Quesito 01/2020
Domanda
Alcuni carrelli commissionatori verticali (con cabina elevabile) come quello nell'immagine allegata, nel caso in cui si blocchino per un malfunzionamento ad altezze elevate, sono provvisti di un'imbragatura e un paranco per consentire all'utilizzatore di calarsi al suolo.
Si richiede se sia necessario sottoporre gli addetti a formazione e addestramento specifici per l'uso di D.P.I. di terza categoria (imbraghi) e quale altra formazione sia ritenuta obbligatoria in aggiunta a quella specifica per l'uso di carrelli elevatori commissionatori.
Risposta
Per carrello commissionatore si intende, di norma, un carrello elevatore con forche che permette all'operatore a bordo di prelevare il carico a più livelli e di avere un piano di appoggio (pallets) livellabile in altezza. Una definizione di carrello commissionatore viene fornita dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 13-08-2012 che identifica tali attrezzature come "carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature)".
Questi carrelli hanno altezza operativa e portata variabili e possono arrivare ad altezze anche superiori ai 10 metri, introducendo il rischio legato ai lavori in altezza (o lavori in quota).
Si ritiene pertanto che gli addetti debbano essere sottoposti a formazione e addestramento in relazione a:
- uso del DPI di terza categoria (imbragatura) e del paranco, in quanto nel caso oggetto del quesito il costruttore ha previsto l'uso di una imbragatura e di un paranco per consentire all'utilizzatore di calarsi al suolo in caso di blocco per malfunzionamento;
- rischio derivante dai lavori in altezza.
Relativamente alla eventuale ulteriore formazione e addestramento da assicurare al lavoratore che utilizza il carrello commissionatore, si precisa quanto segue.
- L'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 nell'Allegato A contiene l'elenco delle "attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori" così come previsto dall'Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare al paragrafo 1, lettera e), punto 2 definisce i "Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile."
- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21.2013 al punto 4 ha chiarito che l'elenco riportato nell'Allegato A del suddetto Accordo è esaustivo e non esemplificativo, pertanto l'elenco delle attrezzature non può essere esteso per analogia, ma resta quello definito nell'Accordo.
- Sono conseguentemente esclusi dagli obblighi dell'Accordo i mezzi in cui l'operatore si trovi a bordo del carrello, ma non a "bordo su sedile".
Ciò premesso, occorre distinguere tra:
- Carrelli commissionatori con operatore a bordo su sedile
- Carrelli commissionatori con operatore a bordo in piedi.
Nel primo caso l'attrezzatura rientra nella definizione di cui all'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, pertanto in base a quanto disposto dall'articolo 73 comma 5) del D.Lgs 81/2008, è obbligatoria specifica abilitazione degli operatori addetti alla conduzione dei carrelli commissionatori, secondo i contenuti dell'Accordo stesso che disciplina argomenti, durata, soggetti formatori, indirizzi e requisiti minimi di validità dell'abilitazione.
Nel secondo caso (carrelli commissionatori in cui l'operatore si trova in piedi nella cabina di comando) l'attrezzatura non rientra nella definizione dell'Accordo sopra citato, di conseguenza gli operatori addetti alla loro conduzione non sono soggetti alla specifica abilitazione prevista dall'articolo 73 comma 5) del D.Lgs 81/2008 né ai contenuti dell'Accordo stesso.
Resta comunque da soddisfare la richiesta di formazione, informazione e addestramento contenuta nell'Art. 73 comma 4, in merito all'uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ma senza specifici vincoli sui contenuti e sulla durata dei corsi. Tale formazione dovrà essere "sufficiente ed adeguata", inoltre dovrà essere organizzata con la collaborazione dell'RSPP e dell'RLS.
Si evidenzia che alcuni aspetti relativi all'uso in sicurezza del carrello commissionatore sono sovrapponibili a quelli di un normale carrello semovente con conducente a bordo (baricentro del carico, targa di portata, ricarica e rischi nell'uso delle batterie, ecc…), pertanto il datore di lavoro potrebbe scegliere di inviare il lavoratore al corso per l'uso del carrello elevatore semovente (corso teorico e pratico di 8+4 ore) ed integrare poi la sua formazione in merito all'uso dell'attrezzatura specifica (carrello commissionatore), allo svolgimento dei lavori in quota e all'uso dei DPI di III categoria (imbragatura) come nel caso oggetto del presente quesito.
(Febbraio 2020)