Quesito 20/2020
Domanda
Si richiedono delucidazioni in merito alla prossima entrata in vigore in data 24/06/2020 del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) di modifica del D.Lgs. 81/08.
In particolare si chiede se dall'entrata in vigore del nuovo decreto, per attività quali taglio piastrelle e imprese edili (che svolgono anche attività di demolizione) sarà necessario provvedere a redigere specifica valutazione del rischio cancerogeno per esposizione a silice libera cristallina respirabile, preso atto che fino ad ora tale agente chimico era stato preso in considerazione nella valutazione del rischio chimico.
Inoltre, poiché nelle suddette attività negli ultimi 2 anni erano già stati effettuati campionamenti analitici dosimetrici delle polvere e della silice libera cristallina, conformi alla norma UNI-EN 689, si chiede se tali campionamenti possono essere tenuti validi per la nuova valutazione del rischio
cancerogeno (e portati alla "naturale" scadenza dei 3 anni, visto l'esito dei campionamenti stessi al di sotto del 10% del TLV), oppure occorra necessariamente ripetere i campionamenti della silice nell'anno in corso, funzionali alla redazione del nuovo DVR cancerogeno e la conseguente compilazione del registro degli esposti.
Risposta
Nel rispetto della Norma UNI-EN 689:2019 non è necessario effettuare nuove misurazioni qualora un agente chimico venga considerato agente cancerogeno e/o mutageno, ma deve essere obbligatoriamente aggiornato il documento di valutazione dell'esposizione di cui al Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08 a cui devono essere allegati i resoconti di misurazioni in conformità la Norma UNI EN ISO 17025 e alle Norme vigenti in Italia in materia di professioni. Il documento sarà aggiornato ogni 3 anni o ad ogni variazione delle attività lavorative indipendentemente da quanto viene richiesto dalla Norma UNI-EN 689:2019.
Ovviamente dovrà essere compilato il registro degli esposti al nuovo agente cancerogeno/mutageno.
Giugno 2020