Archivio quesiti 2019

Quesito 31/2019

prevenzio.net

Domanda

Si richiede un chiarimento sulla tipologia e periodicità delle verifiche periodiche a cui devono essere sottoposti i carrelli elevatori ed eventualmente anche i transpallet elettrici.
Ci si deve attenere a quanto indicato dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione?
Nel caso in cui il costruttore non dia indicazioni temporali ogni quanto i mezzi di sollevamento devono essere sottoposti a verifica e/o manutenzione?
Nel caso di funi e catene di sollevamento, l'allegato VI al D.Lgs. 81/08, al punto 3.1.2 indica che le "Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante"; ciò vale anche per carrelli elevatori e transpallet elettrici?
Oppure ci si deve attenere a quanto indicato nell'allegato VII dove si indica una verifica annuale per i carrelli elevatori con braccio telescopico?

Risposta

Le verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08 fanno riferimento all'allegato VII del medesimo decreto.
I normali carrelli elevatori industriali e i transpallet non rientrano in genere tra le attrezzature di lavoro inserite nell'allegato VII.
La manutenzione ed i controlli sono trattati rispettivamente al comma 4 e 8 dell'art. 71 facendo riferimento al manuale d'uso e manutenzione del fabbricante o a norme tecniche o a buone prassi o a linee guida.
Se ci sono dubbi si deve contattare il fabbricante, farsi rilasciare un programma di manutenzione e affidarsi a manutentori qualificati, come previsto dal comma 7 dell'art. 71 lettera b.
La verifica delle catene di cui all'allegato VI del D. Lgs. 81/08, al punto 3.1.2 è una norma di legge da applicarsi, per le funi e le catene, in mancanza di indicazioni del costruttore.

(Luglio 2019)

Quesito 30/2019

prevenzio.net

Domanda

Chiedo cortesemente se in riferimento all'attuale Accordo Stato Regioni del 2007 sulle sostanze psicotrope e stupefacenti sia obbligatoria l'effettuazione del "drug test" per gli operatori che utilizzano le seguenti tipologie di carrello elevatore:
- Retrattile
- Commissionatore con uomo a bordo e postazione di guida fissa
- Commissionatore con uomo a bordo e postazione di guida elevabile in quota
- Trilaterale
- Impilatore

Risposta

Riteniamo che l'elemento distintivo più importante sia rappresentato dalla presenza dell'uomo a bordo macchina durante l'esecuzione dei movimenti che le varie tipologie di carrelli elevatori possono effettuare.
Quindi, allorché il lavoratore addetto abbia un proprio posto di guida a bordo del mezzo (in piedi o seduto che sia), la mansione rientra tra quelle elencate nell'allegato I al provvedimento del 30/10/2007 (addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci), per le quali è previsto il controllo circa l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

(Giugno 2019)

Quesito 29/2019

prevenzio.net

Domanda

Il titolare di una ditta individuale con attività di "autotrasporto c/terzi" vorrebbe iscrivere come collaboratore familiare ai soli fini IVS e Inail il figlio di 16 anni (compiuti). La ditta non ha dipendenti.
Il figlio non verrebbe adibito ad alcuna attività pesante, le attività che svolgerebbe si limiterebbero all'apertura e chiusura sponde del camion. Un sedicenne può svolgere questa attività anche solo limitata a quanto indicato e quali adempimenti sono obbligatori ai fini della sicurezza?

Risposta

E' probabile che l'iscrizione ai soli fini previdenziali del minore collaboratore familiare sia possibile ma la mansione a cui verrebbe adibito potrebbe essere configurata come pesante (comporterebbe, verosimilmente, una movimentazione manuale dei carichi). Per meglio risolvere il problema si potrebbe effettuare una valutazione dei rischi (al fine di escludere rischi particolari) anche se un'impresa con solo collaboratori familiari non è tenuta a farla.

