Quesito 36/2020
Domanda
In relazione alle recenti modifiche apportate dall'art 240 del DLgs 101 2020 (radiazioni ionizzanti) all'articolo 180 del DLgs 81/08
Assunto che le attività produttive utilizzano, per la realizzazione dei propri manufatti, metalli provenienti da fonderie/acciaierie, le quali utilizzano come materia prima anche rottami metallici e/o metalli che pos-sono risultare radioattivi:
Si richiede se i datori di lavoro delle suddette attività produttive NON RIENTRANTI negli elenchi dei semi-lavorati e/o pratiche previsiti degli specifici allegati I e II del DLgs 101/2020, debbano comunque valutare il rischio derivante da radiazioni ionizzanti a cui possono essere espositi i propri lavoratori in funzione dello stoccaggio temporaneo e lavorazione dei citati materiali.
Qualora la valutazione si rendesse necessaria, si chiede se possano essere sufficienti i certificati forniti dai fornitori attestanti i livelli di radioattività dei materiali acquistati, o se debbano essere eseguite misurazioni specifiche da parte in esperto in radioprotezione
Risposta
Nel quesito viene esplicitamente dichiarato che le attività produttive (oggetto del quesito stesso) NON RIENTRANO negli elenchi dei semilavorati e/o pratiche previsti degli specifici allegati I e II del DLgs 101/2020; pertanto in base all'art. 2 commi 3 e 4 del Titolo I del D.Lgs. 101/2020, NON SI APPLICA il D.lgs. 101/2020 bensì trova applicazione il D.lgs. 81/2008.
Ai sensi dell'art. 181 comma 1 del Titolo VIII del D.lgs. 81/08, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buo-na tecnica ed alle buone prassi. Pertanto si ritiene che il DL debba includere nella valutazione dei rischi an-che quello derivante dallo stoccaggio temporaneo e dalla lavorazione dei materiali citati nel quesito: gli esiti della specifica valutazione dovranno assicurare che i lavoratori di tale attività produttiva non risultino esposti ad una "esposizione indebita" né rientrino nella definizione di "lavoratore esposto" (art. 7 Titolo II del DLgs 101/2020).
Qualora i certificati dei livelli di radioattività dei materiali acquistati, resi disponibili dai fornitori, attestino che tali materiali, pur generando radiazioni ionizzanti, possono essere venduti o messi a disposizione a terzi senza una sorveglianza o un controllo amministrativo specifici dopo la vendita, in quanto da essi deri-va un'esposizione dei lavoratori trascurabile dal punto di vista della radioprotezione, si ritiene di non do-ver procedere a ulteriori misure (ad esempio di dose a carico dei lavoratori).
Dicembre 2020