Quesito 49/2019
Domanda
Si chiede se il datore di lavoro che utilizzi piattaforme e carrelli elevatori debba essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e drug test.
Risposta
Il D.Lgs. 81/08 prevede che siano soggetti a sorveglianza sanitaria esclusivamente i lavoratori, come indicato all'art.2 comma 1 lettera m) che definisce la «sorveglianza sanitaria» come "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".
I datori di lavori non sono quindi di norma soggetti alla sorveglianza sanitaria, né esistono disposizioni particolari che estendono l'obbligatorietà al datore di lavoro.
Inoltre, considerato che:
- è il Datore di Lavoro che comunica al Medico Competente l'elenco dei dipendenti che fanno uso delle suddette attrezzature (carrelli elevatori e PLE - ad esclusione di quelle manovrate solo da terra)
- il Medico Competente effettua "a sorpresa" gli accertamenti per verificare la non assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di sostanze stupefacenti
- fermo restando il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di sostanze stupefacenti da parte di TUTTI i conducenti delle suddette attrezzature, incluso il Datore di Lavoro,
quest'ultimo non ha l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria inclusi gli accertamenti per verificare la non assunzione di bevande alcoliche/superalcoliche e di sostanze stupefacenti..
(Novembre 2019)