(Giugno 2019)

Quesito 28/2019

prevenzio.net

Domanda

Nel caso in cui la cartella sanitaria e di rischio sia tenuta in formato digitale, secondo le disposizioni dell'Art. 53 del D. Lgs 81/08, che prevedono l'apposizione di firma digitale alla medesima, compreso il giudizio di idoneità alla mansione, da parte del Medico Competente, si può ritenere valido a tutti gli effetti il giudizio di idoneità cartaceo non firmato manualmente dal Medico Competente (ma ovviamente firmato digitalmente)?
Naturalmente, il giudizio di idoneità cartaceo prodotto, riporterebbe le seguenti diciture: "apposta firma digitale conforme alle norme vigenti: legge 15 marzo 1997, n. 59; D.p.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n.110 Certificato rilasciato da infocamere S.C.p.A. Il documento originale elettronico firmato digitalmente è depositato presso server presenti nello studio del medico Competente e su supporto informatico depositato con la tutela del segreto professionale negli uffici dell'azienda cliente".

Risposta

Sì, la soluzione prospettata sembra assolutamente condivisibile e assicura il rispetto dei vari obblighi connessi.

(Giugno 2019)

Quesito 26/2019

prevenzio.net

Domanda

Ho il caso di due aziende, in una delle quali il legale rappresentante si è autonominato RSPP ed è il datore di lavoro con anche attribuzione di potere di spesa desumibile in visura camerale, mentre nell'altra impresa quest'ultimo è socio, con quota superiore al 50 per cento, ma non ha particolari funzioni ed obblighi sulla sicurezza del lavoro, che rimangono in capo ad un altro socio/legale rappresentante, anch'esso RSPP datore di lavoro, ma che andrà in pensione.
Attraverso una sorta di delega nominativa che attribuisca potere di spesa al datore di lavoro della prima azienda (e socio di maggioranza dell'altra impresa), è possibile considerarlo anche per la seconda realtà datore di lavoro per la sicurezza e consentirgli autonomina RSPP "sfruttando" attestato già acquisito regolarmente?

Risposta

Se anche nella seconda azienda il soggetto in questione riveste (o rivestirà) la funzione di datore di lavoro come definito nell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 potrà "autonominarsi" RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08).
I crediti formativi acquisiti potranno essere fatti valere in presenza di classi di rischio omogenee (alto, medio e basso). L'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 prevede contenuti minimi del corso, con durate distinte in base ai tre livelli di rischio.

(Maggio 2019)

Quesito 27/2019

prevenzio.net

Domanda

Serbatoi a pressione con rapporto pressione x volume inferiore a 8000 sono comunque soggetti a denuncia di messa in servizio all'INAIL?

Risposta

L'esclusione dalla denuncia della messa in servizio dei recipienti in pressione aventi il PsxV < 8.000 era prevista dalla superata "Raccolta E" dell'ISPESL.
Oggi la direttiva PED, recepita con Decreto n. 329-2004 esclude fra l'altro dalla messa in servizio i seguenti recipienti in pressione: a) V < 25 litri; b) V< 50 litri se con Ps ≤ 12 bar.

(Maggio 2019)

Quesito 25/2019

prevenzio.net

Domanda

Quesito in merito alla conduzione di macchine movimento terra (escavatori, terne e pale meccaniche).
Vi chiedo se un ragazzo di anni 16 sprovvisto di patente B, per normativa può condurre le macchine movimento terra dal momento che effettua la necessaria formazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e con idoneità sanitaria in regola.

Risposta

Pur non essendo necessaria la patente di guida per l'uso di tali macchinari se non vengono condotti su strada, la normativa relativa ai lavori vietati per i minori non permette la conduzione di macchine movimento terra.
In particolare il riferimento principale è rappresentato dal D. Lgs 345/99 (che modifica la L. 977/67) che indica, nell'allegato I i lavori vietati.
Nel nostro caso potrebbero essere invocate le seguenti voci dell'allegato: 16) lavori di escavazioni...; 22) lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno; 23) manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica...; 27) condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi...

