Quesito 18/2020

prevenzio.net

Domanda

Il quesito riguarda la elezione / nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riguardo a imprese costituite da un solo dipendente oppure imprese con numero di lavoratori ridotto (<5).

Qualora il/i lavoratore/i non esercitino il loro diritto di "eleggere" o "nominare" un RLS, e quindi nel Documento di valutazione dei rischi sarà riportata la dicitura "I lavoratori non hanno ancora esercitato il loro diritto di eleggere o nominare il/i RLS", avendo quindi un organigramma dove non c'è né un RLS interno né un RLS territoriale.

È consentita tale situazione dalle vigenti disposizioni legislative?

Risposta

Il Datore di Lavoro nell'ambito della "formazione generale" prevista dall'Accordo del 21.12.2011 emanato ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 81/08, deve formare i lavoratori anche relativamente alla "organizzazione della prevenzione aziendale" nonché sui "diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali", incluso quindi il tema della consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Qualora i lavoratori non esercitino la facoltà di eleggere o designare un RLS aziendale, le funzioni di RLS sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, indicato dagli Organismi paritetici territoriali, a cui le aziende partecipano versando un contributo al fondo istituito ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 81/08. L'organismo paritetico comunica all'azienda il nominativo del RLST.

Nel caso non sia costituito un organismo paritetico territoriale, l'art. 48 comma 6 attribuisce al suddetto Fondo l'onere di comunicare all'azienda il nominativo del RLST. Ad oggi tale modalità non risulta operativa, pertanto è possibile che nelle aziende dove i lavoratori non hanno esercitato la facoltà di eleggere/designare il RLS e per le quali non risulta istituito un Organismo paritetico territoriale, non sia presente il RLS né il RLST.

Giugno 2020