Quesito 48/2019

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Domanda

Sottopongo la scheda di sicurezza in allegato.
Chiedo se è ammissibile non riportare nulla nella sezione 3 come composizione chimica e segnalo che molti parametri in sezione 9 sono assenti.
Si chiede se sia corretto prendere la scheda tal quale dal fornitore o se sia opportuno fare ulteriori approfondimenti ed in caso affermativo indicare quali.

Risposta

Ai sensi dell'art.31 del Regolamento REACH, per tale miscela il fornitore non ha l'obbligo di trasmettere, nemmeno su richiesta del destinatario, una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) redatta ai sensi dell'Allegato II del Regolamento stesso.

Considerato quindi che la SDS non è dovuta, il fornitore non è tenuto a comunicare le informazioni previste dalla SDS e, nello specifico, non è tenuto a fornire le informazioni previste dalla sezione 3 e dalla sezione 9 della SDS.

Per ulteriore precisione, il documento dato dal fornitore non dovrebbe essere caratterizzato come Scheda di Dati di Sicurezza. Si evidenzia tuttavia che molto spesso i destinatari di sostanze e miscele pretendono dal loro fornitore una SDS, anche nei casi in cui non è dovuta: il risultato è che il fornitore, per accontentare il cliente, fornisce una SDS sostanzialmente "vuota" di informazioni.

Si precisa infine che quanto sopra riguarda la valutazione della SDS fornita in allegato al quesito. Se si volesse verificare la correttezza dei dati forniti, e quindi l'effettiva composizione e classificazione del prodotto, sarebbe necessario un controllo analitico, volto ad individuare tipologia e quantità dei singoli componenti della miscela.

Di seguito si propone un approfondimento delle prescrizioni previste dal Regolamento REACH in materia di SDS.

La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) di una sostanza/miscela è disciplinata dal Regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006 così come modificato dal Regolamento UE 2015/830) ed in particolare dall'art.31 "Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza" e dall'Allegato II "Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza" del suddetto Regolamento.

L'art. 31 del Regolamento REACH stabilisce che:

  1. il fornitore di una sostanza/miscela ha l'obbligo di trasmettere al destinatario una Scheda di Dati di Sicurezza, compilata secondo l'Allegato II del Regolamento REACH, quando:
    a) la sostanza o la miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008);
    oppure
    b) la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
    oppure
    c) la sostanza è inclusa nella cosiddetta Candidate List (cioè l'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1).
  2. il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una Scheda di Dati di Sicurezza, compilata a norma dell'allegato II, se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:
    a) in una concentrazione individuale pari o superiore all1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente;
    oppure
    b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) o che è stata inclusa nella Candidate List;
    oppure
    c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

Dall'analisi della SDS fornita con il quesito, si evince che:

  • il prodotto è una miscela (in quanto alla sottosezione 3.1 si dice N.A., mentre alla sottosezione 3.2 si dice che non ci sono componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP);
  • la miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento CLP (sottosezione 2.1);
  • la miscela non è PBT né vPvB (sottosezione 2.3);
  • la miscela non contiene sostanze in Candidate List;
  • la miscela non contiene sostanze che presentano rischi per la salute umana o l'ambiente, in una concentrazione individuale pari o superiore all1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2% in volume per le miscele gassose;
  • la miscela non contiene sostanze cancerogene di categoria 2 o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2 o sensibilizzanti della pelle di categoria 1 o sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 o che hanno effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, né sostanze PBT o vPvB o incluse nella Candidate List, in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose;
  • la miscela non contiene sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

In caso di sostanze o miscele per le quali non è prevista la SDS, il fornitore è tenuto comunque a fornire al destinatario le informazioni di cui all'art. 32 "Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza" ed in particolare:
a) il numero o i numeri di registrazione delle sostanze, se disponibili (ricordiamo che la registrazione va fatta indipendentemente dalla pericolosità della sostanza, se prodotto o importata in quantità superiore ad 1 t/anno, fatte salve le esclusioni previste dal Regolamento)
b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate;
c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII;
d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.

(Novembre 2019)