Quesito 28/2020

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Domanda

Un lavoratore ha frequentato nell'ambito del suo percorso universitario una formazione di 16 ore ai sensi del D.M. 388/2003 e, una volta assunto in un'azienda, nel 2018 ha conseguito aggiornamento di 4 ore (quindi un anno prima rispetto alla scadenza triennale, ma di 2 ore in meno essendo la sua azienda appartenente al gruppo B).

Ora, dal momento che il lavoratore è stato assunto da qualche mese in un'azienda che appartiene al gruppo A potremmo, facendogli frequentare nel 2021 le 6 ore di aggiornamento, considerarlo addetto primo soccorso a tutti gli effetti?

Risposta

Sì, purché la formazione conseguita dal lavoratore in ambito universitario ai sensi del D.M. 388/2003 sia quella relativa alle aziende del gruppo A. Il lavoratore potrà riprendere a svolgere immediatamente il compito di addetto al Primo Soccorso mediante la frequenza del corso di aggiornamento previsto dallo stesso D.M., che per le aziende del gruppo A ha una durata minima di almeno 6 ore.

Il riferimento normativo è l'Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, ove si specifica che, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione svolta, come nel caso degli addetti al Primo Soccorso, tale funzione deve ritenersi non esercitabile solo se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme. Nel caso specifico, il mancato aggiornamento dell'addetto al primo soccorso entro il termine di tre anni non determina l'obbligo di ripetere l'intero corso di prima formazione, ma esclusivamente la sospensione dal compito fino al completamento del relativo aggiornamento.

Novembre 2020