Quesito 48/2018
Domanda
Il quesito è emerso durante un Audit esterno fatto all'azienda .
A seguito dell'applicazione della norma UNI EA seguito dell'applicazione della norma UNI EN 689 risulta che, da campionamenti personali, un agente chimico (non cancerogeno) risulti presente a concentrazioni maggiori di 1/10 del TLV-TWA. In tali casi la norma afferma, in buona sostanza che "Non è possibile escludere il superamento del TLV per lunghi periodi" Appendice C3 punto b.
L'auditor sosteneva che tale affermazioni implichi, tout-court, che il rischio sia quindi NON moderato e che si applichino quindi le misure generali di tutela, tra cui l'obbligo per tutto il reparto, in cui si usa l'agente chimico, dell'uso continuo di DPI.
A mio avviso è una interpretazione non corretta per i seguenti motivi
- il TLV-TWA non era superato in nessun campionamento, inoltre il TLV indica il limite al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute
- Non vi era nessun superamento relativo all'IBE dell'agente chimico, essendo che comunque la sorveglianza sanitaria viene fatta con regolari analisi su campioni biologici
- Nel caso si voglia applicare una massima tutela, il DPI, a mio avviso, va dato per la mansione il cui le misurazioni diano valori che si avvicinano al TLV (ovvero che siano nello stesso ordine di grandezza dell'errore sulla misura) e non a tutti i lavoratori del reparto in cui la sostanza è impiegata.
- La norma UNI EN 689 non serve a valutare il rischio, ma serve a stabilire una strategia di campionamento.
Ritenere quindi che il superamento di 1/10 del TLV (anche per 1 solo campionamento relativo ad una sola mansione del reparto) implichi in modo automatico, per tutti i lavoratori del reparto in cui si usi quell'agente chimico, tutte le tutele previste per il rischio NON Moderato, è cioè corretto?
Risposta
Innanzitutto nel Titolo IX Capo I D.Lgs.81/08 viene sostituito il concetto di "rischio moderato" con il concetto di Rischio "irrilevante" per la salute e "basso" per la sicurezza ed in particolare per quanto riguarda la salute viene stabilito che quando il processo valutativo indichi il non superamento di tale soglia di rischio, il datore di lavoro debba applicare le misure e i principi generali di prevenzione di cui all'articolo 223, comma 1. D. Lgs. 81/08 (nonché di tutte le altre norme di prevenzione e protezione generali di cui agli artt.15, 63 e Allegato IV del D. Lgs. 81/08) e sia invece sollevato dalla applicazione di specifiche misure di tutela quali: la sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, le misure specifiche di protezione e prevenzione e le disposizioni in caso di incidenti o di emergenza.
Prima di definire sotto gli aspetti tecnico - scientifici il rischio chimico irrilevante per la salute si devono prendere in esame metodi e riferimenti contenuti nella norma relativamente al processo di valutazione del rischio presa in esame all'articolo 223, comma 1. D. Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro dovrà quindi procedere "preliminarmente" all'identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati e non solo quello relativo ai pochi valori limite d'esposizione professionale (VLEp) messi a disposizione dalla legislazione italiana, europea ed internazionale, stilando una lista completa di tutte le sostanze e miscele (prodotti chimici) utilizzate a qualunque titolo in azienda. Si rammenta che nel campo di applicazione sono compresi gli agenti chimici di qualunque specie, anche di origine naturale purché dotati di caratteristiche di pericolosità. A titolo d'esempio potremmo citare i cereali, le farine di cereali, i mangimi, i minerali, ecc..., che possono generare polverosità con rischi per la salute (danni respiratori) dei lavoratori.
Per ognuno di questi deve essere poi associata la classificazione di pericolosità armonizzata UE, quando esistente o l'autoclassificazione ovvero in assenza di questa deve essere identificato se l'agente chimico utilizzato, pur non essendo classificabile pericoloso secondo i criteri di classificazione esistenti nell'Unione Europea, possa comportare comunque un rischio per la salute o per la sicurezza (art. 222, comma 1, lettera b), punto 3) D. Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro dopo aver eseguito la fase di identificazione dei pericoli deve intraprendere la fase di valutazione del rischio in cui il Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/08 indica, in particolare, le variabili da tenere in considerazione, fra le quali possiamo affermare che le misurazioni possiamo non sono mai obbligatorie per la valutazione del rischio e la loro eventuale obbligatorietà si prospetta solo quando il datore di lavoro ha classificato il rischio chimico per ogni lavoratore o gruppo omogeneo di lavoratori come superiore alla soglia dell'irrilevante per salute.
Tuttavia in linea prettamente giuridica, un tassativo obbligo a misurare l'esposizione agli agenti chimici non permane nemmeno nelle situazioni al di sopra della soglia del rischio chimico irrilevante per salute, a condizione che il datore di lavoro dimostri, in concreto e in modo incontrovertibile, il conseguimento e il mantenimento di un accettabile livello di prevenzione e protezione per i lavoratori esposti.