(Maggio 2019)

Quesito 23/2019

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se è obbligatorio l'accreditamento alla Regione per svolgere e quindi erogare attestati di formazione in materia di sicurezza e salute per i seguenti corsi:

  • corso di formazione lavoratori (generale e specifica) art. 37 D. Lgs. 81/08 e ASR 21.12.2011;
  • corso antincendio in attività a rischio medio;
  • corso primo soccorso aziendale (Gruppo A e gruppo B);
  • corso rappresentante di lavoratori per la sicurezza.

Risposta

Per  nessuno dei corsi elencati c'è obbligo di accreditamento e/o autorizzazione da parte della Regione.

(Maggio 2019)

Quesito 24/2019

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se sia prevista una qualche periodicità per l'esecuzione della valutazione del rischio stress lavoro correlato o per il monitoraggio degli eventi sentinella.

Risposta

Esistono varie indicazioni al riguardo
Il principio generale indicato nell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 è sempre valido e prevede la ripetizione/aggiornamento della valutazione del rischio di fronte a cambiamenti produttivi e organizzativi.
Dalle FAQ della nostra Regione (anno 2012): indicativamente ogni 2 anni. Se dalla valutazione preliminare è risultato un rischio medio/alto occorre individuare delle azioni correttive che dovranno essere valutate entro almeno 1 anno dall'attivazione (verifica dell'efficacia); se entro 2 anni non si sono verificati miglioramenti occorre procedere con la valutazione approfondita.
Il Metodo INAIL 2017 prevede la fase di pianificazione degli interventi correttivi e i tempi di attuazione (cronoprogramma) che possono essere diversi a seconda del tipo di intervento identificato.
Nel caso in cui dalla valutazione preliminare ci si colloca in fascia verde, si può dedurre una periodicità triennale. La fase preliminare si compone di eventi sentinella, fattori di contesto e contenuto. I fattori sentinella sono conteggiati nel triennio e questo può avvallare la periodicità triennale.
Il Gruppo Tecnico Interregionale ritiene, infine, corretta una valutazione ogni 2-3 anni.

(Aprile 2019)

Quesito 22/2019

prevenzio.net

Domanda

Mi farebbe piacere avere un Vs ragguaglio circa la conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali ad opera di conduttore (formato – informato – addestrato anche ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e con idoneità sanitaria in regola) sprovvisto di patente B.
Tale lavoratore può condurre, per legge, il carrello elevatore sia all'interno del fabbricato che nel piazzale esterno di proprietà dell'azienda considerando la presenza di circolazione di altri mezzi (carrelli, autocarri, etc.) e altri lavoratori?

Risposta

Pur essendo stato considerato tradizionalmente un importante requisito per la conduzione dei carrelli elevatori, la patente di guida è indispensabile solo per la guida di automezzi su strade pubbliche (è il codice della strada che la prevede) e non è obbligatorio per un conducente di un muletto all'interno dell'area privata di un'azienda.
E' necessario che il datore di lavoro adempia agli altri obblighi informativi/formativi citati nella domanda e che verifichi le effettive capacità del guidatore, oltre, ovviamente, a mettere in atto tutte le misure per regolamentare "il traffico" all'interno della propria azienda.

(Aprile 2019)

Quesito 21/2019

prevenzio.net

Domanda

Avrei un quesito da porre:
un'azienda ha diversi codici di tariffa Inail legati a mansioni differenti.
Per una di queste (installatori) hanno oltre 5 addetti con codice o voce tariffa Inail al quale corrisponde un indice di inabilità permanente superiore a 4, quindi rientra nel gruppo A II per quel tipo di attività, mentre per le altre rientrerebbero nel gruppo B.
Tutte le mansioni dovranno fare il corso di formazione iniziale di 16 ore e 6 ore aggiornamento, oppure solamente le mansioni maggiormente a rischio?

Risposta

Facendo riferimento al DM 388 del 15/7/2003, richiamato nell'art. 45 del D. Lgs. 81/08, si può notare che allorchè si parla di classificazione delle attività sulla base delle dimensioni, gravità del rischio e settori produttivi ci si riferisce a "aziende" o unità produttive senza prendere mai in considerazione dei sottoinsiemi di queste. Anzi, nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 1 del DM citato si precisa che il datore di lavoro, in caso di attività lavorative comprese in gruppi diversi, deve fare riferimento all'attività con indice più elevato.
In definitiva è questo l'elemento che caratterizza tutta l'azienda o l'unità produttiva.

