Quesito 33/2020
Domanda
Si richiede se le definizioni di contatto stretto indicate a pagina 3 del documento AUSL e nell'allegato 2 della circolare ministeriale sono da intendersi con o senza mascherina.
Risposta
La definizione di contatto stretto richiamata nel quesito, indicata nella circolare del ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e a sua volta citata nel documento dell'AUSL di Modena "Indicazioni provvisorie per le Aziende della Provincia di Modena ai fini dell'adozione di misure per il contenimento dell'infezione da Coronavirus", è stata aggiornata dalla circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e richiamata nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020.
Pertanto attualmente la definizione attuale di contatto stretto è la seguente:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Il contatto è da intendersi senza mascherina nei casi di cui ai punti 1, 4, 5, 6. Con riferimento al punto 4, la definizione è da intendersi inoltre in ambienti non necessariamente chiusi (ad es. al bar).
Il contatto è da intendersi con mascherina nei casi di cui al punto 7; peraltro si osserva che sui mezzi di trasporto vi è l'obbligo di legge di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
Relativamente ai punti 2 e 3, il contatto avviene tramite superfici contaminate dal virus (mani che toccano altre mani/superfici infette e successivamente le mucose ricettive di bocca, naso, occhi); in tali casi il rischio di contagio è indipendente dall'uso della mascherina.
Fatto salvo quanto sopra, il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio e siano da considerarsi "contatto stretto"; per esempio se uno dei due soggetti non portava la mascherina o non la calzava bene o se il contatto, seppure con DPI, è stato molto prolungato.
Novembre 2020