Quesito 17/2020

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Domanda

Nelle definizioni di "lavoratore" dell'art. 2 - DLgs 81/08 vengono esplicitamente considerati come lavoratori i VOLONTARI del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
Si richiede se i volontari della Croce Rossa Italiana, non essendo espressamente citati, debbano comunque essere considerati lavoratori, rientrando nella definizione generale fornita dal citato art. 2.

Risposta

I volontari della Croce Rossa Italiana, analogamente ai volontari della Protezione Civile, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco, sono da considerare "lavoratori".
Tuttavia, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività ed interventi, ad essi si applicano le disposizioni previste dal DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011 (emanato ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis) e dall'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 (secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008).

Giugno 2020