(Aprile 2019)

Quesito 16/2019

prevenzio.net

Domanda

Un'impresa del settore tessile intende adibire alcuni luoghi non utilizzati ai fini produttivi a palestra aziendale.
L'accesso a tali luoghi, fuori dall'orario di lavoro, è destinato ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta, abbiano trasmesso un certificato del proprio medico di base ed abbiano sottoscritto disclaimer a manleva di responsabilità per eventuali danni che possano derivare da un utilizzo non corretto delle attrezzature disponibili.
Si chiede se esistano disposizioni per le palestre chiuse al pubblico che impongano l'ausilio di istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario ISEF o della Laurea in Scienze Motorie e, per quanto riguarda i locali, se esistano specifiche disposizioni sotto il profilo igienico-sanitario che la porzione della struttura aziendale a tale fine destinata deve rispettare.

Risposta

Innanzitutto si ritiene che in una palestra così organizzata non si applichino le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in quanto l'attività che vi si svolge non può essere assimilata all'attività lavorativa in senso stretto.
Invece le normative regionali che regolano le attività sportive nelle palestre impongono l'individuazione di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o della Laurea in Scienze Motorie, cui affidare la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.
Ad ogni modo, la presenza dell'istruttore nella struttura deve essere tale da consentire l'esercizio della funzione di programmazione delle attività e di vigilanza e controllo sull'attuazione dei programmi a tutela dei praticanti. Non è richiesta, pertanto, una presenza ininterrotta durante tutto l'arco di svolgimento delle singole attività motorie.
Per quanto riguarda i locali, la struttura deve rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche vigenti. Essendo una struttura privata, non aperta al pubblico, non ha bisogno di autorizzazioni particolari da parte dell'AUSL.

(Aprile 2019)

Quesito 18/2019

prevenzio.net

Domanda

Un fornitore di prolunghe per forche carrello elevatore si propone di certificare l'insieme "prolunghe per forche + carrello elevatore" pur non essendo il costruttore del carrello elevatore. Gli è consentito?
E' corretto, in tale casistica, non limitarsi all'acquisto di prolunghe provviste di propria certificazione specifica ma pretendere di poter disporre, sempre e comunque, di una certificazione che contempli il funzionamento solidale delle forche con lo specifico modello di carrello elevatore sul quale saranno installate?

Risposta

La premessa alla risposta al primo punto è che, in generale, chiunque costruisce/modifica una macchina, come definita dalla Direttiva Macchine, e/o costituisce un insieme di più macchine può certificare il prodotto finale in quanto si identifica come costruttore dello stesso.
Una volta escluso che le prolunghe debbano considerarsi accessori di sollevamento ma semplici elementi che aumentano le capacità di lavoro della macchina e quindi non siano da assoggettare esse stesse a certificazione CE di conformità, rimane da verificare se la configurazione finale sia una modifica dell'originale o sia già stata prevista dal costruttore del carrello con la raccomandazione di condizioni certe e definite, che devono essere riportate nel libretto di uso e manutenzione che accompagna obbligatoriamente la macchina fin dalla sua prima immissione sul mercato dell'Unione Europea.
E' incontrovertibile che dal punto di vista dinamico l'installazione delle prolunghe comporta lo spostamento in avanti del baricentro comportando la necessaria verifica dell'efficacia della zavorra in termini di bilanciamento e quindi di equilibrio del carrello stesso nella nuova configurazione di lavoro.
Deve inoltre essere verificata la resistenza delle forche originali che comunque dovranno sopportare le mutate condizioni di carico che vengono a verificarsi con l'adozione delle prolunghe.
Quanto premesso porta a concludere che l'adozione di prolunghe sulle forche implica la necessità di calcoli di verifica che portano inevitabilmente alla certificazione del carrello nella nuova configurazione (senza invalidare la certificazione originale nel caso di uso senza prolunghe) a carico di chiunque se ne assuma l'onere diventando in questo modo il costruttore del carrello nella nuova configurazione.
Rispetto alla seconda parte della domanda possiamo affermare che non si ritiene corretto parlare di funzionamento solidale (almeno come definito dalla Direttiva Macchine) in quanto le forche non rispondono alla definizione di macchina o di quasi macchina.
Parimenti non si ritiene corretto parlare di certificazione delle forche in quanto non si configurano come accessori di sollevamento o accessori che cambiano la destinazione d'uso del mezzo ma semplicemente come dispositivi che ne variano il campo di potenziale utilizzo.
E corretto verificare invece, attraverso calcoli appropriati la compatibilità delle prolunghe con le caratteristiche del carrello stesso, rimandando integralmente alla risposta della prima parte del quesito.

