Stato Regioni "l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle esplicitamente (non precedentemente) considerate nel presente allegato richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato" è da intendersi relativamente agli Esempi di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo riportati nelle immagini dell'Allegato stesso, immagini che peraltro raffigurano attrezzature dove il conducente è a bordo su sedile.

Nel caso di carrelli commissionatori in cui l'operatore si trova in piedi (e non seduto) nella cabina di co-mando, come già esposto nella risposta al quesito 1/2020, si ritiene adeguata la formazione del lavoratore mediante partecipazione al corso per l'uso del carrello elevatore semovente (corso teorico e pratico di 8+4 ore) purché integrata da una ulteriore formazione in merito a:

  • uso dell'attrezzatura specifica (carrello commissionatore)
  • svolgimento dei lavori in quota
  • uso dei DPI di III categoria se previsti dal manuale d'uso dell'attrezzatura.

Dicembre 2020