Per quanto riguarda la corretta MISURAZIONE degli agenti chimici, all'art.225, comma 2. D. Lgs. 81/08 vengono introdotte le misurazioni, quale compito per il datore di lavoro che abbia classificato il rischio chimico come superiore alla soglia dell'irrilevante per salute.
A meno che non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguati livelli di protezione il datore di lavoro effettua la misurazione:
- ogni volta che sono modificate le condizioni che possono fare variare l'esposizione all'agente chimico (quantità, modalità d'uso, modifiche di tecnologie ed impianti ….)
- periodicamente per controllare l'esposizione dei lavoratori.
Le metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono indicate nell'Allegato XLI e riguardano le norme UNI-EN della serie "Atmosfera in ambiente di lavoro" con una vasta gamma di temi quali: FRAZIONI GRANULOMETRICHE PER I CAMPIONATORI DI PARTICELLE AERODISPERSE (UNI–EN 481:1994); REQUISITI DA METODI DI MISURAZIONE (UNI–EN 482:1998); CAMPIONATORI DIFFUSIVI (passivi, UNI-EN 838:1998); CAMPIONATORI CON TUBI DI ASSORBIMENTO (attivi, UNI–EN 1076:1999); TUBI DI RILEVAZIONE (fialette rivelatrici, UNI–EN 1231:1999); POMPE PER IL CAMPIONAMENTO PERSONALE E STATICO (UNI–EN 1232:1999 e UNI–EN 12919:2001); infine la nuova norma UNI-EN 689:2018 relativa a: "GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE PER INALAZIONE A COMPOSTI CHIMICI AI FINI DEL CONFRONTO CON I VALORI LIMITE E STRATEGIE DI MISURAZIONE" ha una ampia portata generale per l'impostazione della valutazione della esposizione e dei risultati al fine di confronto di conformità con un valore limite.
Si sottolinea inoltre che un corretto approccio prevede che le misurazioni dell'agente chimico vadano effettuate successivamente alla predisposizione dei miglioramenti delle misure di prevenzione e protezione. In questo contesto le misurazioni sono la tappa finale di verifica di un processo di riduzione del rischio e del mantenimento in essere nel tempo delle condizioni che hanno portato a tale riduzione (misurazioni periodiche).
Al termine dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di carattere generale adottate ai sensi degli articoli 63, comma 1. e 224, comma 1. D. Lgs. 81/08 e del loro conseguente processo di miglioramento di cui all'articolo 225 D. Lgs. 81/08, un'adeguata applicazione della NORMA UNI-EN 689:2018 consentirà di ottenere misurazioni dell'esposizione che documentino l'efficacia di quanto predisposto in una ottica di ottimizzazione delle risorse che permetta, con il numero minimo utile di misurazioni, il raggiungimento degli obiettivi di valutazione di efficacia della prevenzione e della protezione raggiunta.
Tuttavia se si ritiene possibile e necessario applicare la misurazione vi è da sottolineare che sarà indispensabile effettuare il test preliminare della NORMA UNI-EN 689:2018 che considera che l'individuazione di gruppi di lavoratori con esposizione similari (SEG) sia conforme al limite di esposizione se tutti i risultati ottenuti nel SEG sono inferiori a:
- 0,10 VLEP su un totale di tre misurazioni, oppure
- 0,15 VLEP su un totale di quattro misurazioni, oppure
- 0,20 VLEP su un totale di cinque misurazioni
Se uno dei risultati del SEG è superiore al VLEP, il SEG è considerato non conforme, figuriamoci se facessimo considerazioni in merito al rischio irrilevante per la salute dei lavoratori.
In tutti gli altri casi si rende necessario l'utilizzo di un test statistico più complesso che richiede un numero minimo di 6 misure e che deve essere in grado di assicurare con una confidenza di almeno il 70% che meno del 5% delle misurazioni eccedano il VLEP.
La valutazione della conformità delle misure con un VLEP non è comunque un processo statico ma un processo che richiede una verifica ripetuta nel tempo, la norma fornisce indicazioni di massima sugli intervalli delle campagne di misura, tali intervalli hanno una periodicità che tiene conto dell'entità dello scostamento delle misure effettuate dal VLEP.
Infine possiamo affermare che se a seguito di un'unica misurazione avente un valore superiore ad 1/10 del VLEp (singola misurazione), non si è formalmente in grado di ottenere sufficienti garanzie di non superamento del VLEp, è altrettanto evidente che essendo la soglia del rischio irrilevante per la salute posta ad un livello più basso rispetto alla soglia del VLEP, il lavoratore debba essere considerato esposto ad un rischio superiore al rischio irrilevante per la salute. Quindi alla luce di queste considerazioni la citata valutazione posta nel quesito dall'Auditor risulta corretta.
(Gennaio 2019)