(Aprile 2019)

Quesito 19/2019

prevenzio.net

Domanda

Chiarimenti in merito alla comunicazione del nominativo dell'RLS.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo con riferimento alla situazione al 31/12 precedente.
Se, ad esempio, in un'azienda i lavoratori hanno eletto l'RLS a gennaio 2019, la comunicazione all'INAIL deve essere fatta nel periodo 01/01/2020-31/03/2020, esatto?
Nel caso in cui, durante il 2019, fosse effettuato un controllo o fosse attribuito un RLST (non risultando comunicato il nome dell'RLS eletto), come sarebbe possibile dimostrare che "non ci si è dimenticati" della comunicazione ma che si sta aspettando la tempistica corretta ? (ai fini di evitare la sanzione prevista dal TU)

Risposta

Con la circolare n.43 del 25/08/2009, dopo la modifica al D. Lgs. 81/08 da parte del D. Lgs. 106/2009, INAIL ha indicato che la comunicazione relativa alla designazione/elezione del RLS deve essere eseguita solo al momento della nomina od in caso di modifica del rappresentante.
In merito alle successive comunicazioni si dice che dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.
Nel TU sicurezza e nella circolare sopracitata non è indicato un termine, sia per le nuove designazioni sia per quelle successive di modifica, pertanto si ritiene che il nominativo vada comunicato a INAIL tramite la procedura telematica il prima possibile.

(Aprile 2019)

Quesito 15/2019

prevenzio.net

Domanda

Nel caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore precedentemente formato presso un altro datore di lavoro con formazione generale più specifica rischio alto, può considerare valida la formazione erogata in precedenza limitandosi a sottoporre il lavoratore ad una informazione riguardate rischi, dpi e procedure di lavoro aziendali?
Nel caso di interesse, il lavoratore proviene da un'azienda appartenente al medesimo settore (metalmeccanica) e gli argomenti dei corsi risultano coerenti con i rischi presenti nella nuova azienda.
Tali prerogative sono da considerarsi sempre indispensabili per ritenere valido il corso o, ad esempio, la provenienza da un diverso settore, con argomenti di formazione pertinenti anche per la nuova realtà, può essere ritenuta sufficiente?
Quanto descritto sopra può essere ritenuto valido anche in caso di cambio mansione? E' sufficiente informare il lavoratore senza sottoporlo ad una nuova formazione?

Risposta

Il modulo di formazione generale costituisce credito formativo permanente (punto 8 dell'Accordo stato Regioni del 21/12/2011).
Nel caso in cui il lavoratore proviene dallo stesso settore produttivo (metalmeccanica, ad esempio) costituisce credito formativo anche la formazione specifica di settore, integrata, eventualmente, con elementi relativi alla specificità della nuova azienda.
Questi principi appena enunciati valgono anche nel caso di cambio mansione: si tratta sempre di integrare quanto già fatto con gli elementi nuovi derivanti dalla valutazione dei rischi della nuova mansione.

