Quesito 44/2019
Domanda
Sono a richiedere se la corretta interpretazione dell'articolo 76 comma 2 lettera c) del D.lgs. n° 81/2008 (i DPI devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore) comporti l'obbligo per il datore di lavoro di fornire non solo la calzatura antinfortunistica ma anche il plantare qualora quest'ultimo sia prescritto in sede di giudizio di idoneità dal Medico Competente aziendale.
Si richiede altresì conferma in merito all'obbligo a carico del datore di lavoro di fornire calzature antinfortunistiche compatibili con l'utilizzo di plantari nel caso in cui il lavoratore sia già in possesso di tali ausili ortopedici per problematiche pregresse."
Risposta
Il plantare ortopedico non rappresenta un DPI ma un dispositivo medico finalizzato ad adattare la calzatura alle esigenze del lavoratore in caso di patologie del piede congenite o acquisite.
La necessità di plantari ortopedici per le calzature di sicurezza deve essere valutata dal medico competente nell'ambito della valutazione dell'idoneità lavorativa alla mansione specifica.
Il datore di lavoro, nel caso in cui il medico competente prescriva nel giudizio di idoneità l'uso di plantare da inserire nelle calzature antinfortunistiche, in forza dell'art. 76 comma 2 lettera c e d del D.lgs. n° 81/2008 ("i DPI devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore") ha l'obbligo di fornire scarpe adatte, se necessario anche individualizzate, che tengano conto della necessità del lavoratore di indossare i plantari e che quindi ne consentano l'utilizzo ottimale. Le caratteristiche tecniche e di adeguatezza delle calzature andranno indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità anche sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto delle indicazioni dello specialista.
Il costo del plantare, che deve essere considerato un "adeguamento" di un DPI alle condizioni specifiche di salute di un lavoratore, è a carico del datore di lavoro nel caso in cui esso sia ad uso esclusivo delle calzature da lavoro, o perché è richiesto solo per la calzatura antinfortunistica o perché non risulta possibile il trasferimento del plantare già in uso al lavoratore dalla scarpa civile a quella da lavoro.
Il datore di lavoro non sarà obbligato a sopportarne gli oneri se invece il lavoratore usa il plantare anche nelle calzature ad uso civile e lo stesso può essere trasferito dalla scarpa civile alla calzatura da lavoro, ovviamente scelta con le modalità sopra descritte.
Nella valutazione di questi aspetti andrà coinvolto il medico competente.
(Novembre 2019)