Quesito 35/2020
Domanda
Avrei il seguente quesito da porre relativamente all'obbligo di istituzione del registro degli esposti agli agenti cancerogeni in un'azienda.
Si tratta di un'azienda che opera in tutto il mondo nella realizzazione di impianti per la trasformazione del legno, con soluzioni complete per la produzione di pannelli a base di legno, pannelli isolanti, pellet e cubetti per pallet.
Nella loro sede si realizzano tutta la parte di ingegneria relativa alla costituzione della fabbrica, dalle fondazioni alle strutture, dal software di controllo PLC alle interfacce grafiche SCADA, dalle presse alle piccole macchine da laboratorio, nonchè la quadristica elettrica e il bordo macchina. Ne consegue che, il rischio cancerogeno legato alla materia prima (il legno) a cui i nostri tecnici sono esposti, è presente esclusivamente fuori sede. Oltre alla polvere di legno duro, sono possibili esposizioni all'isocianato e alla formaldeide, aggiunti come additivi nell'impasto che in pressa uscirà in forma di pannello o estruso.
Durata dell'esposizione. Le esposizioni ai suddetti agenti sono comunque limitate nel tempo rispetto alla durata degli interventi in cantiere dei nostri trasfertisti. Per un impianto nuovo, l'esposizione si avrà durante l'ultima fase del cantiere (della durata totale di 6-8 mesi) ovvero quando, finito il collaudo "in bianco", partirà la produzione vera e propria. Sugli impianti già avviati, le attività di manutenzione o assistenza (della durata di 2-10 giorni) spesso vengono eseguite durante il fermo impianto.
Concentrazione. Sono sempre presenti gli impianti di aspirazione localizzati ma in funzione della vetustà della fabbrica o della nazione in cui è ubicata (in certe parti del mondo la sensibilità al rischio cancerogeno è molto bassa), la loro efficienza cambia sensibilmente. Anche se sono stati richiesti, nessuna fabbrica ci ha indicato le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse nelle varie aree o punti dello stabilimento.
Lavoratori esposti. Con il Medico Competente è stata definita la figura del trasfertista, al fine di applicare un protocollo sanitario adeguato ai dipendenti che lavorano fuori sede e potenzialmente esposti. Sono definiti trasfertisti i lavoratori che nell'anno solare precedente hanno effettuato più di 15 giorni nei cantieri all'estero. All'inizio di ogni anno c'è quindi una rivalutazione di questo elenco.
DPI. A tutti i lavoratori in trasferta viene data in dotazione una mascherina FFP3 per la protezione dalla polvere di legno, semi-maschera con occhiale chiuso o maschera facciale dotati di filtri ABEK1P3 per la protezione dai vapori di isocianato e formaldeide, guanti in neoprene per la protezione delle mani al contatto con particelle di legno resinato con isocianato o formaldeide.
Fermo restando che, nel Registro degli Esposti, potrebbero solo inserire l'attività svolta, l'agente cancerogeno, ma non il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata, devono comunque redigerlo (il Registro degli Esposti) per questa categoria di lavoratori?
Inoltre, da un anno all'altro, a seconda del numero di giorni passati in trasferta (> o < 15 gg.), i lavoratori possono ricadere nel gruppo trasfertisti (e quindi esposti) o meno. Ogni anno occorre aggiornare il Registro inserendo e togliendo i nominativi dei lavoratori trasfertisti?
Risposta
L'iscrizione nel registro degli esposti va fatta per i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute; tali lavoratori sono sottoposti alla specifica sorveglianza sanitaria. Nel registro degli esposti va riportata, per ciascun lavoratore iscritto, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Il numero di giorni di trasferta pare non essere un criterio adeguato per stabilire se tali lavoratori siano o meno esposti ad agenti cancerogeni e se per loro esista o meno un rischio per la salute.
Dicembre 2020