Quesito 40/2019

prevenzio.net

Domanda

Stando all'art. 2 del D. Lgs. 81/08 che equipara al lavoratore "il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso", una società cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. del Codice Civile, che non ha dipendenti e/o subordinati e nella quale i componenti del Consiglio di Amministrazione non prestano personalmente attività per conto della cooperativa ma sono amministratori di imprese a loro volta associate alla cooperativa, è tenuta ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, sebbene sorvegli sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da parte di tutte le imprese e di tutti i lavoratori autonomi cooperanti e abbia acquisito copia delle valutazioni dei rischi di ciascuna ditta e di quant'altro pertinente?
In caso di obbligatorietà, il D.V.R. della cooperativa deve contemplare le attività effettuate da ciascuna delle imprese associate in cooperativa?

Risposta

Considerato che:

  • l'art. 2 del D. Lgs. 81/08 equipara al lavoratore "il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso"

la suddetta società cooperativa a mutualità prevalente non è tenuta ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi in quanto:

  • non ha dipendenti né lavoratori subordinati
  • i soci (componenti del Consiglio di Amministrazione) non prestano personalmente attività per conto della cooperativa

Gli obblighi di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori rimangono in capo a ciascuna impresa cooperante e a ciascun lavoratore autonomo cooperante.

(Ottobre 2019)