Quesito 37/2019

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Domanda

Un'azienda utilizza un trattore agricolo esclusivamente per il traino di rimorchi entro l'area aziendale e non viene utilizzata la presa di forza del trattore e non vengono utilizzate attrezzature aggiuntive ad esclusione del rimorchio.
L'addetto che guida il trattore deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dall'accordo stato regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 relativamente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08 e smi?
Oppure può essere sufficiente la patente di guida?

Risposta

L'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare l'allegato A del suddetto Accordo al punto 1 individua le attrezzature di lavoro tra le quali, al punto 1.1. lettera f), figurano i trattori agricoli o forestali, così definiti: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
Relativamente al quesito posto, il conducente del trattore deve possedere la formazione prevista dall'Accordo sopra citato, in quanto il trattore agricolo o forestale rientra tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, indipendentemente dall'uso della presa di forza, e quindi anche nel caso di semplice traino di rimorchi.
Si precisa inoltre che:
- l'abilitazione è richiesta sia per gli operatori sia per i soggetti individuati dall'articolo 21 del d.lgs. 81/08 (lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti)
- chi guida il trattore deve essere sottoposto alla visita medica preventiva/periodica per accertare l'assenza di assunzione di alcool e droghe (drug test).

(Agosto 2019)