Quesito 05/2020
Domanda
Nel caso di carri per raccolta frutta è corretto prevedere, per i conduttori, la formazione analoga a quella prevista per le PLE++lavori in quota?
Per gli addetti che eseguono la semplice raccolta della frutta senza condurre in alcun modo il veicolo, può essere ritenuta sufficiente la formazione per lavori in quota?
Risposta
Le macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate "impianti speciali" di cui al punto 9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani.
Per i conduttori dei carri raccoglifrutta, attualmente non è previsto uno specifico corso di formazione dall'Accordo del 22 febbraio 2012 relativo alla individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pertanto si è in attesa della emanazione di specifiche indicazioni/norme.
Tuttavia, considerata la tipologia di rischi assimilabili a quella della PLE, l'indicazione è di inviare i conduttori dei carri raccoglifrutta a corsi di formazione analoghi a quelli previsti per l'uso della PLE.
Per gli addetti alla raccolta della frutta che non conducono il carro, la formazione è quella di 12 ore prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in attuazione dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 81/08.
Marzo 2020