(Marzo 2019)

Quesito 14/2019

prevenzio.net

Domanda

In caso di distacco di lavoratori presso altro datore di lavoro a chi spettano gli obblighi formativi (formazione generale e specifica e relativi aggiornamenti periodici) previsti dal D. Lgs. 81/08?
In conseguenza a questo distacco, i lavoratori che prestano servizio presso altro datore di lavoro sono da considerarsi nel computo totale degli addetti che viene utilizzato per determinare ad esempio la possibilità del datore di lavoro di ricoprire in prima persona la figura di RSPP, il numero di RLS da nominare, il numero di addetti alle squadre di emergenza, ecc…?

Risposta

In caso di distacco rimangono a carico del distaccante gli obblighi di informare e formare sui rischi tipici generalmente connessi alla mansione che il lavoratore andrà a svolgere; tutti gli altri obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08). A tale riguardo riteniamo che il distaccatario, acquisite le informazioni circa la formazione che il lavoratore ha già svolto, la integri eventualmente con ulteriori moduli riferiti alla specificità della mansione e del nuovo luogo di lavoro dove andrà ad operare.
I lavoratori distaccati vanno computati nell'azienda dove svolgono l'attività (presso il distaccatario); questa tipologia contrattuale, infatti, non rientra tra quelle espressamente citate dall'art. 4 dello stesso decreto relativamente alle forme escluse dal computo.

(Marzo 2019)

Quesito 13/2019

prevenzio.net

Domanda

Un'azienda metalmeccanica di Parma fa eseguire ai suoi lavoratori la formazione specifica in e-learning (12 ore) in quanto il Formatore (Anfos di Roma) afferma la conformità del corso.
In sede di audit interno il consulente esprime un dubbio sulla validità degli attestati (se ne allega copia), e richiede per iscritto al soggetto Formatore spiegazioni in quanto, la formazione specifica, non può essere erogata in e-learning tranne i casi indicati al punto 3 dell'accordo 2011, e l'eccezione di progetti sperimentali, citata nell'attestato, secondo il consulente, riguarda solamente le regioni e province autonome.
Il soggetto formatore conferma la piena validità ed efficacia degli attestati in questione spiegando che "i corsi fruiti in modalità e-learning sono da considerarsi validi, in virtù di quanto statuito dal Punto 3 dell'Accordo Stato Regioni 21.12.2011, rep. 221, in tema di formazione lavoratori ex art. 37 D. Lgs. 81/08" e ribadisce che la parte specifica della formazione erogata ai lavoratori può essere effettuata in modalità e-learning previa presentazione da parte del Soggetto Formatore di un "progetto formativo sperimentale" alla propria regione di appartenenza (nel caso si specie trattasi della Regione Lazio, avendo sede legale in provincia di Roma). Il soggetto formatore, afferma che si è avvalso di tale possibilità presentando un Progetto Formativo Sperimentale al competente dipartimento istituzionale della Regione Lazio. Il progetto è stato regolarmente ricevuto e protocollato dall'Ufficio regionale preposto in data 2 Luglio 2012 e non avendo l'Amministrazione risposto nel termini previsti ex lege, ovvero, nei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2, commi 2 e 3 Legge 7 Agosto 1990 n. 241 (i.e. 30/90 giorni), ha dato vita alla creazione della notoria fattispecie di "silenzio-assenso" della Pubblica Amministrazione.
Aggiunge inoltre che, l'articolo 20 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 così come modificato dalla Legge 14 Maggio 2005 n. 80, a tal proposito, statuisce espressamente come "[.] nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2".
L'istituto del "silenzio assenso", peraltro, oltre ad operare nei casi tassativamente previsti, diventa un istituto generale il cui scopo è proprio quello di ridimensionare il più possibile i casi in cui l'inerzia dell'Amministrazione è in grado di produrre effetti negativi in danno del privato, costringendolo ad attivarsi sul piano giudiziario per ovviare alla inattività creatasi.
Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se la formazione lavoratori, erogata con le modalità descritte dal formatore è valida ed efficace.
Oppure, come sostiene il consulente, non essendo il Lazio una regione autonoma decade di fatto il progetto sperimentale e l'istituto del silenzio assenso, quindi la formazione non è valida?

