Quesito 27/2020
Domanda
Da decreto "Cura Italia" gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 "conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza", la cui data è attualmente fissata al 15 ottobre 2020.
Si chiede se detta disposizione abbia validità anche per gli attestati in scadenza tra il 01/08/2020 e il 15/10/2020.
Risposta
In riferimento all'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento del Covid-19 del 14 marzo 2020 (successivamente aggiornati e sottoscritti in data 24 aprile 2020, contenuti nel DPCM 26/4/2020 come allegati 6 e 7 e nel successivo DPCM del 17/05/2020 come allegati 12 e 13), in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), hanno previsto:
- la sospensione di ogni attività di formazione, anche obbligatoria, in modalità in aula, anche se già organizzata,
- la possibilità di effettuare la formazione a distanza, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, anche per i lavoratori in smart work,
- la possibilità di proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nel caso in cui non sia possibile effettuare l'aggiornamento, fermo restando l'obbligo di completare l'aggiornamento della formazione immediatamente dopo la fase emergenziale.
Sempre in materia di formazione dei lavoratori la Regione Emilia Romagna ha emanato:
- l'atto prot 0322765 del 28/04/2020, con il quale ha fornito indicazioni, condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nel Luoghi di Lavoro, che prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che, quindi, siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche le verifiche finali, laddove previste, possono essere svolte in modalità a distanza ad esclusione di tutte le prove pratiche che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni, attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
- il Decreto n. 83 del 23 maggio 2020 con il quale, a far data dal 25 maggio 2020, ha consentito, ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, secondo le disposizioni dettate dalle "linee guida regionali per la Formazione professionale" allegato n. 5.
In data 28 maggio 2020, con stralcio Verbale n. 82, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, si è espresso su un quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle attività formative in materia di salute e sicurezza, esprimendo parere favorevole per la riattivazione della formazione in materia di salute e sicurezza trattandosi di formazione obbligatoria sia quando la stessa deve essere necessariamente svolta in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche dei corsi di formazione (ad esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro), sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio, quali, ad esempio:
- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all'igiene frequente delle mani;
- garanzia dell'igiene delle superfici;
- in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.
Per quanto concerne la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ivi inclusa quella prevista per le figure della prevenzione, si suggerisce, in questa fase, di preferire in via temporanea la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona", anziché la formazione "in presenza". La modalità di formazione a distanza in "videoconferenza in modalità sincrona" non può essere tuttavia applicabile ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico quali quelli per addetti al primo soccorso in azienda (art. 45 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) per i quali dovranno essere previste modalità in presenza adottando le medesime misure di contenimento del rischio sopra richiamate.
Con il DPCM del 7 agosto 2020 si decreta all'art. 1 lettera r) la ripresa dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
Per quanto sopra si ritiene che il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2 del Decreto - legge n. 18 del 13 03 2020 (Cura Italia) non abbia validità anche per gli attestati in scadenza tra il 01/08/2020 e il 15/10/2020.
Si osserva inoltre che per gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, pur riconoscendone la validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" attualmente fissata al 15 ottobre 2020, ad oggi è possibile provvedere all'organizzazione dei percorsi formativi di aggiornamento con le modalità ritenute più opportune in base alla tipologia di corso da effettuare.
Settembre 2020