Risposta

A nostro parere il riferimento "autonome", al punto 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, è riferito alle Province (nella fattispecie Trento e Bolzano) che vanno ad aggiungersi alle Regioni tout court (non solo quelle a statuto speciale).
Inoltre sempre allo stesso punto si dice che la formazione dei lavoratori in modalità e-learning per la parte specifica è ammessa solo in caso di progetti formativi sperimentali individuati all'interno degli atti di recepimento dell'Accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome.
Nel caso specifico occorre verificare se la Regione Lazio nell'atto di recepimento dell'Accordo ha previsto questa eventualità, altrimenti il corso in e-learning non può essere effettuato (e non crediamo possa semplicemente essere implorato un principio di silenzio-assenso).
Ulteriori elementi di verifica della erogabilità in e-learning sono il rispetto dei requisiti richiamati nell'allegato I dell'Accordo, che il datore di lavoro può/deve verificare presso l'ente formatore.
Riteniamo, infine, che nelle valutazioni di questi aspetti debbano prevalere elementi di verifica dell'efficacia delle azioni svolte e non semplicemente il riscontro di particolari burocratici e formali.

(Marzo 2019)

Quesito 17/2019

prevenzio.net

Domanda

Sono un RSPP di un'azienda di n. 400 dipendenti con diversi stabilimenti a Reggio Emilia ed una unità produttiva anche nel Molise.
Volevo sapere se in quanto RSPP posso rassegnare le dimissioni da tale incarico a causa di motivazioni personali, unitamente all'impossibilità di poter presidiare quotidianamente la sicurezza nello stabilimento del Molise; tenuto presente che contemporaneamente mi occupo anche di altre attività all'interno dell'azienda stessa.

Risposta

La norma da la possibilità di individuare un unico Servizio di Prevenzione e Protezione per più unità produttive della spessa impresa o per gruppi di imprese (comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs. 81/08) con eventualmente un unico RSPP.
Rimane valido quanto espressamente richiamato al comma 2 dello stesso articolo e cioè che gli addetti e il Responsabile devono essere in numero sufficiente e avere a disposizione mezzi e tempo adeguati a svolgere il compito assegnato.
Il soggetto designato RSPP può rinunciare a svolgere questo compito (non si tratta di dimissioni) se ritiene di non essere in grado di adempiere adeguatamente a tutte le incombenze previste dal ruolo.

(Marzo 2019)

Quesito 11/2019

prevenzio.net

Domanda

Un'azienda vorrebbe spostare una parte di lavoratori dell'ufficio tecnico in altri uffici raggiungibili con scala in muratura a due rampe.
Scendendo dagli uffici posti al primo piano, quello ammezzato raggiunto il quale la scala scende poi verso destra, si trova con il piano sopra alto massimo 1,90 metri, quindi vi è il rischio, in caso di emergenza, che qualcuno un po' alto possa colpirlo con la testa scendendo dalla rampa.
Si può ovviare al problema mettendo gomma piuma vicino al soffitto e segnalandolo, ma mi chiedevo se l'altezza di 1,90 metri, in effetti, può essere considerata inadeguata.

Risposta

Dalla formulazione del quesito si evince che il percorso descritto coincide con la via di esodo da utilizzare in caso di emergenza.
In base all'Allegato IV del D. Lgs. 81/08, che definisce i requisiti dei luoghi di lavoro, la via di esodo deve avere un'altezza minima di 2 m: quindi, nel caso in questione, l'altezza di 1,90 m risulterebbe inadeguata.

(Marzo 2019)

Quesito 09/2019

prevenzio.net

Domanda

Un istruttore CAI soccorso alpino può essere esonerato dal corso per lavori in quota?

Risposta

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 i lavori in quota vengono definiti e regolamentati dall'art. 116 e in particolare dall'Allegato XXI che definisce i soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota.
Nel caso in questione è necessario verificare la conformità del programma del corso CAI a quanto definito dall'Allegato XXI ed, eventualmente, integrarlo al fine di ottenere la rispondenza prevista.

(Marzo 2019)